Cass. civ., sez. II, sentenza 21/05/2001, n. 6925
CASS
Sentenza 21 maggio 2001

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Si ha contratto di appalto e non di vendita quando la prestazione della materia costituisce un semplice mezzo per la produzione dell'opera ed il lavoro è lo scopo essenziale del negozio, in modo che le modifiche da apportare a cose, pur rientranti nella normale attività produttiva dell'imprenditore che si obbliga a fornirle ad altri, consistono non già in accorgimenti marginali e secondari diretti ad adattarle alle specifiche esigenze del destinatario della prestazione, ma sono tali da dar luogo ad un "opus perfectum", inteso come effettivo e voluto risultato della prestazione e configurato in modo che la prestazione d'opera assuma, non tanto per l'aspetto quantitativo, quanto piuttosto sul piano qualitativo e sotto il profilo teleologico, valore determinante al fine del risultato da fornire alla controparte.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 21/05/2001, n. 6925
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6925
Data del deposito : 21 maggio 2001

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