Sentenza 6 maggio 2008
Massime • 1
In caso di collaborazione impossibile, i benefici penitenziari sono fruibili anche da soggetto per il quale la condanna per il reato ostativo sia avvenuta dopo l'entrata in vigore dell'art. 15 D.L. 8 giugno 1992, di modifica all'art. 4-bis della legge n. 354 del 1975 (cosiddetto ordinamento penitenziario), ferma la necessità di acquisizione di elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica ed eversiva. V. Corte cost., 27 luglio 1994 n. 357; 1° marzo 1995 n. 68.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/05/2008, n. 20286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20286 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 06/05/2008
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - N. 1336
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 038104/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GI EP IO, N. IL 18/05/1965;
avverso ORDINANZA del 13/09/2007 TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIRONI EMILIO GIOVANNI;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. CONSOLO Santi, per il rigetto.
La Corte:
OSSERVA
Vista l'ordinanza in epigrafe, che ha rigettato il reclamo di FR US ON avverso declaratoria di inammissibilità dell'istanza di permesso-premio avanzata dal predetto, in espiazione di pena per reato assolutamente ostativo ex art. 4 bis, comma 1, 1^ fascia, O.P., osservando, in conformità a Cass., sez. 1, 5.5.1999, Agrani, in Ced Cass., rv. 213938, che l'inesigibilità del requisito della collaborazione con la giustizia per il dedotto integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità (cd. "collaborazione impossibile") non opera nella specie, occorrendo che la sentenza con cui sono stati accertati i fatti sia anteriore alla data di entrata in vigore della disposizione restrittiva introdotta nel D.L. n. 306 del 1992, art. 4 bis, comma 1, (nel caso in esame la sentenza che ha accertato fatti e responsabilità è stata pronunciata il 6.3.2003 ed è divenuta irrevocabile il 20.6.2003);
visto il ricorso, seguito da motivi aggiunti, con cui il difensore denuncia violazione di legge sull'assunto dell'erroneità dell'opzione interpretativa fatta propria dal giudice a quo ed invoca il dictum di Cass., sez. 1, 9.6.2004, HI, in Ced Cass., rv. 229254, secondo cui "il legislatore del 2002 non ha invero inserito nel chiaro dettato del nuovo testo dell'art. 4 bis O.P., comma 1 alcun riferimento che possa comportare una limitazione degli effetti della oggettiva impossibilità di utile collaborazione da tale norma previsti ai casi di condanna anteriori all'entrata in vigore del D.L. n. 306 del 1992";
ritenuta la fondatezza del ricorso, non rinvenendosi nel vigente testo dell'art. 4 bis, comma 1, O.P., come modificato dalla L. n. 279 del 2002 a seguito della sentenza n. 68/1995 della Corte
costituzionale, alcuna disposizione che limiti nel tempo l'applicabilità dei benefici penitenziari in caso di collaborazione cd. "impossibile" o da cui desumere indicazioni in tal senso, ferma la necessaria acquisizione di elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti del soggetto con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva;
ritenuto che il contrasto giurisprudenziale tra i due precedenti sopra menzionati va risolto aderendo alla soluzione accolta dalla più recente e perspicua sentenza HI (alla cui motivazione integrale si rinvia), che appare l'unica rispettosa del dettato normativo, dal quale esulano le preoccupazioni di politica criminale che hanno ispirato la decisione impugnata;
atteso che, per quanto precede, l'ordinanza deve essere annullata con rinvio per la verifica delle condizioni cui la disciplina contenuta nell'attuale testo dell'art. 4 bis, comma 1, 2^ periodo, O.P. subordina la concessione dei benefici penitenziari e, segnatamente, del permesso-premio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Milano.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2008