Sentenza 4 giugno 1998
Massime • 1
La sindacabilità, da parte del tribunale del riesame, della competenza territoriale del giudice che ha emesso una misura cautelare si esaurisce nella fase delle indagini preliminari, sicché, una volta chiusa tale fase, ogni questione concernente detta competenza resta preclusa dal sopravvenuto radicarsi della competenza del giudice che procede. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto la legittimità della decisione di riesame con la quale era stata respinta, sul presupposto che ormai era in corso l'udienza preliminare nella quale il giudice aveva positivamente deciso sulla propria competenza, l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice per le indagini preliminari che aveva adottato la misura).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/06/1998, n. 3331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3331 |
| Data del deposito : | 4 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Simone Francesco Presidente del 4.6.1998
1. Dott. Dapelo Carlo Consigliere SENTENZA
2. " De AR Francesco " N. 3331
3. " FU CO " REGISTRO GENERALE
4. " TI RA " N. 7676/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da 1) MA MA nato il [...] a [...];
2) ST EL nato il [...] a [...],
avverso l'ordinanza in data 25-11-1997 del Tribunale del Riesame di Milano che ha confermato il divieto di espatrio imposto ai ricorrenti dal GIP in sede con provvedimento 8-11-1997, limitatamente ai reati di ricettazione, falso in bilancio, illecito finanziamento a partiti. Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Dapelo Carlo Udito il Pubblico Ministero nella persona del dr. Galati Giovanni che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Uditi i difensori avv.ti Corso Bono e Giovanni Aricò. Svolgimento del processo
Il Tribunale del Riesame di Milano, con ordinanza 25-11-1997, ha confermato il provvedimento 8-11-1997 del GIP in sede, limitatamente ai reati di ricettazione, falso in bilancio, illecito finanziamento a partiti politici, nella base delle seguenti considerazioni: 1) secondo gli accertamenti compiuti in sede di indagini preliminari, le società partecipate Eni, Snam Progetti, Saipem, Nuovo Pignone, avevano creato, negli anni 1984 - 1992, disponibilità extracontabili mediante il pagamento di fatture concernenti operazioni inesistenti, emesse da società facenti capo al finanziere AC AG, proprietario della banca ginevrina Karfinco, riconducibili a fittizia attività di consulenza;
b) le somme in tal modo distratti erano state destinate, in parte, al finanziamento illecito della Democrazia Cristiana e del Partito Socialista Italiano, in parte a favore di "sponsor" stranieri allo scopo di favorire le società del gruppo ENI per l'aggiudicazione di commesse all'estero; c) parallelamente a tali accertamenti erano state svolte indagini relativamente ai fondi neri della società T.P.L. - Tecnologie Progetti e Lavori s.p.a. - di cui il ST era presidente ed il MA amministratore delegato essendo risultato che detta società aveva utilizzato alcune delle commesse attraverso cui il gruppo di Stato aveva creato fondi extra- bilancio per il versamento di rilevanti somme di danaro ai soggetti sopra indicati;
d) nell'ambito di attività investigativa successiva alla richiesta di rinvio a giudizio, mediante rogatoria all'Autorità Giudiziaria Elvetica, era stato individuato un elenco di conti correnti riconducibili a dirigenti delle partecipate ENI e T.P.L., alimentati da conti di AC AG e di suoi fiduciari esteri, su cui erano conflitti i fondi neri creati dalle società partecipate ENI attraverso false fatturazioni;
e) sussistevano, pertanto, gravi indizi di colpevolezza nei confronti degli indagati relativi ad una sistematica, preordinata ed organizzata attività di occultamento di fondi extracontabili della T.P.L. s.p.a. ed erano altresì emerse inequivoche circostanze concernenti la messa in opera di un piano volto ad impedire la raccolta di prove mediante l'occultamento progressivo dei conti ad essi relativi, la loro chiusura dopo i primi arresti, la modificazione di operatività dei conti stessi con il ricorso ad operazioni di cassa;
f) con la misura del divieto di espatrio si intendeva impedire al ST ed al MA di muoversi liberamente all'estero dando disposizioni in ordine alle risultanze bancarie in una fase in cui erano in corso accertamenti relativi alla destinazione delle somme provento del falso in bilancio ed all'individuazione degli ulteriori beneficiari;
si intendeva, altresì, prevenire la reiterazione delle contestate attività criminose o la commissione di reati della stessa specie da parte degli indagati di cui trattasi, resa probabile dalla fitta trama di collegamenti finanziari a livello internazionale e dalla vita professionale che li caratterizzava, intrecciata a livelli elevatissimi con politici e pubblici amministratori, e tuttora perdurante, potendosi presumere che gli indagati stessi avrebbero svolto, in diversi contesti societari, le medesime attività professionali e commesso reati della stessa specie rispetto a quelli per cui era processo.
Propongono ricorso per cassazione, tramite il loro difensore, il MA ed il ST.
Motivi della decisione
Con il primo motivo viene dedotta la violazione delle norme sulla competenza territoriale e la mancanza di motivazione in punto, da parte del Tribunale del Riesame davanti al quale l'eccezione era stata proposta.
La censura non ha pregio.
La deduzione secondo cui saremmo in presenza di un duplice procedimento, l'uno pendente davanti all'Autorità Giudiziaria di Salerno, l'altro instaurato davanti a quella di Milano è palesemente infondata atteso che nell'ordinanza impugnata si dà atto (pag. 8) che, a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 4477 in data 10.10.1997 - 1^ sezione penale - con la quale era stato risolto un conflitto tra il GIP di Salerno e quello di Milano, quest'ultimo aveva dato atto che, per tali fatti, era stato disposto lo stralcio e procedeva l'Autorità Giudiziaria di Salerno.
Neppure è fondata l'eccezione, formulate con i motivi nuovo, secondo cui i fatti - reato contestati ai ricorrenti - essenzialmente falsi in bilancio commessi dalla società T.P.L., con sede in Roma, sarebbero di competenza dei giudici di detta città, questione di cui il giudice del riesame avrebbe omesso di conoscere.
Nell'ordinanza impugnata, al contrario, è stata rilevata l'inammissibilità di detta eccezione di incompetenza "essendo in corso la udienza preliminare ed avendo già il GUP positivamente deciso sulla propria competenza nell'ambito delle questioni preliminari in proposte".
Come non ha omesso di osservare il Tribunale del Riesame la sindacabilità della competenza territoriale del giudice che ha disposto la misura cautelare nel procedimento incidentale che ha ad oggetto l'applicazione della stessa si sviluppa e si esaurisce nell'ambito della fase delle indagini preliminari. Conseguentemente poiché, una volta chiusa tale fase, a norma dell'art. 279 c.p.p. "nell'applicazione e sulla revoca delle misure nonché nelle modifiche delle loro modalità esecutive, provvede il giudice che procede", ogni questione sulla competenza del giudice che ha disposto la misura cautelare resta preclusa dalla sopravvenuta competenza del giudice che procede che supera quella, antecedente, del GIP.
Con il secondo ed il terzo motivo, che devono essere esaminati congiuntamente, i ricorrenti deducono che la motivazione dell'impugnata ordinanza in ordine al pericolo di reiterazione delle condotte criminose e di inquinamento delle prove sarebbe meramente apparente.
Anche tali doglianze sono prive di fondamento.
I giudici di merito hanno ritenuto la sussistenza delle esigenze cautelari di cui sopra non già sulla base di mere supposizioni bensì sulla scarta di circostanze obiettive, emerse in sede di indagini preliminari, che avevano consentito di accertare una rete di complicità facente capo a finanziarie estere su cui erano confluiti i fondi neri creati dalle società partecipate ENI attraverso false fatturazioni.
Come ripetutamente è stato precisato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, il vizio logico di motivazione idoneo a configurare l'ipotesi di cui all'art. 606 c. 1^ lett. e) c.p.p. deve risultare dal testo del provvedimento impugnato, da cui emerga l'incomprensibilità dell'"iter" logico seguito dal giudice nel supportare il provvedimento adattato mediante l'apparato argomentativo, la cui mancanza di rispondenza a canoni logici sia rilevabile "ictu oculi".
Non è consentito, pertanto, alla parte impugnante, invocare - come nella specie propongono i ricorrenti - attraverso una rivisitazione dell'elemento probatorio, una diversa ricostruzione dei fatti, anche se ritenuta più adeguata alle emergenze processuali, ne' dedurre l'avvenuto travisamento dei fatti stessi poiché trattasi di vizio attinente alla cernita ed alla valorizzazione del materiale probatorio non più deducibile dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, operando, come nel caso in esame, non si deduca e non risulti che appaia dal testo stesso del provvedimento impugnato il travisamento stesso.
Con il quarto motivo di ricorso si eccepisce l'inutilizzabilità delle rogatorie disposte dal P.M. e non dal GIP, nel corso della udienza preliminare.
Anche tale censura non ha fondamento.
Secondo il ricorrente l'attività investigativa mediante rogatoria all'Autorità Giudiziaria Elvetica, disposta dal P.M. nel corso dell'udienza preliminare, volta ad accertare l'impiego, da parte del finanziere AC AG, delle disponibilità extracontabili dell'ENI, sarebbe illegittima e le prove derivatene inutilizzabili a norma dell'art. 191 c.p.p. in quanto i poteri istruttori riservati, per legge, al GUP, escluderebbero quello del pubblico ministero. Al riguardo osservasi: il P.M., come si evince dall'art. 419 c. 3^ c.p.p., è legittimato a compiere indagini anche dopo la richiesta di rinvio a giudizio, la cui documentazione deve essere acquisita agli atti dell'udienza preliminare;
lo stesso organo, in virtù del disposto di cui all'art. 430 c. 1^ c.p.p., successivamente alla emissione del decreto che dispone il giudizio, ai fini delle proprie richieste al giudice del dibattimento, può compiere attività integrativa di indagine, delle cui risultanze, a seguito di deposito in segreteria, i difensori hanno facoltà di prendere visione ed estrarre copia.
Ciò premesso i poteri "latamente istruttori" riservati al GUP dall'art. 422 c.p.p. concernenti la ammissione e l'audizione di testimoni e di consulenti tecnici nonché l'interrogatorio dell'imputato e delle persone indicate nell'art. 210 c.p.p. non escludono il permanere delle facoltà investigative del P.M. e della difesa ex art. 38 c.p.p., diverse da quelle sopradette, come si evince, peraltro, dalla norma in esame che, al comma 1^, prevede che lo stesso GUP possa stimolare l'esercizio di dette facoltà delle parti allorquando "si rende necessario acquisire ulteriori informazioni ai fini della decisione", la documentazione delle quali le parti stesse hanno diritto di produrre in udienza. Il dettato legislativo sta evidentemente a significare che il potere investigativo delle parti integra l'attività istruttoria riservata al GUP senza possibilità di sovrapposizioni stante la tipicità dei poteri istruttori concessi al GUP stesso dall'art. 422 c.p.p. e non delegabili alle parti.
Poiché la richiesta si rogatoria all'estero può essere formulata, ex art. 727 c.p.p., anche da magistrati del pubblico ministero e poiché trattasi di una facoltà investigativa non riservata invia esclusiva al GUP non sussiste l'ipotesi, adombrata dai ricorrenti, di illegittimità della richiesta rivolta all'Autorità Giudiziaria Elvetica e di inutilizzabilità delle relative risultanze probatorie all'esito della disposta rogatoria.
Con il quinto motivo di ricorso si eccepisce il difetto assoluto di motivazione in ordine agli elementi forniti dalla difesa, relativi alla prova positiva, dell'insussistenza delle ritenute esigenze cautelari.
La doglianza non ha pregio.
I ricorrenti assumono che, come emergerebbe dalla documentazione prodotta "il MA non ha più conti presso la Karfinco dal 1994" e che "il ST quando nel 1996 poteva estinguere e movimentare le sue disponibilità, nulla ha fatto".
Il Tribunale, al contrario, ha evidenziato, con incensurabile ricostruzione del fatto, che i conti di ST e MA erano ancora attivi nel 1996 "per dopo l'abbandono della attività professionale presso la T.P.L., con entrate e uscite verso conti non identificati" e che ciò dimostrava "il pericolo del perdurare dell'attività di illecita interferenza nell'attività politica o mediante comportamenti, analoghi a quelli confessati, di finanziamento illecito..." (pag. 12 dell'ordinanza impugnata). Con il sesto ed ultimo motivo di ricorso si eccepiscono le preclusioni derivanti, sia dal giudicato cautelare che dal decorso dei termini massimi delle misure esaurite.
Al riguardo è sufficiente osservare, da un lato che è consentita la reiterazione della misura cautelare quando sopravvenga un apprezzabile mutamento del fatto, dall'altro che la preclusione processuale è suscettibile di formarsi a seguito delle pronuncie emesse, in sede di procedimento incidentale di impugnazione, dalla Corte di Cassazione o del Tribunale, in sede di riesame o di appello avverso le ordinanze in tema di misure cautelari personali in virtù del principio, di generale applicazione del "ne bis in idem" previsto dall'art. 649 c.p.p. mentre nella specie è stato fatto riferimento unicamente ad ordinanze in materia cautelare emesse dal GIP rispettivamente in data 1.6.1993, 3.6.1993, 17.6.1993, 3.9.1993 (pag. 6 dell'ordinanza impugnata).
Per quanto concerne l'eccepito decorso dei termini massimi "ex lege" previsti con decorrenza dal primo provvedimento considerata ... la sequenza di misure ... inflitte agli odierni ricorrenti" va sottolineato, in via preliminare e assorbente, che l'istituto del riesame, essendo volto alla verifica dei presupposti genetici della misura coercitiva non consente di valutare i profili attinenti all'efficacia del provvedimento.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 4 giugno 1998. Depositato in Cancelleria il 9 settembre 1998