Sentenza 27 novembre 2014
Massime • 1
E affetto da nullità assoluta a norma degli artt. 178, lett. b), e 179 cod. proc. pen. il provvedimento del giudice che, disponendo l'applicazione della misura degli arresti domiciliari, impone limiti o divieti alla facoltà dell'imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono, in difetto di una conforme richiesta del pubblico ministero. (In motivazione la Corte ha chiarito che la nullità determina unicamente la eliminazione delle modalità "ultra petita" di esecuzione della misura, senza travolgere nella restante parte la validità ed efficacia della misura).
Commentario • 1
- 1. Divieto di comunicare con persone estranee al nucleo familiare: no all'applicazione d'ufficioAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 31 gennaio 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/11/2014, n. 53671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 53671 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 27/11/2014
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere - N. 2283
Dott. RECCHIONE Sandra - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 36469/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IO OS nata il [...];
avverso la ordinanza del tribunale della libertà di Napoli del 9/6/2014;
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Dott. DI MARZIO Fabrizio;
udite le conclusioni del sostituto procuratore generale Dott. PINELLI Mario, sull'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore dell'indagata, avv. SARTORIO Massimo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l'ordinanza impugnata il tribunale del riesame di Napoli, decidendo sull'istanza presentata dall'odierno ricorrente di riesame dell'ordinanza del gip del medesimo tribunale in data 7 maggio 2014, di applicazione alla ricorrente della misura cautelare degli arresti domiciliari con riferimento al delitto di truffa aggravata ai danni dell'erario, ha confermato il provvedimento impugnato. Nel ricorso presentato nell'interesse dell'indagata si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione per non avere il tribunale accolto l'istanza di riesame fondata sul rilievo che il gip avrebbe esorbitato dai limiti posti dalla domanda cautelare formulata dal pubblico ministero, disponendo modalità più gravose di applicazione della misura rispetto a tale richiesta (con riguardo al divieto - disposto in via di ufficio dal giudice - di comunicare con persone diverse da quell'conviventi): violando pertanto il disposto dell'art. 291 c.p.p.. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Ai sensi dell'art. 291 c.p.p., comma 1, le misure sono disposte su richiesta del pubblico ministero.
Questa Corte ha insegnato (cfr., da ultimo, Cass. sez. 4^, 4.4.2013, n. 17950) che le restrizioni che contribuiscono ad inasprire il grado di affettività della misura cautelare debbono essere considerate esse stesse restrizione alla libertà personale e, come tali, sono suscettibili di autonomo controllo giurisdizionale anche di secondo grado (e, quindi, anche, dopo, di legittimità).
Tale giurisprudenza esprime un principio che senza dubbio riguarda anche la restrizione della facoltà di comunicazione prevista dal cit. art. 284 c.p.p., comma 2, significativamente introdotta dalla locuzione "impone limiti o divieti". Conseguentemente, i limiti ed i divieti alla comunicazione del soggetto (indagato o imputato) nei cui confronti è adottata la misura cautelare degli arresti domiciliari debbono essere anch'essi oggetto di specifica conforme richiesta del pubblico ministero (Sez. 5^, sent. 13271/2010).In assenza della corrispondente "domanda cautelare" (Sez. 6^, sent. 35106/2003) il giudice non può pertanto adottare d'ufficio tale peculiare autonoma i forma di (ulteriore e più intensa) restrizione di libertà personale, sicché la sua eventuale adozione è nulla ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. B e art. 179 c.p.p. Pertanto è nulla ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. B e art. 179 c.p.p. l'imposizione, a sensi dell'art. 284 c.p.p., comma 2, di limiti o divieti alla facoltà dell'imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono non preceduta dalla corrispondente richiesta del pubblico ministero". Il tribunale ha seguito questa giurisprudenza avendo espressamente chiarito, nella seconda pagina della motivazione, che le modalità di esecuzione della misura cautelare esorbitanti la richiesta della pubblico ministero dovevano ritenersi - per le ragioni or esposte - affette da nullità, disponendone pertanto la revoca in parte qua. La misura risulta pertanto confermata non in quanto tale bensì con rimozione delle modalità aggravante di esecuzione imposte dal gip;
nè soccorre ragione alcuna per ritenere che la nullità che colpisce la modalità di esecuzione della misura - modalità valorizzata nella giurisprudenza citata nella sua autonoma valenza afflittiva, e dunque nella sua separatezza concettuale dal diverso e preliminare ambito della decisione sulla misura cautelare in se stessa considerata - dovrebbe comunicarsi alla decisione sulla adozione della misura medesima nei limiti di quanto richiesto nella accolta domanda del PM. Ne consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della gassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2014