Cass. pen., sez. I, sentenza 16/11/2007, n. 7772
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Sentenza 16 novembre 2007

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Ai fini della concessione del beneficio della remissione del debito non è richiesta la prova della partecipazione del condannato all'opera di rieducazione, rilevante ai fini dell'applicazione della misura alternativa della liberazione anticipata. Ne consegue che il rigetto dell'istanza di remissione del debito non può essere fondato, in via esclusiva, sulla mera rilevazione dell'avvenuto rigetto di una precedente istanza di liberazione anticipata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 16/11/2007, n. 7772
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7772
    Data del deposito : 16 novembre 2007

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