Sentenza 25 gennaio 2010
Massime • 1
Non commette il delitto di calunnia chi denunzia per tentata estorsione, anziché per esercizio arbitrario delle proprie ragioni, il proprietario della bisca che lo ha sollecitato, anche in maniera violenta, per ottenere la restituzione del prestito concessogli per proseguire nelle sue puntate in un gioco d'azzardo, atteso che, ove tra il mutuo e il gioco d'azzardo sussista un collegamento funzionale, la somma mutuata deve considerarsi irripetibile e dunque deve escludersi che il denunciante abbia formulato l'accusa nonostante la consapevolezza dell'esercizio da parte del denunciato di un diritto suscettibile di tutela dinanzi al giudice.
Commentario • 1
- 1. Restituzione prestito: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 1 novembre 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/01/2010, n. 4676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4676 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 25/01/2010
Dott. AGRÒ Antonio Stefano - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 165
Dott. CARCANO NI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 32801/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FU CO;
contro la sentenza 26 marzo 2007 della Corte d'Appello di Bari;
Udita la relazione del Consigliere Dott. AGRÒ Antonio Stefano;
Udito il P.G. Dott. DI POPOLO Angelo che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'Appello di Bari, mentre assolveva CO FU dal reato di falsa testimonianza, confermava la condanna del medesimo per il reato di calunnia, ascrittogli per aver incolpato di tentativo di estorsione SA e CO US nonché NI CQ.
2. Contro questa pronunzia ricorre il FU il quale, dopo aver ricordato che l'estorsione era stata esclusa in quanto gli accusati avevano solo tentato di recuperare un debito da lui contratto verso di loro, assume che il debito in questione era in realtà irripetibile perché relativo a un prestito, da lui chiesto e concesso dal tenutario della bisca. CO US, per poter effettuare puntate al gioco. In tal modo la condotta degli accusati, la cui violenza nei suoi confronti era stata accertata, non poteva essere qualificata come esercizio arbitrario delle proprie ragioni ed andava invece inquadrata proprio nel delitto di estorsione. A questo riguardo, con un secondo motivo, lamenta la manifesta illogicità della motivazione della sentenza laddove ritiene che non vi sia una piena prova della violenza solo perché i segni presenti sul suo corpo (attestati dai carabinieri), benché causati dai denunziati, risalgono ad un momento anteriore a quello precisato nella denunzia.
Si duole ancora che alla assoluzione dal reato di falsa testimonianza non sia conseguita alcuna statuizione in ordine alla pena, la quale invece andava rideterminata.
Aggiunge che comunque il reato di calunnia è estinto per intervenuta prescrizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Nonostante l'intervenuta prescrizione del reato, la sentenza impugnata va annullata perché il fatto non sussiste, già potendosi rilevare, negli atti leggibili in questa Sede, gli elementi che lo rendono evidente.
2. Ed infatti la pronunzia in esame, per sostenere la presenza nella specie dell'elemento oggettivo del reato di calunnia, afferma che la condotta di coloro che furono accusati dal FU non configurava un' estorsione, in quanto la richiesta di denaro rivolta al ricorrente non era sine titulo, ma riguardava la restituzione di più prestiti di denaro che il denunziante aveva poi utilizzato per proseguire nelle sue puntate al gioco di azzardo. E aggiunge, ancora sotto questo profilo, che quella condotta poteva - al più - ricondursi al ben meno grave reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona, ove tale violenza fosse stata provata.
Sotto il profilo soggettivo la decisione osserva poi che il FU era consapevole dell'innocenza dei denunziati, in quanto ben sapeva che i US e il CQ lo sollecitavano a restituire un prestito (e nell'accusa l'aveva taciuto e quindi l'aveva negato); che la somma richiesta era di L. 37 milioni e non di 150, come affermato nella denunzia;
che le violenze subite dall'imputato dovevano farsi risalire al 1 marzo 1993 e non al 9 febbraio, come aveva invece asserito.
2. Ora, per quanto riguarda la qualificazione della richiesta di denaro, la decisione, nel ritenere lecita la pretesa degli accusati e per di più azionabile in giudizio, sembra dimenticare che è principio costante affermato da questa Corte (cfr. da ultimo Cass. civ. sez. 3^, 31 gennaio 2008, n. 2386) quello per cui, ove tra il mutuo concesso e il gioco di azzardo vi sia un collegamento funzionale, la somma mutuata è irripetibile. In questa linea la Corte d'Appello non avrebbe dovuto trascurare quanto era già emerso e da essa stessa riferito, che cioè CO US, colui che aveva concesso il prestito, era il gestore della bisca in cui il FU giocava a baccarat. Se ne sarebbe allora dovuto trarre la conclusione che nella specie non si trattava di una mera consapevolezza da parte del mutuante del futuro uso del denaro per il gioco da parte del mutuatario, ma di un vero e proprio interesse da parte di CO US al fatto che il FU, come fece, giocasse nel suo locale le somme che a tal fine gli prestava. Interesse che realizza ampiamente il collegamento funzionale tra mutuo e gioco, per cui il debito contratto era un vero e proprio debito di gioco, irripetibile ai sensi dell'art. 1933 c.c. (cfr. ancora Cass. civ. sez. 1^, 2 settembre 2004, n. 17689).
3. Questa la natura del credito il cui pagamento veniva preteso, il fatto che SA US, agendo anche per conto del TE e del CQ, dinanzi all'ennesimo traccheggiamento del FU lo aggredisse, come lui stesso ha ammesso, per convincerlo finalmente a pagare, non era dunque riconducibile allo schema di cui all'art.393 c.p.. E ciò perché il US non stava esercitando un preteso diritto e perché non avrebbe potuto ricorrere al giudice per ottenerne la soddisfazione. Tale condotta doveva piuttosto collocarsi nella forma tentata del reato previsto dall'art. 629 c.p., in quanto l'aggressione era diretta al pagamento di un debito di gioco e cioè ad ottenere un profitto che si deve senz' altro definire ingiusto.
4. Emerge così che la denunzia fatta dal FU corrispondeva ad un fatto oggettivamente riconducibile ad estorsione, mentre è irrilevante la circostanza che egli non avesse immediatamente palesato e quindi avesse negato il perché della richiesta di denaro. Come pure è irrilevante, ai fini della calunnia, l'ammontare della somma pretesa (37 milioni secondo i denunziati, 150 secondo il ricorrente) e il momento in cui il ricorrente aveva subito violenza.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2010