Sentenza 15 gennaio 2013
Massime • 1
L'annullamento con rinvio di una sentenza di condanna, relativo alla sola applicabilità della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero, non determina l'automatica caducazione della misura cautelare non custodiale, che conserva la sua funzionalità in riferimento alla misura di sicurezza ancora "sub iudice".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/01/2013, n. 5214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5214 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 15/01/2013
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco M. - rel. Consigliere - N. 152
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - N. 11368/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZE EK N. IL 07/10/1979;
avverso l'ordinanza n. 4265/2011 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 01/02/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Iacoviello Francesco Mauro, il quale ha chiesto l'annullamento della ordinanza impugnata senza rinvio.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 2 marzo 2012 il Tribunale del riesame di Bologna, pronunciando ai sensi dell'art. 310 c.p.p., qualificava come ricorso per cassazione l'atto di appello proposto da FI KS avverso l'ordinanza della corte distrettuale petroniana con la quale era stata rigettata la sua istanza volta alla caducazione della misura coercitiva dell'obbligo di presentazione trisettimanale alla polizia giudiziaria, misura collegata al reato per il quale l'istante era stato condannato con sentenza annullata dalla Corte di cassazione con rinvio limitato alla sola misura di sicurezza della espulsione. A sostegno della decisione il Tribunale osservava che la pronuncia appellata era stata resa dalla Corte distrettuale in funzione di giudice dell'esecuzione.
2. Con l'atto come innanzi qualificato FI KS denunciava violazione di legge nel provvedimento della corte territoriale, dappoiché non ritenuta la formazione progressiva del giudicato sulla pena nonostante la conferma, da parte della corte di Cassazione, della sua condanna. Osservava altresì il ricorrente che il giudice di legittimità aveva provveduto ad annullare con rinvio la sentenza di condanna limitatamente alla sola misura di sicurezza dell'espulsione, perché irrogata senza motivazione e che il giudicato sulla pena, in tal modo formatosi (ed giudicato progressivo), comporterebbe la caducazione della misura coercitiva non custodiale alla quale il ricorrente è sottoposto.
3. Il ricorso non è fondato.
Ha avuto modo questa Corte di affermare che, qualora venga rimessa dalla Corte di cassazione al giudice di rinvio esclusivamente la questione relativa alla determinazione della pena, il giudicato (progressivo) formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato, con la definitività della decisione su tali parti, impedisce l'applicazione di cause estintive sopravvenute all'annullamento parziale (Cass., Sez. Unite, 26/03/1997, n. 4904, Attinà). In applicazione, mutatis mutandis, della riportata lezione interpretativa, ritiene il Collegio che nella fattispecie la definitività della condanna conseguente all'intervenuto giudizio di legittimità, in costanza dell'annullamento con rinvio della parte della decisione relativa all'applicabilità o meno nella fattispecie della misura di sicurezza dell'espulsione, impedisce di ritenere maturata l'estinzione della misura cautelare non custodiale, la quale conserva la sua funzionalità in riferimento alla misura della espulsione tutt'ora sub iudice.
4. Il ricorso va pertanto rigettato ed il ricorrente condannato, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2013