Cass. pen., sez. I, sentenza 06/05/2008, n. 20286
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Sentenza 6 maggio 2008

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In caso di collaborazione impossibile, i benefici penitenziari sono fruibili anche da soggetto per il quale la condanna per il reato ostativo sia avvenuta dopo l'entrata in vigore dell'art. 15 D.L. 8 giugno 1992, di modifica all'art. 4-bis della legge n. 354 del 1975 (cosiddetto ordinamento penitenziario), ferma la necessità di acquisizione di elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica ed eversiva. V. Corte cost., 27 luglio 1994 n. 357; 1° marzo 1995 n. 68.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 06/05/2008, n. 20286
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20286
    Data del deposito : 6 maggio 2008

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