Sentenza 16 novembre 2007
Massime • 1
Ai fini della concessione del beneficio della remissione del debito non è richiesta la prova della partecipazione del condannato all'opera di rieducazione, rilevante ai fini dell'applicazione della misura alternativa della liberazione anticipata. Ne consegue che il rigetto dell'istanza di remissione del debito non può essere fondato, in via esclusiva, sulla mera rilevazione dell'avvenuto rigetto di una precedente istanza di liberazione anticipata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/11/2007, n. 7772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7772 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 16/11/2007
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 3696
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 018167/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) COMANDÈ GAETANO, N. IL 04/07/1935;
avverso ORDINANZA del 13/03/2007 GIUD. SORVEGLIANZA di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAVALLO ALDO;
lette le conclusioni del P.G. Dott. MURA Antonio, il quale ha chiesto che la corte annulli con rinvio il provvedimento impugnato. OSSERVA
1. Con ordinanza del 13 marzo 2007 il Magistrato di sorveglianza di Milano respingeva l'istanza di COMANDÈ Gaetano di remissione del debito relativo alle spese di giustizia afferenti il procedimento definito con sentenza di condanna del locale tribunale del 6 ottobre 1995, avendola ritenuta infondata per difetto del presupposto della regolare condotta, tenuto conto che nel corso dell'espiazione della pena le istanze di liberazione anticipata avanzate dal condannato risultavano rigettate parzialmente e che anche l'istanza di liberazione anticipata relativa a tutto il periodo in valutazione era stata respinta perché non risultava integrato il requisito della "regolare condotta", valutazione questa rispetto alla quale risultava irrilevante sia il richiamo alle condizione di salute dell'istante che al corretto comportamento processuale del condannato.
2. Ha proposto impugnazione l'interessato, censurando il provvedimento in quanto il magistrato di sorveglianza ha rigettato l'istanza di remissione del debito sulla base di una valutazione illegittimamente incentrata sul solo dato del rigetto dell'istanza di liberazione anticipata, senza considerare, oltretutto, che a seguito di reclamo, il tribunale aveva poi concesso il beneficio della liberazione anticipata nell'estensione richiesta.
3. Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria scritta ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, "non risultando enunciate nel provvedimento adeguate ragioni giustificative della decisione, in quanto ... il richiamo alle ordinanze reiettive di istanze di liberazione anticipata non da conto dell'esito delle successive procedure di reclamo...".
4. Il ricorso è, nei termini di seguito precisati, fondato. Occorre considerare, preliminarmente, che il beneficio della remissione del debito relativo alle spese del procedimento e di mantenimento in carcere, secondo la previsione della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 56, spetta al condannato in disagiate condizioni economiche che abbia "tenuto regolare condotta ai sensi dell'art. 30 ter, u.c.", cioè, come precisato dalla norma richiamata, abbia palesato "durante la detenzione... costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento penale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorativa o culturali";
la condanna deve essere valutata in base alle dirette cognizioni del Magistrato di sorveglianza ed alle annotazioni della cartella personale tenuta dell'autorità penitenziaria (D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431, art. 96, comma 1) ed in caso di esecuzione della pena in regime di misura alternativa alla detenzione, con riferimento al comportamento tenuto dal condannato nel corso della misura stessa. In particolare, come già affermato da questa Corte (Cass. Sez. 1^, sentenza n. 5304 del 16/10/1996 - 23/11/1996, Rv. 206222, ric. Alario e altro), ai fini della concessione del beneficio non è richiesta "la prova della partecipazione del condannato all'opera di rieducazione, rilevante ai fini dell'applicazione della misura alternativa della liberazione anticipata prevista dell'art. 54 dell'ordinamento penitenziario".
Da ciò discende, per un verso, che il rigetto dell'istanza di remissione non può essere fondato, in via esclusiva, sulla mera rilevazione dell'avvenuto rigetto di un precedente istanza di liberazione anticipata e che comunque, ove venga valorizzato anche tale dato per una valutazione della regolarità della condotta, sia però accertata l'effettiva definitività del provvedimento di rigetto, che nel caso in esame la difesa assume sia stato annullato a seguito di reclamo.
L'ordinanza impugnata, che ha omesso tale verifica, va perciò annullata, come rinvio per nuovo esame al giudice "a quo".
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Magistrato di Sorveglianza di Milano.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2008