CASS
Sentenza 28 marzo 2023
Sentenza 28 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/03/2023, n. 13005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13005 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SC DI NT NI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NA SESSA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 13005 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: SESSA NA Data Udienza: 21/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 27.5.2022 la Corte di Appello di L'Aquila, in parziale riforma della la pronuncia emessa in primo grado nei confronti clii SC DI NT NI, che lo aveva dichiarato colpevole del reato di cui agli artt. 610, 582-583 comma 1 n. 1 cod. pen. ha, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 583 c.p., ha rideterminato, riducendola, la pena al predetto inflitta, confermando nel resto la decisione del primo giudice. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Col primo motivo deduce violazione della legge penale in relazione agli artt. 349 e 66 cod. proc. pen. e conseguente violazione dell'art. 606,, lett. e) c.p.p., per mancanza/illogicità di motivazione, avendo il giudice di appello assunto a base della motivazione informazioni controverse nella misura in cui, in primo luogo, la teste AR non ha mai dichiarato nella sua deposizione che NN IO corrisponda a Scotto di NT NN;
solo su domande, anche suggestive dei pubblico ministero, in talune frasi indicava tale SC o SC;
in secondo luogo deve ritenersi altresì illogica la motivazione laddove per un verso ritiene inattendibile la deposizione della teste AR allorquando nega, su contestazione, quanto già specificamente dichiarato in sede di sommarie informazioni rese nell'immediatezza dei fatti, per altro verso, però, pone le stesse dichiarazioni a base della corretta identificazione di tale NN detto IO con l'odierno ricorrente;
appare evidente come i giudici del merito abbiano cercato di colmare la lacuna investigativa consistente nella mancata individuazione fotografica della persona indicata come NN IO Giò, con delle dichiarazioni rese in udienza da una teste che non può essere ritenuta credibile e attendibile non solo per le contraddizioni emerse durante la deposizione ma anche per la sua posizione tutt'altro che neutra, essendo ella la madre dei coimputati. Difatti, come dichiarato dal teste EB, all'identificazione di questo Giò-IO-NN, come colui che avrebbe tirato la gomitata alla persona offesa, si sarebbe risaliti solo attraverso le dichiarazioni rese durante la fase delle indagini dai coimputati che avrebbero potuto avere evidenti motivi ad indirizzare le indagini verso altra persona. D'altro canto la persona offesa GI LO sia in sede di denuncia-querela che nel corso della audizione dibattimentale, oltre all'incertezza circa le generalità della persona coinvolta nella vicenda, non ha fornito alcun altra indicazione neanche fisica e/o afferente la provenienza geografica, legata ad esempio ad eventuali inflessioni dialettali, ovvero a particolari che avrebbero potuto in qualche modo identificare oltre ogni ragionevole dubbio l'individuo che l'avrebbe assolutamente aggredita nell'odierno ric:orrente; indi il pubblico 2 ministero avrebbe dovuto quantomeno procedere all'individuazione fotografica ai fini della carta identificazione della persona fisica dell'accusato; l'incertezza sulla corretta individuazione della persona fisica dell'imputato dispiega í suoi effetti anche in merito al reato di lesioni di cui al capo B); dubbio è il nesso causale ravvisato tra l'asserita gomitata e le lesioni riportate ricostruite esclusivamente sulla base delle dichiarazioni rese dalla persona offesa. 2.2.Col secondo motivo eccepisce l'intervenuta prescrizione. 2.3.Col terzo motivo deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p. comma 1 lett. B ed E in relazione agli artt. 62-bis, 133 c.p. e 125 c.p. La negazione delle generiche è ancorata unicamente ai precedenti penali. Non è adeguatamente motivata la pena nonostante si allontani dal minimo edittale, e così anche l'aumento per la continuazione. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso,
contro
-deducendo ai rilievi del P.G. , CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1. Col primo motivo il ricorrente, nella sostanza, invoca una diversa e più favorevole rilettura delle risultanze istruttorie, delle dichiarazioni dei testi, della attendibilità della persona offesa, questioni debitamente esaminate e confutate dalla corte territoriale, con argomentazioni logiche e coerenti che resistono alle censure difensive, meramente reiterative e del tutto aspecifiche. La Corte di appello ha invero già spiegato che devono ritenersi certe la individuazione e la identificazione dell'imputato; ed infatti, se è vero che il teste EB Francesco, Maresciallo capo in servizio alla Stazione dei Carabinieri di Sambuceto, ha riferito di aver individuato l'imputato in Scotto di NT NN sulla scorta delle non utilizzabili dichiarazioni a lui rese dai correi e della loro madre AR NA e di non aver provveduto personalmente alla sua formale identificazione, tuttavia va evidenziato che la teste AR ha confermato in sede dibattimentale di conoscere l'imputato Scotto di NT NN, detto IO e che lo stesso era presente il giorno dei fatti narrati. La parte offesa a sua volta ha confermato in sede dibattimentale di conoscere l'imputato che ha indicato quale signor NN. All'evidenza dalla congiunta valutazione del contenuto delle deposizioni rese dai predetti testimoni la Corte di appello ha giustamente ritenuto di dover concludere che la 3 persona di cui hanno parlato entrambi i testimoni dovesse identificarsi nell'odierno ricorrente (come successivamente in maniera esatta è stato formalmente identificato dai militari in servizio alla Stazione dei Carabinieri di Borghetto lodigiano). Quanto al merito, ribadita in primis l'attendibilità della persona offesa, neppure costituita parte civile, per avere reso un racconto chiaro, preciso, particolareggiato e intensamente logico, riscontrato dell'acquisita documentazione medica e indirettamente dalla stessa deposizione della testa AR che pur negando alcune delle circostanze indicate in sede di sommarie informazioni ne ha tuttavia confermato delle altre, pienamente indicative del coinvolgimento del ricorrente nella vicenda in argomento. Quanto al nesso causale tra la gomitata e le lesioni - di cui al capo B - esso si appalesa di evidenza solare - sottolinea la Corte territoriale - essendo dette lesioni refertate il giorno stesso del fatto da struttura sanitaria pubblica e certamente compatibili con la condotta posta in essere dall'imputato come descritta dalla persona offesa e ha coerentemente concluso, la sentenza impugnata, che deve ritenersi del tutto avulsa dalle risultanze istruttorie l'ipotesi di una diversa eziologia delle medesime, della quale peraltro non vi e menzione nel ricorso in scrutinio. D'altra parte il principio secondo cui la condanna può essere pronunciata solo se l'imputato risulta colpevole al là di ogni ragionevole dubbio implica, in caso di prospettazione di un'alternativa ricostruzione dei fatti, che siano individuati gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta, e su cui é fondata la condanna in modo da far risultare la non razionalità del dubbio derivante dalla prospettazione alternativa, non potendo detto dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibiie (Sez. 4, n. 22257 del 25/03/2014, Rv. 259204 - 01; Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, Rv. 281647 - 04), laddove nel caso di specie nella sentenza impugnata si sono, come già sopra evidenziato, esposte le esaurienti ragioni ed indicati i relativi riscontri posti a sostegno della ricostruzione della persona offesa a fronte dei quali il ricorso propone deduzioni tendenti a demolire il costrutto accusatorio attraverso censure non deducibili nella presente sede di legittimità ovvero affermazioni di tipo logico che per genericità e contenuto non sono idonee ad assumere neppure la valenza di una massima di esperienza (si contesta la stessa gomitata data dall'imputato assumendo che essa sarrebbe smentita dal fatto che dagli atti processuali non emergerebbe che qualcuno abbia notato la fuoriuscita di sangue che invece sarebbe stata una conseguenza inevitabile della frattura dell'orbita sinistra - debitamente refertata alla persona offesa il giorno dell'accaduto). 1.2. Il secondo motivo che assume decorso il termine di prescrizione in data 3.12.2021, prima della pronuncia di appello del 1 0 marzo 2022, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 420 quater c.p.p. e 159, ultimo comma, cod. pen. non considera che, come ha già avuto modo di chiarire questa Corte, in caso di sospensione del processo nei confronti di imputato irreperibile ai sensi dell'art. 420- quater cod. proc. pen., è vero che il termine di prescrizione del reato si proroga, stante il richiamo dell'art. 159, ultimo comma, cod. pen., all'art. 161, 4 secondo comma, cod. pen., solo in ragione di un quarto - o della diversa frazione prevista dal medesimo art. 161, secondo comma - calcolato sul termine ordinario e non su quello massimo, ma è altrettanto vero che rimane pur sempre anche l'aumento del termine ordinario di prescrizione dovuto alla presenza di fattori interruttivi, al quale deve essere sommato, ex art. 420-quater cod. proc. pen. l'ulteriore termine "in misura non superiore, anche in questo caso, al quarto del termine ordinario" (Sez. 2, 17 aprile 2020, n. 12413; Sez. 3, n. 9943 del 17/11/2020 Ud. (dep. 15/03/2021) Rv. 280921 - 01). Ne discende che nel caso di specie il termine che si assume decorso in data 3.12.2021 - i reati si sono consumati il 3.6.2014 - in virtù dell'ulteriore proroga di un quarto ex artt. 159 ult. comma c.p. e 420-quater c.p.p. non solo non era scaduto prima della pronuncia di secondo grado ma non è tuttora ancora scaduto (maturando solo il 3.6.2023, e ad esso andrebbe peraltro aggiunta la sospensione OV per ulteriori 64 giorni). 1.3. Quanto al trattamento sanzionatorio - ivi compresa la negazione delle attenuanti generiche - esso risulta frutto del legittimo esercizio di potere discrezionale di merito, insindacabile nella presente sede alla luce della adeguata e coerente motivazione posta a sostegno della decisione, che ben delinea la personalità del ricorrente alla luce dei plurimi precedenti penali a carico dell'imputato per reati di varia natura, tra i quali due episodi di lesione personale, e la gravità dei reati oggetto del presente procedimento. Nel resto il motivo è aspecifico limitandosi a lamentare genericamente la mancata motivazione in ordine alla determinazione della pena La Corte territoriale, in definitiva, non ha parimenti mancato di motivarne l'entità della pena individuata facendo espresso riferimento alle modalità della condotta, alla natura e alla durata delle lesioni, comunque consistente, oltre che ai precedenti penali risultanti a carico dell'imputato. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pene, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/2/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere NA SESSA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 13005 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: SESSA NA Data Udienza: 21/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 27.5.2022 la Corte di Appello di L'Aquila, in parziale riforma della la pronuncia emessa in primo grado nei confronti clii SC DI NT NI, che lo aveva dichiarato colpevole del reato di cui agli artt. 610, 582-583 comma 1 n. 1 cod. pen. ha, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 583 c.p., ha rideterminato, riducendola, la pena al predetto inflitta, confermando nel resto la decisione del primo giudice. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Col primo motivo deduce violazione della legge penale in relazione agli artt. 349 e 66 cod. proc. pen. e conseguente violazione dell'art. 606,, lett. e) c.p.p., per mancanza/illogicità di motivazione, avendo il giudice di appello assunto a base della motivazione informazioni controverse nella misura in cui, in primo luogo, la teste AR non ha mai dichiarato nella sua deposizione che NN IO corrisponda a Scotto di NT NN;
solo su domande, anche suggestive dei pubblico ministero, in talune frasi indicava tale SC o SC;
in secondo luogo deve ritenersi altresì illogica la motivazione laddove per un verso ritiene inattendibile la deposizione della teste AR allorquando nega, su contestazione, quanto già specificamente dichiarato in sede di sommarie informazioni rese nell'immediatezza dei fatti, per altro verso, però, pone le stesse dichiarazioni a base della corretta identificazione di tale NN detto IO con l'odierno ricorrente;
appare evidente come i giudici del merito abbiano cercato di colmare la lacuna investigativa consistente nella mancata individuazione fotografica della persona indicata come NN IO Giò, con delle dichiarazioni rese in udienza da una teste che non può essere ritenuta credibile e attendibile non solo per le contraddizioni emerse durante la deposizione ma anche per la sua posizione tutt'altro che neutra, essendo ella la madre dei coimputati. Difatti, come dichiarato dal teste EB, all'identificazione di questo Giò-IO-NN, come colui che avrebbe tirato la gomitata alla persona offesa, si sarebbe risaliti solo attraverso le dichiarazioni rese durante la fase delle indagini dai coimputati che avrebbero potuto avere evidenti motivi ad indirizzare le indagini verso altra persona. D'altro canto la persona offesa GI LO sia in sede di denuncia-querela che nel corso della audizione dibattimentale, oltre all'incertezza circa le generalità della persona coinvolta nella vicenda, non ha fornito alcun altra indicazione neanche fisica e/o afferente la provenienza geografica, legata ad esempio ad eventuali inflessioni dialettali, ovvero a particolari che avrebbero potuto in qualche modo identificare oltre ogni ragionevole dubbio l'individuo che l'avrebbe assolutamente aggredita nell'odierno ric:orrente; indi il pubblico 2 ministero avrebbe dovuto quantomeno procedere all'individuazione fotografica ai fini della carta identificazione della persona fisica dell'accusato; l'incertezza sulla corretta individuazione della persona fisica dell'imputato dispiega í suoi effetti anche in merito al reato di lesioni di cui al capo B); dubbio è il nesso causale ravvisato tra l'asserita gomitata e le lesioni riportate ricostruite esclusivamente sulla base delle dichiarazioni rese dalla persona offesa. 2.2.Col secondo motivo eccepisce l'intervenuta prescrizione. 2.3.Col terzo motivo deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p. comma 1 lett. B ed E in relazione agli artt. 62-bis, 133 c.p. e 125 c.p. La negazione delle generiche è ancorata unicamente ai precedenti penali. Non è adeguatamente motivata la pena nonostante si allontani dal minimo edittale, e così anche l'aumento per la continuazione. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso,
contro
-deducendo ai rilievi del P.G. , CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1. Col primo motivo il ricorrente, nella sostanza, invoca una diversa e più favorevole rilettura delle risultanze istruttorie, delle dichiarazioni dei testi, della attendibilità della persona offesa, questioni debitamente esaminate e confutate dalla corte territoriale, con argomentazioni logiche e coerenti che resistono alle censure difensive, meramente reiterative e del tutto aspecifiche. La Corte di appello ha invero già spiegato che devono ritenersi certe la individuazione e la identificazione dell'imputato; ed infatti, se è vero che il teste EB Francesco, Maresciallo capo in servizio alla Stazione dei Carabinieri di Sambuceto, ha riferito di aver individuato l'imputato in Scotto di NT NN sulla scorta delle non utilizzabili dichiarazioni a lui rese dai correi e della loro madre AR NA e di non aver provveduto personalmente alla sua formale identificazione, tuttavia va evidenziato che la teste AR ha confermato in sede dibattimentale di conoscere l'imputato Scotto di NT NN, detto IO e che lo stesso era presente il giorno dei fatti narrati. La parte offesa a sua volta ha confermato in sede dibattimentale di conoscere l'imputato che ha indicato quale signor NN. All'evidenza dalla congiunta valutazione del contenuto delle deposizioni rese dai predetti testimoni la Corte di appello ha giustamente ritenuto di dover concludere che la 3 persona di cui hanno parlato entrambi i testimoni dovesse identificarsi nell'odierno ricorrente (come successivamente in maniera esatta è stato formalmente identificato dai militari in servizio alla Stazione dei Carabinieri di Borghetto lodigiano). Quanto al merito, ribadita in primis l'attendibilità della persona offesa, neppure costituita parte civile, per avere reso un racconto chiaro, preciso, particolareggiato e intensamente logico, riscontrato dell'acquisita documentazione medica e indirettamente dalla stessa deposizione della testa AR che pur negando alcune delle circostanze indicate in sede di sommarie informazioni ne ha tuttavia confermato delle altre, pienamente indicative del coinvolgimento del ricorrente nella vicenda in argomento. Quanto al nesso causale tra la gomitata e le lesioni - di cui al capo B - esso si appalesa di evidenza solare - sottolinea la Corte territoriale - essendo dette lesioni refertate il giorno stesso del fatto da struttura sanitaria pubblica e certamente compatibili con la condotta posta in essere dall'imputato come descritta dalla persona offesa e ha coerentemente concluso, la sentenza impugnata, che deve ritenersi del tutto avulsa dalle risultanze istruttorie l'ipotesi di una diversa eziologia delle medesime, della quale peraltro non vi e menzione nel ricorso in scrutinio. D'altra parte il principio secondo cui la condanna può essere pronunciata solo se l'imputato risulta colpevole al là di ogni ragionevole dubbio implica, in caso di prospettazione di un'alternativa ricostruzione dei fatti, che siano individuati gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta, e su cui é fondata la condanna in modo da far risultare la non razionalità del dubbio derivante dalla prospettazione alternativa, non potendo detto dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibiie (Sez. 4, n. 22257 del 25/03/2014, Rv. 259204 - 01; Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, Rv. 281647 - 04), laddove nel caso di specie nella sentenza impugnata si sono, come già sopra evidenziato, esposte le esaurienti ragioni ed indicati i relativi riscontri posti a sostegno della ricostruzione della persona offesa a fronte dei quali il ricorso propone deduzioni tendenti a demolire il costrutto accusatorio attraverso censure non deducibili nella presente sede di legittimità ovvero affermazioni di tipo logico che per genericità e contenuto non sono idonee ad assumere neppure la valenza di una massima di esperienza (si contesta la stessa gomitata data dall'imputato assumendo che essa sarrebbe smentita dal fatto che dagli atti processuali non emergerebbe che qualcuno abbia notato la fuoriuscita di sangue che invece sarebbe stata una conseguenza inevitabile della frattura dell'orbita sinistra - debitamente refertata alla persona offesa il giorno dell'accaduto). 1.2. Il secondo motivo che assume decorso il termine di prescrizione in data 3.12.2021, prima della pronuncia di appello del 1 0 marzo 2022, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 420 quater c.p.p. e 159, ultimo comma, cod. pen. non considera che, come ha già avuto modo di chiarire questa Corte, in caso di sospensione del processo nei confronti di imputato irreperibile ai sensi dell'art. 420- quater cod. proc. pen., è vero che il termine di prescrizione del reato si proroga, stante il richiamo dell'art. 159, ultimo comma, cod. pen., all'art. 161, 4 secondo comma, cod. pen., solo in ragione di un quarto - o della diversa frazione prevista dal medesimo art. 161, secondo comma - calcolato sul termine ordinario e non su quello massimo, ma è altrettanto vero che rimane pur sempre anche l'aumento del termine ordinario di prescrizione dovuto alla presenza di fattori interruttivi, al quale deve essere sommato, ex art. 420-quater cod. proc. pen. l'ulteriore termine "in misura non superiore, anche in questo caso, al quarto del termine ordinario" (Sez. 2, 17 aprile 2020, n. 12413; Sez. 3, n. 9943 del 17/11/2020 Ud. (dep. 15/03/2021) Rv. 280921 - 01). Ne discende che nel caso di specie il termine che si assume decorso in data 3.12.2021 - i reati si sono consumati il 3.6.2014 - in virtù dell'ulteriore proroga di un quarto ex artt. 159 ult. comma c.p. e 420-quater c.p.p. non solo non era scaduto prima della pronuncia di secondo grado ma non è tuttora ancora scaduto (maturando solo il 3.6.2023, e ad esso andrebbe peraltro aggiunta la sospensione OV per ulteriori 64 giorni). 1.3. Quanto al trattamento sanzionatorio - ivi compresa la negazione delle attenuanti generiche - esso risulta frutto del legittimo esercizio di potere discrezionale di merito, insindacabile nella presente sede alla luce della adeguata e coerente motivazione posta a sostegno della decisione, che ben delinea la personalità del ricorrente alla luce dei plurimi precedenti penali a carico dell'imputato per reati di varia natura, tra i quali due episodi di lesione personale, e la gravità dei reati oggetto del presente procedimento. Nel resto il motivo è aspecifico limitandosi a lamentare genericamente la mancata motivazione in ordine alla determinazione della pena La Corte territoriale, in definitiva, non ha parimenti mancato di motivarne l'entità della pena individuata facendo espresso riferimento alle modalità della condotta, alla natura e alla durata delle lesioni, comunque consistente, oltre che ai precedenti penali risultanti a carico dell'imputato. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pene, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/2/2023.