Cass. pen., sez. V, sentenza 15/11/2007, n. 46825
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Sentenza 15 novembre 2007

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Non integra gli estremi del reato di falso ideologico commessa dal privato in atto pubblico la condotta di colui che presenti all'ufficio tecnico comunale una richiesta di autorizzazione - non contenente esplicite attestazioni né corredata dalla relazione tecnica e dagli elaborati progettuali - concernente l'installazione di una tenda solare che risulti collocata prima della presentazione di detta istanza, considerato che la previsione di cui all'art. 23 d.P.R. n. 380 del 2001- che disciplina la denuncia di inizio attività - non ricollega alcuna conseguenza penale all'eventuale falsità dell'istanza, prevedendo esclusivamente l'avvio del procedimento penale e disciplinare per la falsa attestazione effettuata nella relazione o negli elaborati del progettista, con cui l'istante può al massimo concorrere ex art. 110 cod. pen. e che, comunque, non trattandosi di attestazione di fatti resa a pubblico ufficiale in atto pubblico ma di semplice istanza essa assume rilievo esclusivamente in relazione al procedimento amministrativo nel quale sia stata presentata o all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 37 d.P.R. n. 380 del 2001.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 15/11/2007, n. 46825
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 46825
    Data del deposito : 15 novembre 2007

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