Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/01/2010, n. 4676
CASS
Sentenza 25 gennaio 2010

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Massime1

Non commette il delitto di calunnia chi denunzia per tentata estorsione, anziché per esercizio arbitrario delle proprie ragioni, il proprietario della bisca che lo ha sollecitato, anche in maniera violenta, per ottenere la restituzione del prestito concessogli per proseguire nelle sue puntate in un gioco d'azzardo, atteso che, ove tra il mutuo e il gioco d'azzardo sussista un collegamento funzionale, la somma mutuata deve considerarsi irripetibile e dunque deve escludersi che il denunciante abbia formulato l'accusa nonostante la consapevolezza dell'esercizio da parte del denunciato di un diritto suscettibile di tutela dinanzi al giudice.

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  • 1Restituzione prestito: ultime sentenze
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 1 novembre 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/01/2010, n. 4676
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4676
Data del deposito : 25 gennaio 2010

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