Sentenza 21 maggio 2001
Massime • 1
Si ha contratto di appalto e non di vendita quando la prestazione della materia costituisce un semplice mezzo per la produzione dell'opera ed il lavoro è lo scopo essenziale del negozio, in modo che le modifiche da apportare a cose, pur rientranti nella normale attività produttiva dell'imprenditore che si obbliga a fornirle ad altri, consistono non già in accorgimenti marginali e secondari diretti ad adattarle alle specifiche esigenze del destinatario della prestazione, ma sono tali da dar luogo ad un "opus perfectum", inteso come effettivo e voluto risultato della prestazione e configurato in modo che la prestazione d'opera assuma, non tanto per l'aspetto quantitativo, quanto piuttosto sul piano qualitativo e sotto il profilo teleologico, valore determinante al fine del risultato da fornire alla controparte.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 21/05/2001, n. 6925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6925 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2001 |
Testo completo
A REPUBBLICA ITALIANA 6925 /0 1 LA CORTE SUPRE DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE APPALTO ----- Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Presidente R.G.N. 3134/99 Dott. Alfredo MENSITIERI Rel. Consigliere Cron. 15229 Dott. Enrico SPAGNA MUSSO Consigliere Rep. 2548 Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Ud. 18/01/01 Dott. Umberto GOLDONI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. SENTENZA per diritti L. sul ricorso proposto da:
2.1 MAG. 2001 IL CANCELLIERE ZETA SRL, in persona dell'Amm.re e legale rapp.te Signor FRANCO SACERDOTI, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CANCELLE RIA della CORTE difeso dall'avvocato BERTOLI ANTONIO,di CASSAZIONE, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE giusta delega in atti;
UFFICIO COPIE Richiesta copia studio - ricorrente dal Sig. contro per diritti L. #1 21 MAG 2001 FEBO MOQUETTES SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, IL CANCELLIERE VIA F' CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato MANZI LUIGI, che lo difende unitamente all'avvocato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. BENINI GIOVANNI , giusta delega in atti;
2001 UFFICIO COPIE Richiesta copia studic 84 controricorrente -dal Sig. per diritti L. ☐ the 2001 -1- IL CANCELLIERE avverso la sentenza n. 324/98 della Corte d'Appello di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE VENEZIA, depositata il 28/02/98; Richiesta copia esecutiva udita la relazione della causa svolta nella pubblica dal Sig. ANH1 Consigliere Dott. Alfredo per diritti L. 18000+8 udienza del 18/01/01 dal il20 SET, 2001 IL CANCELLIERE MENSITIERI;
LIRE 1000 udito 1'Avvocato Emanuele COGLITORE, per delega dell'Avv.L.MANZI, depositata in udienza, difensore della resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
AU767311 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore AU767306 Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. AU767314 AU767315 LIRE 1000 CANCELLERIA LIRE 1000 CANCELLERIA LIRE 1000 AU767319 AU767317 AU767312 AU767320 AU767304 AU767307 AU767301 AU767305 AU767302 AU767318 AU767309 AU767322 AU767313 AU767310 AU767323 AU767321 AU767308 AU767324 AU767316 AU767303 -2 AU767325 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SVOLGIMENTO DEL PROCESSO dal Sig APRILE 18000 Con atto notificato il 9 novembre 1961 la EB per diritti L. il 9 OTT. 2001 ES srl conveniva in giudizio, dinanzi al IL CANCELLIERE CANCELLERIA Tribunale di Verona, la Zeta sas di IO ER chiedendo la risoluzione del contratto relativo alla fornitura di una partita di valigette porta campionario, con la condanna della convenuta al risarcimento dei danni. Costituitasi, la Zeta sas eccepiva in rito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Verona, nel merito la decadenza e la prescrizione t dell'azione sia per la tardività della denunzia dei a vizi, sia per il decorso di un anno dalla consegna della merce, negando altresì i lamentati M inadempimenti nella puntualità e qualità della 613 2000 fornitura. CANCELLERIA Instava la convenuta, in via riconvenzionale, per la condanna di controparte al pagamento del prezzo della fornitura per complessive L.5.380.880, giusta prodotte fatture, oltre interessi CANCELLERIA e rivalutazione. Ammesse ed espletate prove per testi il Tribunale, con sentenza 10.12.92-29.4.93 rigettava 3000 la domanda attorea e accoglieva 14 riconvenzionale CANCELLERIA compensando le spese di lite. Motivava quel giudicelite.J 3 DE559595 che mentre i vizi erano effettivamente emersi dalle acquisite risultanze probatorie, la proposta azione era incorsa nella decadenza di cui all'art. 1492 C.C., da un lato, perché trattavasi di vendita (come indicato nella commissione ed in quanto le modifiche previste in contratto erano solo accessori, rientrando nel normale adattamento di cose vendute abitualmente dalla Zeta) e dall'altro stante che il difetto era stato denunciato con lettera 23.9.80, a fronte di lamentele ricevute dagli acquirenti del prodotto entro il mese di agosto dello stesso anno). s r Proposti gravami (principale) dalla EB e i (incidentale) dalla Zeta, la Corte d'Appello di A con sentenza 22.12.97-28.2.98, Venezia, in accoglimento dell'impugnazione principale, dichiarava risolto, per fatto e colpa della Zeta, il contratto "inter partes" del 22.4.80, respingeva la riconvenzionale avanzata da quest'ultima e la condannava alle spese del doppio grado. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la Zeta srl, già sas, sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso la EB ES srl. MOTIVI DELLA DECISIONE Con primi due motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente stante la loro stretta connessione, si denunzia violazione di legge, stante l'applicazione delle norme sull'appalto in un contratto di vendita, violazione dell'art. 2987 C.C., nonché motivazione mancante, insufficiente e/o erronea. Contesta la ricorrente che nel caso di specie si sia verificata, come sostenuto dalla Corte del merito, quella modifica, nella realizzazione del prodotto fornito alla controparte, della produzione ordinaria dell'impresa che sola giustifica la qualificazione del relativo contratto come di appalto anziché di vendita di cosa futura. Osserva che in realtà essa Zeta srl fabbrica normalmente, ed all'evidenza in serie, mediante propri macchinari di stampaggio della plastica, raccoglitori e buste trasparenti mobili e fisse per listini prezzi e depliants-custodie per documenti- cartelline etc. (tutto come enunciato nella stessa propria carta intestata) e che l'ordine effettuato dalla controparte con lettera 8.4.80 altro non era che per una scatola porta campionario come tante altre normalmente da essa ricorrente prodotte, specificandosi dalla committente soltanto la misura, il numero degli snodi cui applicare successivamente, da parte della medesima, i singoli fogli di moquette, il colore ed i punti ove, con sistema serigrafico, stampare il marchio della committente stessa (il tutto nell'ampia scelta che la produzione Zeta permetteva). Rileva inoltre che, contrariamente all'assunto della Corte territoriale, era onere della EB e non di essa Zeta dimostrare che il prodotto ordinato differiva da quello di normale produzione di essa ricorrente. H Le doglianze non possono essere accolte. Deve precisarsi al riguardo che la distinzione A tra appalto e compravendita, quando la prestazione di una parte consista sia in un dare che in un fare, non si esaurisca in un confronto meramente quantitativo e, quindi, meramente oggettivo, tra il valore della materia e quello della prestazione d'opera. Si è puntualizzato in proposito che deve farsi riferimento alla volontà dei contraenti per cui si ha appalto quando la prestazione della materia costituisce un semplice mezzo per la produzione dell'opera ed il lavoro è lo scopo essenziale del 6 negozio (Cass. sent. n.3806/78), in modo che le modifiche da apportare a cose, pur rientranti nella normale attività produttiva dell'imprenditore che si obbliga a fornirle ad altri, consistono non già in accorgimenti marginali e secondari diretti ad adattarle alle specifiche esigenze del destinatario della prestazione, ma sono tali da dar luogo ad un "opus perfectum", inteso come effettivo e voluto risultato della prestazione e configurato in modo che la prestazione d'opera assuma, non tanto per l'aspetto quantitativo, quanto piuttosto sul piano qualitativo e sotto il profilo teleologico, valore determinante al fine del risultato da fornire alla controparte (v. per riferimenti, le sentenze n.545/74, n.4097/80, n.1196/83 S.U., n.4020/83, n.4540/84, n.3375/88, n.7073/92 S.U., n.5074/93, n.7697/94, n.3807/95). Occorre, in altri termini, aver riguardo alla significato che incausa del contratto ed al relazione ad essa la fornitura della materia e la prestazione d'opera assumono, nella comune intenzione delle parti, in vista del risultato che esse rendono a conseguire. Così impostata l'indagine questo Collegio non può che far proprie le conclusioni cui la Corte 7 d'appello veneziana è pervenuta qualificando come appalto e non già come compravendita di cosa futura l'accordo contrattuale in forza del quale la Zeta sas di IO ER si obbligò a fornire alla srl EB ES una partita di valigette porta campionari. Come è ben posto in rilievo nella sentenza impugnata le valigette portacampioni ordinate, recanti il marchio della committente "EB", e dalla stessa progettate costituivano un oggetto affatto particolare, rispetto ad un modello che peraltro la Zeta, cui incombevaordinario - l'onere della prova "in parte qua", non aveva dimostrato quale fosse (e sul punto, ad avviso di questa Suprema Corte, corretta è la statuizione del giudice d'appello circa l'onere per l'attuale ricorrente di provare che entro la produzione ordinaria dello stampaggio della plastica era da ricomprendersi altresì quella della realizzazione di portacampionari o quant'altro di simile, tale da integrare gli estremi della "normale attività") - tenuto conto del fatto che le parti avevano espressamente convenuto quali dovevano essere numerosi elementi essenziali, vuoi tecnici, vuoi estetici, delle valigette, definendone in modo 8 minuzioso, come da schizzi a penna visibili sulla commissione, forme, struttura e materiali da impiegare. E pertanto, secondo il giudice del gravame di merito, il negozio in questione, nonostante il non vincolante "nomen Juris" ad esso dato dai contraenti, doveva essere qualificato, ad ogni effetto, come appalto, atteso che la costruzione dei 500 esemplari di portacampionari di tappeti in parola era stata espressamente prevista e concordata dalle parti in modo da comportare, da un lato, per l'appaltatrice la necessità di svolgere t determinate attività rispetto a quelle ordinarie per dotare la cosa delle caratteristiche volute dal u cliente e dall'altro, per quest'ultimo, il A conseguimento di oggetti non di serie, ma sicuramente affatto particolari, vale a dire idonei a soddisfare necessità sue proprie e contingenti a quel certo momento. Con il terzo ed il quarto mezzo, da esaminarsi anch'essi congiuntamente stante la loro stretta connessione, si deduce violazione dell'art. 1668 C.C., nonché motivazione erronea, mancante e/o insufficiente. Alla Corte veneziana era sfuggito il fatto 9 essenziale che essa Zeta avev a fornito alla controparte la sola valigetta portacampioni, munita di dodici snodi ai quali sarebbero dovuti esser applicati i fogli campioni della moquette a cura della committente tal che il distacco dei fogli medesimi poteva dipendere non da un vizio della valigetta ma da una erronea operazione della committente medesima. Nulla avendo riferito i testi sulle possibili ragioni del creatosi inconveniente e non essendo immotivatamente i giudici delstata disposta CTU, gravame di merito avevano statuito che il t l inadempimento diriscontrato difetto costituiva l essa Zeta. A In ogni caso, anche a voler accedere alla tesi dell'appalto, la Corte veneta non aveva valutato se la valigetta fosse del tutto inadatta alla sua destinazione, unica ipotesi che avrebbe potuto condurre alla risoluzione contrattuale ai sensi del secondo comma della citata normativa. Nel caso di specie il lamentato vizio avrebbe potuto certamente esser eliminato con un opportuno intervento consistente nella sostituzione delle minuterie metalliche applicate alla plastica, costituenti il meccanismo di chiusura, intervento 10 cui del resto essa ricorrente si era anche impegnata con lettera 4.12.80, di cui però la Corte del merito, pur qualificandola "confessione stragiudiziale dei vizi" aveva ignorato la portata. Le censure non hanno pregio. Con motivazione adeguata, immune da vizi logici come da errori giuridici e pertanto incensurabile nella attuale sede, il giudice d'appello ha, quanto al merito, ritenuto comprovata la domanda di risoluzione contrattuale posto che i testi escussi avevano ampiamente e minuziosamente descritto i difetti denunciati, tali da determinare la "perdita dei fogli" da parte dei portacampionari e la loro "non presentabilità" pertanto ai clienti. Circostanze queste, comunque, definite pacifiche in causa avendo la Zeta ammesso, nella lettera 4.12.80, l'esistenza delle stesse, con portata di confessione stragiudiziale. Ha ritenuto quindi quel giudice le prove documentali e testimoniali dedotte sufficienti sia ai fini dell'accertamento dei vizi denunciati sia ai fini della gravità degli stessi essendo la non "presentabilità" ai clienti dei portacampionari oggetto del negozio chiara espressione della inutilizzabilità degli stessi e pertanto della 11 configurabilità nel caso di specie della ipotesi di totale inidoneità legittimante la risoluzione contrattuale ex art.1668 ultimo comma C.C.. Ed in proposito va richiamata la consolidata giurisprudenza di legittimità (v. tra le tante Cass. n.3944/82, n.1395/96) secondo cui l'indagine circa l'esistenza di difformità o vizi dell'opera, tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione e quindi in una situazione non reversibile senza il totale rifacimento (0 sostituzione), e che legittima il committente a chiedere la risoluzione del contratto va fatta in base a criteri obiettivi soltanto se le parti abbiano omesso ogni pattuizione al riguardo, dovendo invece essere compiuta in base a criteri soggettivi quando, come nella specie, siano state dedotte in contratto particolari caratteristiche dell'opera, per assicurarne un impiego e/o rendimento determinati. Alla stregua delle svolte argomentazioni il proposto ricorso va respinto nella sua integralità, con la condanna della ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna la 12 ricorrente al pagamento, in favore della EB ES srl, delle spese del presente giudizio, che liquida in L. 267400 oltre a L.
3.000.000 per onorari. Roma 18 gennaio 2001 Шетевой мрец е Pres. IL CANCELLIERE C1 Paolo TalaricoFaro Lezico DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 21 MAG. 2001 IL CANCELLIERE C1 80000 330000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 - 6 SET. 2001 ria 4. in dataRegistrat versite :39426 al n. £330.00 (lire Trecento te p. Il Dirigento Area Servizi (D.ssa Maria Graz FILIPPO) Il Responsabile Atti Gludiziari (Dr. M. RACCICHINI) 0:01 13