Sentenza 12 marzo 2014
Massime • 1
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 Legge n. 1423 del 27 dicembre 1956, in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui prevede, per il contravventore agli obblighi della sorveglianza speciale, una sanzione più grave rispetto a quella contemplata per il reato di evasione, trattandosi di ipotesi diversa in ragione della peculiare natura del soggetto attivo del reato proprio sanzionato dalla norma di legge speciale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/03/2014, n. 14644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14644 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2014 |
Testo completo
44 14 644/ 14 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 12/03/2014 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA -Presidente - N. 366/2014 UMBERTO GIORDANO Dott. - Rel. Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO REGISTRO GENERALE N. 19100/2013 - Consigliere - FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO Dott. - Consigliere - Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI - Consigliere - Dott. RAFFAELLO MAGI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CASTIGLIONE VINCENZO N. IL 27/09/1973 avverso la sentenza n. 4991/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del 28/01/2013 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/03/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO Ulita il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso pes رس Udite, per la parte civile, MA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Udienza del 12 marzo 2014 Ricorso n. 19.100/2013 R.G. * Udito, altresì, nella pubblica udienza, il Pubblico Ministero in persona del dott. Francesco Mauro Iacoviello, sostituto procu- ratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema, il quale ha concluso per l'annullamento, senza rinvio, della sen- tenza impugnata, limitatamente alla omessa riduzione della pena in ragione di un terzo;
e per la declaratoria della inam- missibilità del ricorso nel resto. Rileva -1. Con sentenza deliberata il 28 gennaio 2013 e depositata il 27 febbraio 2013, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale ordinario di Lodi, 20 febbraio 2009, di condanna alla pena della reclusione in un anno e quindici giorni a carico del sorvegliato speciale della pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, Vincenzo Ca- stiglione, imputato del delitto di inosservanza delle prescrizioni del giudice della prevenzione, commesso in San Giuliano Mila- nese il 27 settembre 2008. Con riferimento ai motivi di gravame e in relazione a quanto serba rilievo nella sede del presente scrutinio di legittimità, la رسل Corte territoriale ha osservato: a) l'eccezione di illegittimità costituzionale della norma incri- minatrice «per contrasto con gli articoli 2 e 27 della Costituzione>> in relazione al trattamento sanzionatorio previsto, a paragone di quello comminato per il delitto di evasione, è manifestamen- te infondata;
il diverso e più severo regime punitivo trova «ampia giustificazione» nel rilievo della pericolosità del sogget- to attivo del reato;
b) correttamente il giudice di primo grado ha respinto la mo- zione dell'imputato per la instaurazione del rito abbreviato condizionato alla escussione del testimone, NE SO (convi- vente dell'imputato) in quanto la prova de qua era affatto inin- fluente, essendo Castiglione «perfettamente a conoscenza» delle prescrizioni del giudice della prevenzione per personale espe- rienza risalente nel tempo. 2 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Udienza del 12 marzo 2014 Ricorso n. 19.100/2013 R.G. * 2. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, col mini- stero del difensore di fiducia, avvocato Federica Pavone, me- diante atto recante la data del 3 aprile 2013, col quale ha svi- luppato due motivi, dichiarando promiscuamente di denunzia- re, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione della legge pe- nale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, nonché mancanza, contraddit- torietà o manifesta illogicità della motivazione, anche sotto il profilo della formale violazione dell'articolo 125, comma 3, cod. proc. pen.
2.1 Col primo motivo il difensore denunzia inosservanza del- l'articolo 438, comma 5, cod. proc. pen. censurando il diniego della ammissione al rito abbreviato condizionato e sostenendo in proposito: la Corte territoriale non si pronunciata in ordine alla «legittimità del rigetto della escussione dell'altro teste richiesto ovvero l'operante»; comunque in materia deve trovare applica- zione «la regola generale in materia probatoria», stabilita dall'ar- ticolo 190 cod. proc. pen. della pertinenza e della rilevanza, и senza alcuna valutazione prognostica circa l'esito del mezzo di Л prova richiesto;
i giudici di merito non hanno fatto buon go- verno del «principio di economia processuale»; il giudizio abbre- viato condizionato deve essere comparato col rito dibattimen- tale e non col giudizio «abbreviato puro»; in prime cure, in di- pendenza del rigetto della mozione difensiva, sono state cele- brate tre udienze in più colla escussione di sette testi e l'esame dell'imputato.
2.2 Col secondo motivo il difensore ripropone l'eccezione di il- legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma secondo, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, per sospetta violazione dell'ar- ticolo 3 e dell'articolo 27, comma terzo, della Costituzione, sot- to i profili della ritenuta irragionevolezza e sproporzione del trattamento sanzionatorio- rispetto alla ipotesi di reato «affi- ne» della evasione e della conseguente compromissione della - finzione rieducativa della pena, che presuppone la «proporzio- nalità» della sanzione. - 3 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Ricorso n. 19.100/2013 R.G. 水 Udienza del 12 marzo 2014 3. Il ricorso è inammissibile. - --3.1 La questione di legittimità costituzionale è manifesta- mente infondata: laddove lo stesso ricorrente prospetta che il tertium comparationis rappresenta, a suo avviso, ipotesi «affi- e dunque non identica rispetto a quella prevista dalla ne» - IM norma incriminatrice, deve palesemente escludersi la possibili- tà di ogni sindacato sull'esercizio della discrezionalità legislati- va, in relazione alla considerazione della peculiare natura del soggetto attivo del reato (proprio) sanzionato dall'articolo 9, comma secondo, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. 3.2 Con riferimento al primo motivo di ricorso, il difensore non ha dato conto della necessità della integrazione probatoria richiesta e assertivamente pretermessa dai giudici di merito (il secondo testimone). -3.3 – Per il resto, non ricorre - alla evidenza – il vizio della vio- lazione di legge: - né sotto il profilo della inosservanza (per non aver il giudice a quo applicato una determinata disposizione in relazione ли all'operata rappresentazione del fatto corrispondente alla pre- visione della norma, ovvero per averla applicata sul presuppo- sto dell'accertamento di un fatto diverso da quello contempla- to dalla fattispecie); - né sotto il profilo della erronea applicazione, avendo la Corte territoriale esattamente interpretato le norme applicate, alla luce dei principi di diritto fissati da questa Corte. -3.4 Neppure palesemente ricorre vizio alcuno della motiva- zione. ---Il giudice a quo ha dato conto adeguatamente come illustra- to nel paragrafo che precede sub 1. - delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte: Cass., Sez. I, 5 maggio 1967, n. 624, Maruzzella, massi- ma n. 105775 e, da ultimo, Cass., Sez. IV, 2 dicembre 2003, n. 4 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - SEZIONE PRIMA PENALE Udienza del 12 marzo 2014 Ricorso n. 19.100/2013 R.G. ** 4842, Elia, massima n. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità; lad- dove i rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dal ricorrente, benché inscenati sotto la prospettazione di vitia della moti- vazione, si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito, sicché, consistendo in motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per cassazione, sono inammissibili a' termi- ni dell'articolo 606, comma 3, cod. proc. pen. 3.5 - Conseguono la declaratoria della inammissibilità del ri- corso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché valutato il contenuto dei motivi e in di- - fetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione della impugnazione al versamento a favore della cassa delle am- - mende della somma, che la Corte determina, nella misura con- grua ed equa, infra indicata in dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa- gamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 (mille) alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 marzo 2014. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE (Massimo Vecchio) (Umberto Giordano) Ascanio Vecchio менией DEPOSITATA IN CANCELLERIA 28 MAR 2014 IL CANCELLIERE Stefania FALELLA 5