Sentenza 20 febbraio 2003
Massime • 1
Nel processo penale il patrocinio a spese dello Stato è riconosciuto anche allo straniero, purché sia residente in Italia.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/02/2003, n. 20582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20582 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. PIOLETTI GIOVANNI PRESIDENTE
1. Dott. COSTANZO ENZO CONSIGLIERE
2. Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE "
3. Dott. PALMIERI ETTORE "
4. Dott. PETITTI STEFANO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CT OU N. IL 21/06/1982;
2) MINISTERO DEL TESORO;
avverso ORDINANZA del 30/05/2002 TRIBUNALE di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere PALMIERI ETTORE;
lette le conclusioni del P.M..
FATTO E DIRITTO
CT OU ricorre ex art. 6, comma quinto L. n. 21711990 l'ordinanza dei Tribunale penate di Milano con la quale veniva respinto il ricorso da questi proposto ex art. 6 comma 4 stessa Legge in materia di ammissione ai patrocinio a spese dello Stato. Egli sostiene che sia stata violata la disciplina dettata in materia dal legislatore italiano, posto che la sua istanza venne respinta pur avendo egli prodotto autocertificazione relativa ai reddito prodotto all'estero, dai momento che essendo detenuto non aveva potuto procurarsi la prevista certificazione consolare. Quanto al motivo di rigetto della istanza e dei ricorso, individuato nella non condizione di residente in Italia dell'interessato (art. 1, 6 L. 217/90), questi deduce di non avere domicilio in Italia essendo in stato di custodia cautelare.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Infatti, ai sensi della disposizione di cui all'art. 1 Legge n.217/1990, lo straniero non residente in Italia non può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato italiano (Così Tribunale S. Remo, 29 gennaio 2002, in Giur. Merito. 2002. Conforme Tribunale minorenni L'Aquila, 26 aprile 1995. in Giur. merito 1996, 88, per il quale al fine della liquidazione, a spese dello Stato, del compenso al difensore dello straniero non abbiente, è necessario che lo straniero sia residente in Italia. Anche in Foro it. 1995, 111, 564) E comunque la circostanza che il ricorso sia fondato sulla mancata produzione della certificazione consolare relativa al reddito prodotto all'estero e della sua sostituzione con autocertificazione, e dunque, in buona sostanza, su fatti diversi da quelli considerati nella ordinanza impugnata, equivale a mancanza di motivi, ed è causa di inammissibilità della impugnazione prodotta.
Alla inammissibilità del ricorso segue le soccombenza per le spese e la condanna al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, considerato il grado di colpa processuale, si reputa equo fissare nella misura di Euro cinquecento.
P.Q.M.
Visti gli artt. 615 n 2 e 616 cpp, Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di Euro cinquecento in favore della cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, addì 20 febbraio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 9 MAGGIO 2003.