Sentenza 26 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/07/2002, n. 11015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11015 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 1 10 15 /02 LA CORTE SUPREMA DI ASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE VENDITA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 184/00 Dott. Franco PONTORIERI Cron.28621 Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO Rep. зм -· Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ Dott. Lucio Ud.16/04/02MAZZIOTTI DI CELSO Rel. Consigliere - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Francesco Paolo FIORE Consigliere UFFICIO COPIE Richiesta copla studio ha pronunciato la seguente IL SOLE 24 ORE dal Sig. 4155. SE NTE NZA per diritti sul ricorso proposto da: 29 LUG-2002 UNIONCAL MICROCARBONATI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore GIANCARLO LORENZON, 0,77.1.1500 CANCILLER elettivamente domiciliato in ROMA VIA G B TIEPOLO 21, presso 10 studio dell'avvocato GIORGIO ALAB RESE, dall'avvocato LUCIANO FALOMO, giusta delega in FB10616difeso atti;
ricorrente
contro
ROVERE MARIO;
2002 - intimato 588 avverso la sentenza n. 71/99 del Tribunale di -1- PORDENONE, depositata il 26/01/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/04/02 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo VE RI, quale titolare della DI, proponeva appello avverso la sentenza 308/92 con la quale il pretore di Pordenone aveva revocato l'ingiunzione (per £ 2.717.152) emessa su ricorso della s.p.a. CA nei confronti di GO ER (per pagamento fornitura di calcestruzzo) e dichiarato che non era lo GO ma il VE il debitore verso la CA. L'appellante deduceva che l'acquisto posto a base della pretesa creditoria in questione non poteva riferirglisi per effetto di mandato ( come ritenuto dal pretore) in quanto effettuato dallo GO esclusivamente per sé e in suo no- me e conto. Lo GO non si costituiva mentre la CA sosteneva la correttezza della pronuncia pretorile e si rimetteva comunque a giustizia quanto alla determinazione del soggetto passivo dell'obbligazione. Il VE proponeva altro appello avverso la sentenza n. 18/95 sempre del pretore di Pordenone con la quale esso appellante, in prosecuzione logi- ca al primo giudizio, era stato condannato a pagare, per il titolo suddetto, £ 6.967.699 alla CA. Quest'ultima resisteva al gravame. Il tribunale di Pordenone, riuniti i giudizi, con sentenza 26/1/1999: a) in parziale riforma della sentenza 308/92 del pretore di Pordenone dichiarava che nessun rapporto di rappresentanza o di mandato era intercorso tra lo Za- go ed il VE;
b) in totale riforma della sentenza n. 18/95 del pretore di Pordenone respingeva le domande proposte dalla CA contro il VE. Osservava il tribunale: che non erano convincenti le considerazioni in fatto e in diritto sviluppate nelle decisioni impugnate in punto sussistenza ed effetti del rapporto procuratorio tra il VE e lo GO;
che, come risultava dalle 3 deposizioni assunte, lo GO era impiegato presso il VE, quale direttore alle vendite, senza alcuna generale incombenza relativa agli acquisti;
che nessuno dei testi aveva detto che lo GO nell'operare l'acquisto presso la CA aveva speso il nome VE o DI il che escludeva l'applicabilità della previsione di cui all'articolo 1388 c.c.; che come ele- mento indiziario a carico dell'appellante rimanevano solo le bolle di conse- gna indirizzate presso la sede legale della DI;
che, però, il VE aveva dichiarato di non conoscere la firma del destinatario apposta su tali documenti fiscali per cui il detto elemento indiziario non aveva il requisito di gravità bastevole per essere apprezzato significativamente in sede giudi- ziale e, comunque, non sussistevano altri concordanti elementi indiziari;
che ciò implicava l'impossibilità giuridica di ammettere la presunzione semplice circa l'effettiva ricezione della merce in questione da parte del VE come erroneamente affermato nelle due sentenze impugnate che andavano quindi riformate;
che la CA non aveva proposto appello incidentale nei con- fronti dello GO per cui la parte della decisione pretorile che riguardava la posizione di costui non poteva essere riformata essendo passata in giudicato. La cassazione della sentenza del tribunale di Pordenone è stata chiesta dalla CA con ricorso affidato ad un solo motivo. VE RI non ha volto attività difensiva in sede di legittimità. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso la s.p.a. CA denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto nonché insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. La società ricorrente sostiene che dalle prove testimoniali e documentali acquisite emergono con 4 evidenza sia l'esistenza di un rapporto di collaborazione stabile tra il VE e lo GO, sia la sussistenza di ampi poteri di rappresentanza esercitati dallo GO per conto VE. Il tribunale ha disatteso tali risultanze istruttorie di- mentico dei principi in tema di prova e delle norme sul mandato con rappre- sentanza e, soprattutto, non ha fornito congrua motivazione sulla questione controversa. Quelli che il giudice di appello ha definito elementi indiziari, in realtà sono elementi di prova della tesi sostenuta dai giudici di primo grado. Inoltre la ditta VE non ha mai negato la collaborazione dello GO, li- mitandosi a contestare l'avvenuta consegna della merce, per cui non può dolersi in applicazione del principio dell'apparenza dell'operato dei propri collaboratori né sottrarsi alle proprie obbligazioni. Essa CA non aveva motivo di dubitare del modus operandi dello GO il quale lavorava per la ditta VE tanto che una delle bolle di consegna reca la sottoscrizio- ne dello stesso GO e le altre risultano firmate da addetti al cantiere quali incaricati della ditta VE. Il tribunale ha quindi disatteso i principi che in- formano i rapporti commerciali e quelli relativi alla buona fede ed all'incolpevole affidamento del terzo. La Corte rileva l'infondatezza delle dette censure che si risolvono tutte, quale più quale meno e pur se titolate come vizi di motivazione e come violazione di legge, essenzialmente nella prospettazione di una diversa va- lutazione del merito della causa e nella pretesa di contrastare apprezzamenti di fatti e di risultanze probatorie (con riferimento in particolare alle prove documentali e testimoniali acquisite ) che sono inalienabile prerogativa del giudice del merito e la cui motivazione al riguardo non è censurabile se come nel caso di specie - sufficiente ed esente da vizi logici e da errori di 5 diritto: il sindacato di legittimità è sul punto limitato al riscontro estrinseco della presenza di una congrua ed esauriente motivazione che consenta di in- dividuare le ragioni della decisione e l'iter argomentativo seguito nell'impugnata sentenza. Spetta infatti solo al giudice del merito indivi- duare la fonte del proprio convincimento e valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dar prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova. Né per ottemperare all'obbligo della motivazione il giudice di merito è tenuto a prendere in esame tutte le risultanze istruttorie e a confutare ogni argomentazione prospettata dalle parti essendo sufficiente che egli indichi gli elementi sui quali fonda il suo convincimento e doven- dosi ritenere per implicito disattesi tutti gli altri rilievi e fatti che, sebbene non specificamente menzionati, siano incompatibili con la decisione adot- tata. Inoltre, secondo il costante insegnamento di questa Corte, si ha carenza di motivazione, nella sua duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, soltanto quando il giudice di merito omette di indi- care nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza però un'approfondita disamina logica e giuridica, ma non anche nel caso di valutazione delle circostanze probatorie in senso difforme da quello preteso dalla parte. Parimenti si ha motivazione insufficiente nell'ipotesi di obiettiva defi- cienza del criterio logico che ha indotto il giudice del merito alla formula- zione del proprio convincimento ovvero di mancanza di criteri idonei a sor- reggere e ad individuare con chiarezza la “ratio decidendi", ma non anche quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore o sul significato attribuito dal giudice di merito agli elementi delibati, vale a dire l'apprezzamento dei fatti e delle circostanze effettuato secondo i compiti propri di esso giudice di merito. Nel caso in esame non è ravvisabile il lamentato difetto di motivazione: la sentenza impugnata è del tutto corretta e si sottrae alle critiche di cui è stata oggetto. Come si è sopra riportato nell'esposizione in fatto che precede, il tribu- nale di Pordenone, con corretto apprezzamento di merito in relazione alle risultanze istruttorie concernenti le deposizioni dei testi escussi ed i docu- menti acquisiti ( bolle di consegna ), ha coerentemente escluso l'applicabilità nel caso di specie di quanto disposto dall'articolo 1388 c.c. non sussistendo un rapporto procuratorio tra il VE e lo GO ( dipen- dente del primo quale direttore delle vendite senza alcuna ingerenza in ordi- ne agli acquisti ) e non essendo emersa la prova dell'effettiva ricezione della merce in questione da parte del VE. Il giudice di appello non ha man- cato di porre in evidenza che dalle prove testimoniali raccolte non era affio- rata la circostanza relativa all'effettuazione dell'acquisto da parte dello GO in nome del VE. Il tribunale è pervenuto alle dette conclusioni attraverso argomentazioni complete ed appaganti, improntate a retti criteri logici e giuridici, nonché frutto di un'indagine accurata e puntuale delle risultanze istruttorie e delle prove acquisite. 7 Il giudice di appello ha dato conto delle proprie valutazioni, circa i ri- portati accertamenti in fatto, esponendo adeguatamente le ragioni del suo convincimento. Alle dette valutazioni la ricorrente contrappone le proprie, ma della mag- giore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compiute dal giudice del merito non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, ciò comportando un nuovo autonomo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione. Per quanto poi riguarda il richiamo operato dalla società ricorrente ai principi dell'apparenza e dell'incolpevole affidamento del terzo in buone fede è appena il caso di rilevare che dalla lettura della sentenza impugnata non risulta (né è stato dedotto in ricorso) che nei giudizi di merito la CA, a sostegno della pretesa nei confronti del VE, abbia invocato l'applicazione dei detti principi deducendo ( e fornendo la prova ) di aver confidato senza colpa in una situazione ragionevolmente attendibile, anche se non conforme a realtà, circa la sussistenza del potere rappresentativo dello GO e del regolare svolgimento di attività negoziale quale ausiliario del VE. Del pari non risulta che la ricorrente abbia affermato la ravvisa- bilità di un comportamento colposo del VE tale da ingenerare la ragio- nevole convinzione che il potere di rappresentanza fosse stato effettiva- mente e validamente conferito allo GO (rappresentante apparente ). Peraltro bisogna segnalare che, come risulta chiaro dalla motivazione della sentenza impugnata, il tribunale, nel porre in evidenza l'insussistenza nel caso di specie dei presupposti per l'applicabilità della previsione di cui all'articolo 1388 c.c. e nell'escludere che lo GO avesse speso il nome Ro- 8 vere nell'operare l'acquisto in questione presso la CA, ha implicita- mente escluso l'applicabilità dei principi dell'apparenza del diritto e dell'affidamento. Il ricorso deve pertanto essere rigettato senza necessità di provvedere in ordine alle spese del giudizio di cassazione nel quale l'intimato VE Ma- rio non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Roma 16 aprile 2002 consiglieIl consigliere este Il presidente nsore lan l i M IL CANCELLIERE C1 TalaricoPaolo ozco DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 26 LUG. 2002 01IL CANCELLIER.CO Ce 109T129.11 MGOT 3099 160,10 CORTE SUPREMA CASSAZIONE вост 6,00 Si attesta la registrazione presso l'Agenzia 66,10 delle Entrate di Roma 2 il 23-1-2012 serie 4 al n. 3369 versate € 166,10 1 apposta in calce alla copia autentica T (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002)gfg 2002) O T 0