Sentenza 7 maggio 2002
Massime • 1
È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso l'ordinanza pronunciata in sede di reclamo ex art. 669 terdecies cod. proc. civ., atteso che essa presenta gli stessi caratteri di provvisorietà e non decisorietà - mantenuti pure a seguito della introduzione, con la legge di riforma n. 353/1990, del c.d. procedimento cautelare uniforme ex artt. 669 bis segg. cod. proc. civ. - propri del provvedimento impugnato, ed è manifestamente infondata la relativa questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., considerata l'assoluta ininfluenza delle determinazioni assunte dal giudice in sede cautelare nel successivo giudizio di merito, nel quale rimangono impregiudicati tutti i mezzi e le ragioni di difesa delle parti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/05/2002, n. 6536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6536 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2002 |
Testo completo
M REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPR06 536 / 02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO etto 21C0250 ex ort SEZIONE PRIMA CIVILE 111 Cost. c/ pur recimento Canteliz Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 5729/00 Dott. Rosario DE MUSIS Presidente Consigliere Dott. Mario ADAMO Cron.18612 Consigliere Dott. Giulio GRAZIADEI Rep. 1413 Dott. Walter CELENTANO Rel. Consigliere Ud. 23/01/2002 Dott. Paolo GIULIANI Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti € 155 TO AU, elettivamente domiciliato in ROMA 17 MAG. 2002 LUNGOTEVERE DEI MELLINI 24, presso l'avvocato GIOVANNI IL CANCELLIERE unitamente GIACOBBE, che 10 rappresenta e difende all'avvocato LAERTE BRANDOLI, giusta procura in calce CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE al ricorso;
Richiesta copia studio - ricorrente dal Sig. contro per diritti € 7 MAG. 2002 SERVIZIO ITALIA SOCIETA' FIDUCIARIA E DI SERVIZI p.A., IL CANCELLIERE rappresentante tempore, in persona del legale pro CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE elettivamente domiciliata in ROMA VIA VAL GARDENA 3, Richiesta copia studio presso l'avvocato LUCIO DE ANGELIS, che la rappresenta dal Sig.ΔΑΜΑΤΙ * 2002 per diritti 1.53 difende, giusta procura Notaio Mario speciale per 11.08.05.02 172 e IL CANCELLIERE Liguori di Roma rep. n. 119857 del 29.3.2000; - controricorrente
contro
SAN MARINO INVESTIMENTI S.A., INTERSMI GESTAO INVESTIMENTOS LIMITAD, in persona dei rispettivi legali elettivamente domiciliati rappresentanti pro tempore, in ROMA VIA CIRENAICA 15, presso l'avvocato NICOLA PICARDI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANGELO BONSIGNORI, giusta procura in calce al controricorso;
controricorrente
contro
CASA CURA SALUS Srl, CASA CURA MALACARNE Srl, MA RL TA, TO CA, TO IA, MA RL TA, TO CA, TO IA;
- intimati avverso il provvedimento del Tribunale di FERRARA, depositato il 13/01/00; causa nella pubblica udita la relazione della svolta udienza del dal23/01/2002 Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
che ha udito per il ricorrente, l'Avvocato Giacobbe, chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, Servizio Italia, l'Avvocato De : 2 Angelis, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
udito per resistenti, San Marino Investimenti e Intersmi, l'Avvocato Picardi, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale AurelioDott. GOLIA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo Con ordinanza emessa il 13.01.2000, il Tribunale di Ferrara, rigettò il reclamo proposto ai sensi dell'art. 669 terdecies cod. proc. civ. da UR Manto- vani avverso l'ordinanza resa il 3.11.1999 con la quale era stata respinta l'istanza volta ad ottenere il se- questro giudiziario delle quote sociali delle società Casa di Cura Salus S.r.l. e Casa di Cura Malacarne 1 confermando l'ordinanza suddetta. S.r.l. per ai sensi dell'art. 111 Ricorre cassazione, della Costituzione, UR VA. Resistono con controricorso le intimate S.a. San e Investimen- la Intersmi. Gestao Marino Investimenti, tos, Limitada e la S.p.a. Servizio Italia Società Fi- duciaria e di Servizi, controparti del ricorrente nel procedimento cautelare suddetto, tutte prospettando in limine l'inammissibilità del ricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie. 3 Motivi della decisione Il ricorso, in quanto proposto avverso un'ordinanza emessa, ai sensi dell'art. 669 terdecies reclamo nel procedimento c.p.c., per la decisione del e SS. cod. proc. cautelare di cui agli artt. 669 bis civ. è inammissibile. L'inammissibilità di siffatto ricorso costituisce un principio di diritto consolidato nella giurispruden- za di questa Corte ( V. le sentenze n. 6919 del 2001, n. 5935 e n. 9808 del 2000, n. del 1998, 3402 n. 1726 del 1995) sulla base del rilievo che "1'ordinanza pronunciata su reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c. riveste gli stessi caratteri di strumentalità, e non decisorietà che sono propri del provvisorietà provvedimento impugnato, destinato a perdere efficacia a seguito della decisione di merito ed inidoneo a pro- durre effetti con autorità di giudicato, sia dal punto di vista formale che da quello sostanziale. Il ricorso ai dell'art. sensi 111 cassazione straordinario per della Costituzione è dato, infatti, contro i provvedi- menti emessi dal giudice anche in forma diversa dalla decidano, con effetti di giudi- sentenza che tuttavia cato, in materia di status o di diritti soggettivi " Le argomentazioni svolte dal ricorrente con la me- moria non inducono la Corte ad un mutamento di indiriz- : 4 zo giurisprudenziale. Ed invero, se la legge di riforma n. 353 del 1990 ha introdotto (sezione I del capo III del titolo I del libro IV), con la norma dell'art. 669 quaterdecies, una disciplina comune per i procedimenti cautelari, onde per designarla è invalso l'uso della formula " proce- dimento cautelare uniforme " ciò non consente, pe- rò, di ritenere che, dal contesto normativo citat o, emerga e si configuri una "peculiare autonomia di tali procedimenti", tale da "contrapporli all'ordinario giudizio di cognizione", sicché dovrebbe dirsi, come il ricorrente cheprospetta, il provvedimento emesso all'esito della fase di "assumereclamo il ruolo di definire l'ambito della controversia, attraverso la meno del diritto decisione in ordine alla fondatezza o ad ottenere la misura cautelare". La disciplina del procedimento uniforme, delinea- ta dalle norme degli artt. da 669 bis a 669 terdecies, non ha tolto, che anzi ha espressamente confermato, con le particolari disposizioni circa la riproponibilità dell'istanza (art. 669 septies), circa le situazioni processuali di inefficacia del provvedimento cautelare concesso (art. 669 novies), e la revocabilità e mo- dificabilità del provvedimento stesso, da parte del giudice della causa di merito, durante tutto il corso 5 dell'istruzione (art. il669 decies), carattere stru- mentale e provvisorio dei provvedimenti cautelari in generale, onde permangono immutate le ragioni giuri- diche (vedi la giurisprudenza richiamata) che, nel si- processuale, inammissibile il ricorso rendono stema straordinario per cassazione previsto dall'art. 111 della Costituzione avverso l'ordinanza che intervenga, in un senso о nell'altro rispetto all'istanza di con- cessione del provvedimento cautelare, nella fase di re- clamo. Né in senso contrario può assumere rilevanza la emessa in sede di reclamo. motivazione dell'ordinanza Anche la disamina e la valutazione di documenti о CO- munque di prove precostituite, cui il giudice del procedimento abbia fatto luogo e le conclusioni che ne abbia tratto, debbono intendersi non soltanto ope- rate le une e raggiunte le altre sempre ai fini dell'apprezzamento del fumus boni juris о del peri- culum in mora, ma anche inserite pur sempre in un provvedimento provvisorio, assolutamente privo del carattere della decisorietà, leonde suddette valu- tazioni del giudice del procedimento cautelare in nessun caso sono idonee a spiegare una qualche influen- za nelle successive valutazioni del giudice del merito. Ciò deve indurre а negare che l'ordinanza 6 assumere la diversa del tribunale di Ferrara possa il ricorrente prospetta, per natura di sentenza, come risultino effettuati il solo fatto che in essa attinenti, da un lato, alla "accertamenti di merito qualificazione giuridica della fattispecie, dall'altro alla titolarità, negata, di situazioni giuridiche sog- gettive meritevoli di tutela" sicché l'assunto che nel caso di specie, attraverso l'utilizzazione dello strumento tecnico processuale della ordinanza il Tri- bunale abbia, nella sostanza, adottato provvedimenti decisori aventi il contenuto sostanziale della sen- tenza si rileva privo di fondamento. Il punto non è, infatti, che provvedimenti giuri- sdizionali aventi forma diversa dalla sentenza (decreto, ordinanza) non possano, come invece si rico- nosce, raggiungere contenutoquel decisorio tipico della sentenza, ma ciò accade soltanto allorché detti una situazione di con- provvedimenti intervengano in flitto di diritti affermando in relazione ad essa una termini di о di volontà di legge, in accertamento modificazione-costituzione-risoluzione in ordine ad un rapporto, ovvero in termini di attribuzione di un bene ad una parte di fronte all'altra, così che 1'ordinanza o il decreto in quanto abbiano at- titudine ad acquistare efficacia di cosa giudicata : 7 sostanziale, debbano essere soggetti quanto meno all'impugnazione straordinaria di legittimità prevista dall'art. 111 della Costituzione. la prospettata questione di Nemmeno ha fondamento (il) legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, della disciplina dagli artt. 669 decies e terdecies per risultante la parte in cui esclude la ricorribilità per cassazione del provvedimento cautelare definitivo, ossia di cui al comma 4° dell'ordinanza non impugnabile dell'art. 669 terdecies. La questione è stata già disaminata da questa Cor- ل manifestamente infondata (v. la sen- te, e ritenuta sotto il profilo della as- tenza n. 8373 del 1997) soluta ininfluenza del provvedimento cautelare nel successivo giudizio di merito e della impregiudicatez- za dei mezzi e delle ragioni di difesa della parte in tale giudizio. Resta, dunque, l'inammissibilità del ricorso, con le conseguenze di legge in ordine alle spese del giudi- zio di cassazione. Non ricorrono gli estremi per la condanna del ri- richiesta dalla corrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. resistente Società fiduciaria e di Servizi. Ed invero, di un orientamento la consapevolezza dell'esistenza 8 giurisprudenziale consolidato su una questione giu- ridica non può tradursi in quel particolare ele- mento soggettivo richiesto dalla norma suindicata segnatamente allorché, com'è casonel di specie, l'attività della parte nel processo sia sostenuta da non prive di dignità logico- argomentazioni giuridica, ancorché infondate.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e con- spese del giu- danna il ricorrente al pagamento delle dizio liquidate in euro 28437 (duemila) per onorario per ciascuna delle controparti.per oltre euro 2000,00 EURO 113,73 per S. MARINO INVESTIMENTI SAI SERVIZIO ITALIA 3 P. A e in cassazione seguono la Le spese del giudizio di soccombenza. 23 gennaio 2002 nella camera di Così deciso addi sezione civile della Corte di consiglio della prima A R T IU G Cassazione. Il Presidente Il Consigliere estensore L E D Rosario De Musis Walter Celentano W. Tents. Rolfuris IL CANCELLIERE Marie Di биого DEPOSITATA I Man NuzZO Ogal. 109T 129.11 IL CANCILLERE Mana Di Muzzoصمة 3099 456T TOT:/60/10 9