Sentenza 7 febbraio 2002
Massime • 4
In tema di ricorso per cassazione avverso le decisioni emanate dal Consiglio nazionale forense in materia disciplinare, non è legittimamente riconducibile all'ambito della violazione di legge la censura di insufficienza o irrazionalità della motivazione rispetto alle risultanze probatorie, e da ciò consegue l'inammissibilità del ricorso che tale doglianza in via esclusiva contenga.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 del D.Lgs. 23 novembre 1944, n. 382, con riferimento all'art. 108 della Costituzione, in quanto tale norma, nello stabilire i criteri di nomina dei componenti del Consiglio Nazionale forense assicura, per il metodo elettivo ivi contemplato, il corretto esercizio della funzione di giurisdizione affidata al suddetto organo in tale materia, nel rispetto dei principi dell'indipendenza del giudice e dell'imparzialità dei giudizi.
Il principio della "consumazione" del diritto d'impugnazione trova applicazione anche con riguardo al ricorso per cassazione avverso le pronunce del consiglio nazionale forense in materia disciplinare, il quale è soggetto, in difetto di diversa previsione, alle regole del processo civile, con la conseguenza che, dopo la proposizione di tale ricorso, resta preclusa alla parte la possibilità di introdurre ulteriori censure con atti successivi.
La devoluzione al consiglio nazionale forense, quale organo di giurisdizione speciale, delle controversie in materia di sanzioni disciplinari (artt. 16 e 37 R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578) manifestamente non si pone in contrasto con gli artt. 25, 102, 103, 104 e 113 della Costituzione, trattandosi di giurisdizione speciale ad essa preesistente, la cui sopravvivenza è prevista dalla sesta disposizione transitoria della Carta fondamentale.
Commentario • 1
- 1. Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 23/01/2004 n° 1229Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 ottobre 2004
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/02/2002, n. 1732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1732 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALDO VESSIA - Presidente aggiunto -
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente di sezione -
Dott. FRANCESCO CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. ANTONIO VELLA - Consigliere -
Dott. GIOVANNI PAOLINI - Consigliere -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Consigliere -
Dott. ERNESTO LUPO - Consigliere -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. MICHELE VARRONE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: ZZ IC AR, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TUSCOLANA 4, presso lo studio dell'avvocato MARCO PEPE, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI ROMA, PROCURATORE 595 GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONI;
- intimati -
avverso la sentenza n. 109/00 del Consiglio nazionale forense di ROMA, depositata il 07/10/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/11/01 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
udito l'Avvocato Marco PEPE;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 10 dicembre 1996 il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma deliberava di aprire nei confronti dell'avv. IC ZZ un procedimento disciplinare a seguito del giudizio in materia di locazione MONGE-SETTEMBRINI, sia per il cambio della data nell'atto di licenza e citazione per convalida dal 9 novembre '94 al 9 settembre '95 ed iscrizione a ruolo della causa per detta udienza, sia per avere detto alla collega di controparte, avv. CHIARA GE che costei "evidentemente non faceva l'avvocato" perche' altrimenti avrebbe saputo che le date si possono cambiare ed, inoltre, perche' nella comparsa di costituzione nella causa di opposizione aveva chiesto che il giudice ordinasse la cancellazione dell'espressione "opportunamente contraffatta" riferita alla data e la condanna della GE a pagargli la somma di L. 10.000.000 per risarcimento del danno subito, venendo così meno ai doveri di lealtà e correttezza professionale. In data 8 gennaio 97 l'avv. ZZ presentava memoria assumendo che l'erronea indicazione di data costituiva errore ben riconoscibile e riconosciuto ed ammettendo che probabilmente vi erano state con la GE conversazioni telefoniche.
Con decisione 5 giugno 1997 il suddetto Consiglio riteneva l'avv. ZZ responsabile degli addebiti contestatigli e gli infliggeva la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per quattro mesi, ritenendo fondamentalmente che costituisse grave scorrettezza avere rassicurato la collega che l'atto di convalida doveva ritenersi inesistente e, successivamente, avere cambiato la data d'udienza sull'originale, trattando la causa. Avverso tale decisione il ZZ proponeva ricorso che nell'assenza del Consiglio dell'Ordine il Consiglio Nazionale Forense (C.N.F.), con decisione 7 ottobre 2000, rigettava affermando:
- che doveva ritenersi fornita la prova della rituale convocazione di tutti i componenti del Consiglio dell'Ordine di Roma;
che la richiesta di rinvio per malattia non era adeguatamente giustificata;
- che nessuna disposizione della Comunità Europea aveva privato della potestà disciplinare i consigli professionali;
- che essendo parti del giudizio disciplinare soltanto il P.M. e l'incolpato, correttamente l'avv. GE era stata ascoltata in qualità di teste;
- che l'originario atto di licenza per finita locazione, notificato al conduttore Settembrini il 17/3/95, portava certamente quale data di comparizione per l'udienza di convalida il 9 novembre 1994, e che tale data era stata modificata dall'avv. ZZ in quella del 9 settembre 1995, senza che l'avv. GE ne venisse informata;
- che il contenuto della telefonata intercorsa fra i due legali doveva ritenersi provato;
- che la richiesta di risarcimento dei danni avanzata nei confronti della GE per L. 10.000.000 costituiva un'intimidazione, perché la suddetta aveva fondato la domanda di opposizione alla convalida su un fatto vero;
- che alla luce di quanto sopra il complessivo comportamento dell'avv. ZZ era "di notevole gravità sul piano deontologico". Per la cassazione di tale decisione il ZZ ha proposto ricorso articolato su numerosi profili di censura. Le altre parti intimate non si sono costituite. Con ordinanza 9130 marzo 2001 le S.U. di questa Corte hanno rigettato l'istanza di sospensione. Il ricorrente ha depositato anche una successiva memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzi tutto dichiarata l'inammissibilità dei profili di censura prospettati nella memoria integrativa nonché dei documenti ivi allegati poiché, da un lato, il principio della consumazione del diritto di impugnazione si applica anche con riguardo al ricorso per cassazione avverso le pronunce del C.N.F. in materia disciplinare, il quale è disciplinato, in mancanza di diversa previsione, dalle regole del processo civile, con la conseguenza che, dopo la proposizione di tale ricorso, resta preclusa alla parte la possibilità di introdurre ulteriori censure con atti successivi (Cass. sez. un. 26 gennaio 1988 n. 626); dall'altro, i documenti prodotti esulano dalla previsione di cui all'art. 372 c.p.c. Venendo all'esame del ricorso, la molteplicità e, ad un tempo, il collegamento logico-giuridico delle varie censure, ne suggerisce l'accorpamento ed ove possibile, l'esame unitario. Orbene, l'avv. ZZ ha lamentato:
- che il C.N.R, quale giurisdizione speciale, è privo di investitura costituzionale;
- che trattandosi di membri elettivi, manca il requisito dell'indipendenza;
- che non è contemplata la redazione di un verbale attestante l'eventuale dissenso di taluni giudici;
- che sorgono problemi in caso di cassazione con rinvio della decisione resa dal C.N.F. poiché, tra l'altro, l'incolpato corre il rischio di essere giudicato da giudici incompatibili in caso di contrasto con gli stessi;
- che applicando al giudizio disciplinare le norme del processo penale, non hanno tuttavia trovato applicazione gli istituti a difesa dell'incolpato, quali la registrazione magnetofonica ed il difensore d'ufficio;
- che il potere disciplinare del C.N.F. è stato eliminato dalla legislazione comunitaria.
Orbene, tutti gli esposti profili di doglianza, che attengono alla costituzionalità del C.N.F. ed alla legittimità del procedimento davanti ad esso, sono stati già vanificati dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, rilevando che è manifestamente infondata, con riferimento all'art. 102 Cost., la questione di legittimità costituzionale delle norme che regolano il funzionamento del Consiglio Nazionale Forense, quale organo di giurisdizione speciale in materia disciplinare, in quanto il termine per la revisione delle giurisdizioni speciali, stabilito dalla sesta disposizione transitoria della Costituzione, ha natura meramente ordinatoria e, anche dopo la scadenza di esso, è costituzionalmente legittimo il funzionamento degli organi di giurisdizione speciale, preesistenti alla Costituzione, per i quali non si sia provveduto alla revisione legislativa (Cass. sez. un. 109/70; in senso conforme 1481/60, 1030/76 e 1750/81); che del pari è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 R.D. 22 gennaio 1934 n. 382 e degli artt. 59 e seguenti R.D. 22 gennaio 1934 n. 37, in riferimento all'art. 108 della Costituzionale, in quanto tali norme, nel disciplinare rispettivamente la nomina dei componenti del Consiglio Nazionale Forense ed il procedimento che davanti al medesimo si svolge in materia di disciplina dei professionisti iscritti al relativo ordine, assicurano, per il metodo elettivo della prima e per le sufficienti garanzie difensive proprie del secondo, il corretto esercizio della funzione di giurisdizione affidata al suddetto organo in tale materia, con riguardo all'indipendenza del giudice ed all'imparzialità dei giudizi (Cass. sez. un. 185/92); che le decisioni disciplinari del C.N.F. sono inserite nel sistema della giurisdizione civile e non penale (Cass. sez. un. 7872/2001); che tutte le suddette pronunce si collegano alla fondamentale sentenza 23 dicembre 1986 n. 284 della Corte Costituzionale che, pur pronunciata con riguardo al Consiglio nazionale dei geometri, ha statuito in via generale sulle giurisdizioni professionali, riconoscendo natura giurisdizionale a quelle (come il C.N.F.) anteriori alla Costituzione repubblicana, nonché la legittimità del criterio elettivo (cfr. art. 106, 2^ co. Cost.), della possibilità di rielezione dei singoli componenti, dell'appartenenza degli stessi alla categoria professionale interessata, delle modalità di funzionamento del procedimento siccome improntato al modello del processo civile. Infine è sufficiente rilevare che non esiste alcuna norma comunitaria dalla quale dedurre l'abrogazione dei Consigli professionali (pag. 9 decisione impugnata) e che l'applicabilità o meno della legge n. 117 del 1988 sulla responsabilità civile dei magistrati anche ai giudici disciplinari non rileva in questo ricorso.
Per quanto poi concerne le censure più direttamente attinenti al presente procedimento, esse sono vanificate dalla decisione impugnata, ove risulta che "il ricorrente, avv. IC AR ZZ, è comparso personalmente, assistito dal suo difensore avv. Giuseppe Tosatti" ed, inoltre, che dall'estratto del verbale 5/6/97 inviato dal Consiglio dell'Ordine di Roma "tutti i componenti del Consiglio hanno ricevuto a mezzo telefax l'avviso di convocazione per l'adunanza di quel giorno".
Resta da dire, sempre sul piano processuale, che anche alla doglianza relativa alla pretesa lesione del diritto di difesa per il mancato accesso ex lege n. 241 del 1990 ai procedimenti disciplinari svolti negli ultimi dieci anni a carico di altri avvocati, non può riconoscersi rilevanza alcuna in questo giudizio.
Passando finalmente all'esame delle censure concernenti in via diretta la controversia, l'avv. ZZ, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli art. 2727 e 2729 c.c. e 24, 2^ co. Cost, nonché il vizio della motivazione su punti decisivi, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., nella sostanza lamenta che la pronuncia del C.N.F. sia stata fondata sulla base di presunzioni tratte dalla testimonianza dell'avv. GE, ritenuta assolutamente veritiera, trascurando quella del dr. Lima, che aveva sostituito all'udienza pretorile esso ricorrente;
che i fatti addebitatigli non potevano considerarsi disciplinarmente rilevanti e che la sanzione inflitta era eccessiva.
Com'è chiaro, trattasi di censure che impingono sul merito della motivazione. Ed allora è sufficiente ricordare e ribadire il fermo orientamento di questa Corte, alla stregua del quale nell'ambito della violazione di legge - deducibile, assieme all'incompetenza ed all'eccesso di potere, come motivo di ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione avverso le decisioni del Consiglio Nazionale Forense - non può essere inclusa, tenuto anche conto dell'art. 111, 2^ co., Cost., la censura di insufficienza o irrazionalità della motivazione in raffronto con le risultanze probatorie, sicché il relativo motivo di ricorso deve ritenersi inammissibile (Cass. sez. un. 12391/92 explurimis). Anche queste ultime censure vanno, pertanto, disattese. Concludendo, il ricorso deve essere rigettato.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non essendosi costituito il Consiglio Nazionale professionale intimato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 15 novembre 2001. Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2002