Sentenza 15 novembre 2007
Massime • 1
Non integra gli estremi del reato di falso ideologico commessa dal privato in atto pubblico la condotta di colui che presenti all'ufficio tecnico comunale una richiesta di autorizzazione - non contenente esplicite attestazioni né corredata dalla relazione tecnica e dagli elaborati progettuali - concernente l'installazione di una tenda solare che risulti collocata prima della presentazione di detta istanza, considerato che la previsione di cui all'art. 23 d.P.R. n. 380 del 2001- che disciplina la denuncia di inizio attività - non ricollega alcuna conseguenza penale all'eventuale falsità dell'istanza, prevedendo esclusivamente l'avvio del procedimento penale e disciplinare per la falsa attestazione effettuata nella relazione o negli elaborati del progettista, con cui l'istante può al massimo concorrere ex art. 110 cod. pen. e che, comunque, non trattandosi di attestazione di fatti resa a pubblico ufficiale in atto pubblico ma di semplice istanza essa assume rilievo esclusivamente in relazione al procedimento amministrativo nel quale sia stata presentata o all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 37 d.P.R. n. 380 del 2001.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/11/2007, n. 46825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46825 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 15/11/2007
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - N. 1718
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 030698/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di GENOVA;
nei confronti di:
1) DA AU IO N. IL 24/03/1962;
avverso SENTENZA del 13/02/2007 GIP TRIBUNALE di SAVONA;
sentita, la relazione fatta dal Consigliere Dott. DIDONE ANTONIO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. CEDRANGOLO Oscar, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
udito il difensore, avv. DELLA BELLA Renato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 13 febbraio 2007 il Gip del Tribunale di Savona, in sede di decisione sulla richiesta di decreto penale, ha assolto perché il fatto non sussiste, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., AD AU UR dal reato p. e p. dall'art. 483 c.p. perché, nella domanda presentata al Comune di Loano il 2 maggio 2006 allo scopo di ottenere un "permesso di costruire gratuito per l'installazione di una tenda mobile" sul terrazzo dell'immobile di proprietà sito in frazione Verzì, Via Borgata Case n. 18/8, attestava falsamente al responsabile dell'ufficio tecnico comunale (pubblico ufficiale) che l'intervento proposto era ancora da realizzare, tatto non corrispondente al vero in quanto la tenda era già installata nel periodo maggio/giugno 2005; in Loano il 2 maggio 2006. Contro la decisione ricorre per Cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Genova denunciando violazione di legge e vizio di motivazione.
Deduce che il G.i.p. si è limitato a richiamare disposizioni di legge senza tenere conto della giurisprudenza di questa Corte secondo la quale "le false dichiarazioni del privato concernenti la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge o dagli strumenti urbanistici per il rilascio di concessione edilizia, essendo destinate a dimostrare la verità dei fatti cui si riferiscono e ad essere recepite quali condizioni per la emanazione o per la efficacia dell'atto pubblico, producendo cioè immediati effetti rilevanti sul piano giuridico, sono idonee ad integrare, se ideologicamente false, il delitto di cui all'art. 483 c.p." (sez. 5^, 19 dicembre 2005, n. 5122). Richiama, inoltre, la giurisprudenza secondo la quale "la domanda di cd. "condono edilizio" è chiaramente destinata a provare la verità dei fatti in essa attestati (in particolare, l'epoca di ultimazione dell'immobile e la sua cubatura), sulla base dei quali l'amministrazione ammette il richiedente alla procedura, salvi gli opportuni accertamenti. Pertanto la eventuale falsità di dette attestazioni rende configurabile a carico del responsabile il reato di cui all'art. 483 c.p." (sez. 5^, 22 febbraio 2000, n. 3762). Osserva la Corte che il ricorso è infondato.
Invero, il giudice del merito ha fondato il proscioglimento sulle seguenti proposizioni:
1) dalle indagini svolte emerge la presentazione da parte dell'imputato di una richiesta di autorizzazione concernente l'installazione di una tenda solare che risultava piazzata in loco prima della presentazione della domanda;
2) la domanda presentata dall'imputato non è stata resa a norma del D.Lgs. n. 445 del 2000, art. 47, ne' con le formalità di cui al successivo art. 38, non contiene alcuna esplicita attestazione e non è stata corredata dalla relazione tecnica e dagli elaborati progettuali;
3) il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 23 non ricollega alcuna conseguenza penale all'eventuale "falsità" dell'istanza prevedendo esclusivamente l'avvio del procedimento penale e disciplinare per la falsa attestazione effettuata nella relazione o negli elaborati dal progettista, con cui l'istante può al massimo concorrere ex art. 110 c.p.;
4) manca una disposizione incriminatrice autonoma analoga a quella della L. n. 241 del 1990, art. 21;
5) non trattandosi attestazione di fatti resa a pubblico ufficiale in atto pubblico ma di semplice istanza, il fatto non ricade nella previsione dell'art. 483 c.p. ne' in quella di altro delitto contro la fede pubblica ed assume rilievo esclusivamente in relazione al procedimento amministrativo nel quale la domanda è stata presentata o all'applicazione delle sanzioni di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 37. Ciò posto, va rilevato che il ricorrente non mette in discussione l'esattezza delle constatazioni fatte dal Gip nei predetti punti 1) e 2). Pertanto, la punibilità ai sensi dell'art. 483 c.p. non può essere giustificata sulla base della disciplina di cui al D.Lgs. n.445 del 2000. La falsa dichiarazione resa dal privato al pubblico ufficiale, infatti, in tanto è punibile in quanto sia trasfusa in un atto pubblico e verta su fatti di cui è destinata a provare la verità. L'oggetto della condotta - consistente nell'atto pubblico nel quale la dichiarazione falsa è destinata ad essere riprodotta - nella concreta fattispecie manca così come manca l'equipollente di tale oggetto della condotta disciplinato dal D.Lgs. n. 445 del 2000 (dichiarazione autenticata dal pubblico ufficiale ovvero trasmessa unitamente a copia del documento di riconoscimento del dichiarante). Sono corrette, dunque, le proposizioni di cui ai nn. 1) e 2). Quanto alle argomentazioni sub 3-5 della sentenza impugnata, rileva la Corte che effettivamente il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 23 disciplina autonomamente la denuncia (ora dichiarazione) di inizio attività che abbia per oggetto un intervento edilizio (cd. d.i.a edilizia) disciplinata per altre attività assentibili dalla L. n. 80 del 2005, art. 3, che ha sostituito la L. n. 241 del 1990, art. 19,
(Dichiarazione di inizio attività imprenditoriali, commerciali ed artigianali per le quali è richiesta autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta). In relazione a tale ultima figura generale di d.i.a. la L. n. 241 del 1990, art. 21 prevede che con la denuncia o con la domanda di cui agli artt. 19 e 20 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e, in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni "il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'art. 483 c.p., salvo che il fatto costituisca più grave reato".
Per contro, in relazione alla specifica "d.i.a. edilizia" il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 23, comma 1, prevede che il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la denuncia di inizio attività, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la denuncia, "accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico- sanitarie". Coerentemente con la previsione della necessaria attestazione di conformità di un professionista abilitato, il comma 6, cit. art. 23 dispone che il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, "in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza". Norma già interpretata da questa Sezione nel senso che l'attivazione del procedimento disciplinare non esclude certamente la responsabilità penale, talché "sussiste il reato di falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.), allorché si presenti una denuncia di inizio di attività edilizia che presuppone opere da realizzare, pur essendo le opere previste già materialmente eseguite" (Sez. 5^, Sentenza n. 21639 del 2004), fermo restando che il richiedente può concorrere nel reato commesso dal professionista.
Appare evidente, dunque, che il legislatore abbia voluto evitare la responsabilità dell'interessato che presenti in buona fede una regolare d.i.a. edilizia corredata dall'asseverazione del professionista abilitato laddove nell'ipotesi di d.i.a. relativa ad altre attività autorizzatoli l'effettiva esistenza dei presupposti di legge è asseverata soltanto dalla dichiarazione dell'istante, il quale ne risponde ai sensi dell'alt. 483 c.p. Ciò, peraltro, non esclude che se la d.i.a. edilizia è presentata nelle forme di cui al D.Lgs. n. 445 del 2000, nella parte in cui contenga l'attestazione di verità dell'esistenza di requisiti richiesti dalla legge (ad es. la legittimazione a procedere all'intervento in qualità di proprietario dell'immobile) l'interessato risponde dell'eventuale falsità ai sensi dell'art. 483 c.p. proprio in virtù della generale disciplina di cui al D.Lgs. cit..
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2007