Sentenza 18 luglio 2002
Commentario • 1
- 1. Concessione edilizia e comproprietà del fondo tra parentiAccesso limitatoFrancesco Logiudice · https://www.altalex.com/ · 19 ottobre 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/07/2002, n. 10437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10437 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 10SEZI SEC NDI CIVILE Magistrati:37 /02 DIVISIONE Composta dagli Ill.mi Sigg. BREDITARIA R.G.N. 14918/00 - Presiden Dott. Mario SPADONE Cron. 28040 Consiglierè Dott. Ugo RIGGIO - Rep.·211P Consigliere Dott. RL CIOFFI - - - Consigliere Dott. NI SETTIMJ Ud.10/01/02 - MAZZIOTTI DI CELSO Rel. Consigliere Dott. Lucio - minde CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copla studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. SENTENZA знеper diritti € 3110 1.9 LUG. 2002 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE RA IC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato GUIDO FRANCESCO ROMANELLI, che lo difende unitamente all'avvocato UMBERTO GRELLA, giusta delega in atti;
CANCELLERIA - ricorrente
contro
LL PI, RA RP, RA IO, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE MAZZINI 19, presso lo studio dell'avvocato STEFANO NASELLI, che li difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti 2002 avverso la sentenza n. 1403/99 della Corte d'Appello 30 -1- di MILANO, depositata il 28/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/02 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito l'Avvocato Guido Francesco ROMANELLI, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Stefano NASELLI, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto notificato il 18/1/1988 IC RA conveniva in giudizio i fratelli NI e RP RA chiedendo la divisione dei beni caduti nella successione del defunto comune genitore RL, nonché il rendiconto della gestione degli immobili ereditari in possesso dei convenuti. NI e RP RA, costituitisi, non si opponevano allo scio- glimento della comunione. Anche SE LL, intervenuta nel processo quale madre delle parti in causa e comproprietaria di uno degli immobili caduti in successione, non si opponeva alla divisione. Con sentenza parziale n. 453/1992 l'adito tribunale di Monza assegnava i lotti come da progetto divisionale redatto dal c.t.u. e ordinava la prosecuzio- ne del giudizio per la predisposizione del frazionamento catastale e per la presentazione del rendiconto da parte dei convenuti. Con successiva sentenza n. 2383/1996 il tribunale assegnava i beni, in conformità ai lotti già formati, tenendo conto del frazionamento catastale e, dichiarato l'inadempimento dei convenuti all'ordine di presentazione del conto, disponeva la prosecuzione del giudizio su tale punto. Avverso le dette sentenze IC RA proponeva gravame al quale re- sistevano gli appellati. La corte di appello di Milano, con sentenza 28/5/1999, rigettava il gra- vame osservando: che le censure relative alla ripartizione dell'area lottizzata S. Giorgio non potevano essere prese in considerazione perché l'appellante, con memoria 18/4/1991, aveva aderito al progetto divisionale per la parte concernente la detta area;
che erano infondate le contestazioni mosse dal 3 consulente dell'appellante in ordine alla valutazione dei fabbricati effettuata dal c.t.u. nominato in primo grado;
che il tribunale aveva correttamente mo- tivato la formazione dei lotti e l'attribuzione di questi alle parti facendo rife- rimento alla disparità di valore dei due edifici ed alla necessità, per evitare costosi spostamenti ed esecuzioni di opere murarie, di attribuire congiunta- mente quello di viale Lombardia ai due convenuti ed all'intervenuta i quali ne avevano fatto richiesta. La cassazione della sentenza della corte di appello di Milano è stata chie- sta da IC RA con ricorso affidato a quattro motivi. Hanno resistito con controricorso LL SE, RA NI e RA RP. Entrambe le parti hanno depositato memoerie. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso IC RA denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 789 c.p.c. sostenendo che la corte di appello ha omesso di considerare la non corretta applicazione delle regole processuali da parte del giudice istruttore il quale, a seguito delle contestazioni mosse da esso ricorrente alle valutazioni espresse dal c.t.u., ha disposto un supple- mento di perizia mentre avrebbe dovuto rinviare la causa al Collegio per una specifica decisione sul punto. Il motivo è infondato posto che come risulta dalla lettura degli atti pro- cessuali - attività consentita in questa sede di legittimità attesa la natura ( in procedendo ) del vizio denunciato – il giudice istruttore, nel pieno rispetto - della procedura prevista dall'articolo 789 c.p.c., dopo l'affidamento e l'espletamento della c.t.u. e dopo aver preso visione delle osservazioni al ri- guardo mosse dall'attore IC RA, ha predisposto il progetto di divi- : 4 sione: a tal fine non era tenuto a rimettere la causa al Collegio il cui inter- vento non è previsto per la fase preparatoria relativa alla predisposizione del detto progetto. In seguito alle contestazioni sul progetto il g.i. ha corretta- mente provveduto a norma dell'articolo 187 c.p.c. rimettendo le parti da- vanti al collegio. Il g.i., quindi, non ha dichiarato la esecutività del progetto di divisione predisposto in corso di causa e che è stato approvato dal colle- gio con le sentenze non definitive 453/92 e 2383/96 pronunciate dal tribu- nale. E' appena il caso di evidenziare, inoltre, che la questione relativa al ri- spetto o meno della procedura di cui all'articolo 789 c.p.c. da parte del giu- dice istruttore non risulta che sia stata prospettata da ricorrente con i motivi di appello avverso le citate sentenze non definitive del tribunale di Monza. Con il secondo motivo di ricorso IC RA denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 713, 728, 869, 870, 871 e 872 c.c., delle leggi 1150/1942, 765/1967 e 10/1977, delle L.R. Lombardia 51/1975 e 23/1997, del Piano Regolatore Comunale di Meda. Deduce il ricorrente che la corte di appello ha omesso di considerare che il nuovo piano regolatore del comune di Meda - approvato nel 1998 e pubblicato sul Bollettino Uffi- ciale della Regione Lombardia il 3/2/1999, ossia prima dell'udienza colle- gale del 5/5/1999 - aveva modificato in modo sostanziale la disciplina urba- nistica dell'area edificabile di via Trieste-Calabria alterando il valore eco- nomico posto a base del progetto divisionale recepito dai giudici di merito. Trattasi di un profilo decisivo e rilevante - ai fini della redazione di un giu- sto progetto divisionale - del quale la corte di merito, nel compiere tutte le indagini necessarie per individuare l'esatto quadro normativo-regolamentare 5 con riferimento anche allo ius superveniens, avrebbe dovuto tener conto do- vendo applicare al rapporto controverso la legge vigente al momento della decisione. Inoltre esso ricorrente, in sede di precisazione delle conclusioni, aveva espressamente chiesto una nuova c.t.u. che, se ammessa, avrebbe con- sentito di accertare l'esistenza della nuova disciplina urbanistica relativa all'area in questione. Con il terzo motivo il ricorrente, denunciando violazione a falsa applica- zione degli articoli 713, 728, 2041 c.c., delle leggi 1150/1942 e 47/1985, L.R. Lombardia 51/1975 e 23/1997, sostiene che il progetto divisionale convalidato dalla sentenza impugnata è iniquo ed immotivato tenuto conto delle diversità di valore dei vari lotti, come evidenziato nei motivi di appel- lo, non considerati dalla corte di merito, con i quali erano state segnalate le ragioni di illogicità e di ingiustizia degli elaborati peritali. E' inoltre contra- rio al vero che esso ricorrente nella memoria depositata il 18/4/1991 abbia manifestato pieno ed incondizionato consenso al progetto divisionale: tale manifestazione di volontà era subordinata alla condizione, non verificatasi, della corresponsione di un importo per l'attività espletata per l'approvazione del piano di lottizzazione. D'altra parte persino nella sentenza di primo gra- do n. 453/1992 si dichiarava espressamente che il progetto divisionale 11/3/1991 non era stato accettato concordemente dalle parti in causa. La Corte rileva l'infondatezza delle dette censure che, per evidenti ragio- ni di ordine logico e per economia di trattazione, possono essere esaminate congiuntamente in quanto connesse ed interdipendenti riguardando tutte, sia pur sotto aspetti diversi, lo stesso progetto di divisione. : 6 Occorre premettere che, come riportato nella parte narrativa che precede, la corte di appello ha precisato di non poter prendere in considerazione i motivi di gravame relativi alla "ripartizione dell'area lottizzata S. Giorgio" affermando che, come risultava dalle due sentenze impugnate, l'appellante IC RA "ebbe ad aderire al progetto divisionale attinente l'area pre- detta, con memoria in data 18/4/1991". Ciò posto è evidente che il giudice di secondo grado coerentemente non si è occupato del problema dell'alterazione del valore economico - fissato nel progetto approvato dal tribunale con riferimento all'area in questione - che il ricorrente assume essersi verificato per effetto della modifica della di- sciplina urbanistica di detta area apportata dal nuovo piano regolatore del comune di Meda operativo ed in vigore dal 3/2/1999, ossia da data anteriore all'udienza collegiale di assegnazione della causa a sentenza. Peraltro la detta problematica - sorta nel corso del giudizio di appello dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni non risulta che sia stata prospettata - dall'appellante nella comparsa conclusionale o nell'udienza di discussione innanzi al collegio. Del tutto inammissibile - sotto un duplice profilo - è poi la tesi del ricor- rente ( sviluppata nel terzo motivo ) relativa all'asserita insussistenza nella memoria depositata il 18/4/1991 della manifestazione di un pieno ed incon- dizionato consenso al progetto divisionale. Al riguardo è sufficiente osservare che è insindacabile in sede di legitti- mità l'apprezzamento del giudice del merito in ordine o alla valutazione di eventuali ammissioni da parte di uno dei litiganti dei fatti dedotti dalla con- troparte o alla sussistenza o meno di circostanze di causa non contestate. : 7 Sotto altro aspetto le censure mosse dal ricorrente - con le quali in so- stanza si sostiene che il giudice di appello avrebbe commesso errori nel ri- costruire i fatti di causa - sono inammissibili risolvendosi nella tesi secondo cui l'impugnata sentenza sarebbe basata su affermazioni contrastanti con gli atti del processo e frutto di errore di percezione o di una mera svista mate- riale degli atti di causa. Trattasi all'evidenza della denuncia di travisamento dei fatti contro cui è esperibile solo il rimedio della revocazione. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, la denuncia di un travisamento di fatto, quando attiene al fatto che sarebbe stato affermato in contrasto con la prova acquisita, costituisce motivo di revocazione e non di ricorso per cassazione importando essa un accertamento di merito non consentito in sede di legittimità ( sentenze 3/2/2000 n. 1195; 27/3/1999; 28/11/1998 n. 12089). Parimenti infondate solo le critiche - contenute nel terzo motivo di ricor- so - concernenti i lamentati vizi della sentenza impugnata per gli errori di diritto e di motivazione che la corte di merito avrebbe commesso nell'esaminare i motivi di appello relativi al progetto divisionale approvato dal tribunale per la parte attinente la valutazione dei fabbricati. Al riguardo è appena il caso di rilevare che le dette critiche si risolvono essenzialmente, pur se titolate anche come violazione di legge, nella pro- spettazione di una diversa analisi del merito della causa, inammissibile in sede di legittimità, nonché nella pretesa di contrastare valutazioni ed ap- prezzamenti dei fatti e delle risultanze processuali ( in particolare la c.t.u. ) che sono prerogativa del giudice del merito e la cui motivazione al riguardo : 8 non è sindacabile se - come nella specie - sufficiente ed esente da vizi logi- ci e giuridici. Il giudice di secondo grado - con motivato apprezzamento di merito in relazione alle risultanze istruttorie riportate nella decisione impugnata ( con riferimento alla relazione del c.t.u. nominato in primo grado ed a quanto ac- certato in fatto dal tribunale ) - ha coerentemente affermato che la formazio- ne dei lotti e l'attribuzione di questi alle parti erano frutto di una ineccepi- bile valutazione dei due fabbricati da dividere effettuata dal c.t.u. tenendo conto di tutti gli elementi indicati nella relazione del consulente di parte ap- pellante, ossia delle concessioni in sanatoria in applicazione della legge 47/1985, del valore locativo degli immobili, della localizzazione degli edifi- ci nonché delle loro caratteristiche strutturali e delle rispettive potenzialità commerciali ed industriali. Pertanto la corte territoriale, al contrario di quanto sostenuto dal ricor- rente, ha espressamente esaminato i motivi di gravame con i quali l'appellante RA IC aveva sostenuto sia l'illogicità e l'ingiustizia de- gli elaborati peritali, fatti propri dal tribunale, sia la diversità di valore dei due fabbricati in questione. Il giudice di appello è pervenuto alle dette conclusioni attraverso argo- mentazioni complete ed appaganti, improntate a retti criteri logici e giuridi- ci, nonché frutto di un'indagine accurata e puntuale delle risultanze istrutto- rie ed ha dato conto delle proprie valutazioni, circa i detti accertamenti in fatto, esponendo adeguatamente le ragioni del suo convincimento. A tali valutazioni il ricorrente contrappone le proprie, ma della maggiore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compiute dal giudice del 9 merito non è consentito discutere in questa sede di legittimità, ciò compor- tando un inammissibile nuovo e autonomo esame del materiale delibato. Per quanto riguarda le doglianze relative alle critiche mosse alla relazio- ne del c.t.u. deve affermarsi che le stesse non sono meritevoli di accogli- mento anche per la loro genericità oltre che per la loro incidenza in ambito di apprezzamenti riservati al giudice del merito. Sotto il primo profilo il ricorso è carente per non aver riportato il conte- nuto specifico e completo della relazione del c.t.u. il che non consente di ri- costruire il senso complessivo della detta relazione tecnica. Ciò impedisce a questa Corte di valutare - sulla base delle sole deduzioni contenute in ricor- so e senza la necessità di indagini integrative - l'incidenza causale del pre- teso errore commesso dalla corte di appello nell'interpretare e valutare la relazione peritale in questione. Infatti, nel giudizio di legittimità, il ricorrente che deduce l'omessa o l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie ( nella specie le relazioni pe- ritali) ha l'onere ( in considerazione del principio di autosufficienza del ri- corso per cassazione) di specificare il contenuto delle prove non ( o mal ) esaminate, indicando le ragioni del carattere decisivo dell'asserito vizio di valutazione. In relazione poi alle contestazioni mosse in sede di merito ad alcuni punti della relazione del c.t.u. deve essere evidenziato che il giudice di appello, nel porre in evidenza la correttezza del metodo seguito dal citato c.t.u. e la coerenza delle conclusioni riportate nella relazione peritale, ha implicita- mente espresso una valutazione negativa delle critiche al riguardo mosse dal ricorrente. Il giudice del merito non è infatti tenuto ad esaminare tutte le ar- 10 gomentazioni critiche prospettate dalle parti alla c.t.u., essendo sufficiente che egli dimostri che ne abbia valutato la consistenza anche se non le ha conclusivamente condivise. La corte distrettuale, richiamandosi alla relazio- ne peritale del c.t.u., ha quindi chiaramente disatteso le diverse tesi del ri- corrente. Bisogna infine segnalare che la doglianza del ricorrente circa l'omesso accoglimento della dedotta richiesta di rinnovo della c.t.u. è inconsistente atteso che, come è noto e come più volte affermato da questa Corte (tra le ultime, sentenza 6/4/2001 n. 5142 ), la consulenza tecnica è un mezzo istruttorio (e non una prova vera e propria ) sottratto alla disponibilità delle parti ed affidato al prudente apprezzamento del giudice del merito rientran- do nei poteri discrezionali di quest'ultimo la valutazione di disporre la no- mina di un c.t.u., ovvero indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il c.t.u. ovvero di rinnovare le indagini: l'esercizio (così come il mancato esercizio) di tale potere non è censurabile in sede di legittimità. Con il quarto motivo di ricorso RA IC denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 713-728 e 2043 c.c. lamentando l'errore commes- so dalla corte di appello nel ratificare e convalidare le stime peritali sulla ba- se dei valori economici al momento della redazione della c.t.u. senza tener conto del meccanismo di rivalutazione monetaria delle stime dei lotti al momento della pubblicazione della decisione e ciò al fine di meglio adegua- re i conguagli. Il motivo è inammissibile in quanto non risulta dibattuta tra le parti nel giudizio di appello la problematica concernente la necessità di ridefinire le 11 stime dei lotti effettuate al momento della redazione delle c.t.u. tenendo conto dei prezzi di mercato correnti al successivo momento della decisione della causa.. Della tesi difensiva posta a base della censura in esame non si fa alcun cenno nella sentenza di cui si chiede l'annullamento ( dalla cui lettura non emerge un sia pur vago e generico riferimento a tale tesi non indicata tra quelle prospettate dall'appellante RA IC nei motivi di gravame) e non risulta che abbia formato oggetto del giudizio di secondo grado in quanto rientrante tra le questioni sollevate dalle parti nei rispettivi scritti di- fensivi. Incombeva invece al ricorrente dedurre di aver prospettato la riferita questione nei motivi di appello onde dar modo alla corte di cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa. Nella specie tale onere non è stato rispettato dal ricorrente il quale al ri- guardo non ha neanche denunciato l'omessa pronuncia e la violazione dell'articolo 112 c.p.c. in relazione al n. 4 dell'articolo 360 c.p.c. Le problematiche esposte da RA IC con la detta censura non sono quindi proponibili in questa sede di legittimità perché introducono per la prima volta un autonomo e diverso sistema difensivo che postula indagini e valutazioni non compiute dal giudice di appello perché non richieste. E' infatti pacifico nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammis- sibilità, statuizioni e problematiche che abbiano formato oggetto del giudi- zio di appello per cui non possono essere prospettate questioni nuove o nuo- vi temi di indagine involgenti accertamenti non compiuti perché non richie- 12 sti in sede di merito. Il giudizio di cassazione ha per oggetto la revisione della sentenza impugnata in relazione alla regolarità formale del processo ed agli aspetti in diritto segnalati e non sono proponibili temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di secondo grado ed involgenti accer- tamenti non compiuti in detto giudizio, tranne nell'ipotesi - che non ricorre nella specie - in cui si tratti di questioni rilevabili di ufficio ( in ogni stato e grado del giudizio ) fondate però sugli stessi elementi di fatto esposti e la cui soluzione non presupponga o non richieda nuovi accertamenti ed ap- prezzamenti di fatto ( sentenze 15/4/1999 n. 3737; 5/10/1998 n. 9882 ). Il ricorso deve pertanto essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi eu- 1097129.11 ro 114,00, oltre euro 5.000,00 a titolo di onorari. 456T 41,32 Roma 10 gennaio 2002 Il consigliere estensore Il presidente TOT: 170,43 fhadan IL CANCELLIERE 01 Papio RI DEPOSITATO IN CANCELLERIA 18 LUG. 2002 Roma AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 IL CANCELLIERE CD Registrato in data 7 SET.2002 E an 38822. versate €. 170,4.3 COUTOCENTOSEITANIA M.3. )€...... E L D L E p. Dirigente Area Servizi 003 (Dott.ssa Maria Grazia DI FILIPPO) ENTRA Responsabile Servizio Atti Giudiziari 10M RACCICHINI) 13