Sentenza 28 maggio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/05/2001, n. 7233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7233 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2001 |
Testo completo
IN 7233/0 1 REPUBBLICA ITALIANA SSAZIONE LA CORTE SU RE Oggetto Opposizione SEZIONE TERZA CIVILE all'esecuzione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 20652/98 Dott. Luigi Francesco DI NANNI Presidente Dott. Italo PURCARO Rel. Consigliere 16682 Cron. Dott. Francesco TRIFONE Consigliere 2851 Dott. Bruno DURANTE Consigliere Rep. Ud. 30/03/01 Dott. Alberto TALEVI © Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sul ricorso proposto da: UFFICIO COPIE Richiesta copia studio BANCA DI ROMA SPA, Gruppo Cassa di RISPARMIO DI ROMA, dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 3000 elettivamente domiciliata in ROMA VIA BAGLIVI 5/D INT 26-MAG 2001 17, presso lo studio dell'avvocato FELICI GIUSEPPE, che IL CANCELLIERE lo difende, giusta delega in atti;
ricorrente CANCELLERIA
contro
IR IA VED SICA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BANCO DI S SPIRITO 48, presso lo studio dell'avvocato D'OTTAVI MARIO, che la difende, giusta delega in atti;
2001 controricorrente 621 nonchè contro 1 COMUNE DI TREVI NEL LAZIO;
- intimato avversO la sentenza n. 44/98 della PRETURA CIRCONDARIALE DI FROSINONE SEZIONE DISTACCATA di ANAGNI, emessa il 31/12/1997, depositata il 02/09/98; RG. 3778/97, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/03/01 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;
udito l'Avvocato FELICI GIUSEPPE;
udito l'Avvocato MARIO D'OTTAVI; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso inammissibilità per procura nulla;
nel merito p.a. l'inammissibilità o rigetto del ricorso con specifico riferimento al 2° motivo. Svolgimento del processo Con ricorso del 14 febbraio 1995, la NC di Roma propose opposizione ex art. 617 c. p. c. avverso l'ordi- nanza emessa dal Pretore di Anagni, quale Giudice del- l'esecuzione, in data dicembre 1994, con la quale quest'ultimo, definitivamente pronunciando nella proce- dura esecutiva mobiliare presso terzi n.3304/94, aveva assegnato a LU IR, creditrice procedente, una somma di danaro di pertinenza del Comune di Trevi nel 2 Lazio debitore esecutato - depositata presso la NC di Roma, Filiale di Trevi nel Lazio, terzo pignorato. In sostanza, la ricorrente chiese la declaratoria di nullità ed inefficacia dell'ordinanza di assegnazio- ne del 2 dicembre 1994, attesa la nullità della dichia- razione resa all'udienza del 15 novembre 1994 da tale ZA NI o MI, nella sua qualità di de- legato della NC di Roma: in proposito, peraltro, il menzionato NI о MI non era persona auto- rizzata né a presenziare all'udienza in nome e per con- to dell'istituto di credito, né tanto meno a rendere dichiarazione del tenore suddetto (positiva). A soste- gno di tale tesi la NC di Roma depositò copia della procura, autenticata dal notaio Giovanni Piacitelli, datata 11 novembre 1994, con la quale veniva conferito mandato speciale a LE RR e OL RE al fine di presenziare all'udienza del 15 novembre 1994 in nome e per conto della NC di Roma, rendendo dichia- razione negativa. All'udienza di comparizione delle parti, fissata con decreto dal Pretore adito, si costituì soltanto Lu- cia IR, la quale impugnò e contestò quanto ex adverso dedotto. Con sentenza depositata in data 2 settembre 1998, il giudice adito dichiarò inammissibile il ricorso, per 3 essere stato lo stesso promosso oltre il termine peren- torio di cinque giorni fissato dall'art. 617 C. p. C., rilevando in parte motiva: - che il terzo pignorato non dalla legge litisconsorte nell'ambito è considerato mobiliare presso terzi, per cui non dell'esecuzione esisteva alcuna norma che obbligasse l'ufficio giudi- ziario procedente a comunicare l'esito della procedura - che, peraltro, dall'esa- esecutiva al terzo medesimo;
me della documentazione prodotta dalla IR emer- geva che quest'ultima, con lettera racc. a. r. del 24 gennaio 1995, pervenuta alla destinataria il successivo 30 gennaio 1995, aveva diffidato la NC di Roma а procedere all'accredito della somma assegnata dal Pre- tore di Anagni con provvedimento del 2 dicembre 1994; che, conseguentemente, in assenza di altri elementi certi, poteva fissarsi al 30 gennaio 1995 il momento in cui il terzo pignorato ebbe conoscenza del provvedimen- to pretorile, per cui il ricorso ex art.617 c. p. C., proposto solo in data 14 febbraio 1995, risultava tar- divo. Per la cassazione della menzionata sentenza ha pro- posto ricorso la NC di Roma, sulla base di tre moti- vi, cui resiste con controricorso LU IR, men- tre il Comune di Trevi del Lazio non ha svolto attività difensiva. La ricorrente, inoltre, ha effettuato produ- 4 ك د zione documentale, ai sensi dell'art.372 C. P. C., e inammissibilità ciò con riferimento all'eccezione di del ricorso sollevata dalla controricorrente. Entrambe le parti costituite hanno depositato memo- rie. Motivi della decisione esaminata, pregiudizialmente, l'ecce- Deve essere zione sollevata dalla controricorrente di inammissibi- lità del ricorso, sotto un triplice profilo: a) per mancanza di valida procura;
b) per difetto di legitti- mazione a proporre ricorso ex art.111 Cost.%; c) per di- fetto di specificità dei motivi, che si limitavano ad indicare le disposizioni che sarebbero state disattese dal Pretore. L'eccezione è infondata e va, pertanto, disattesa. Sotto il primo dei suindicati profili, l'ammissibi- lità del ricorso viene contestata dalla controricorren- te, la quale eccepisce che i due sottoscrittori della speciale a ricorrere, ossia i funzionari procura della NC di Roma, Carlo Frezza e Maurizio Turrizia- ni, non avevano il potere di rappresentare la ricor- rente: da ciò la nullità della procura. La dedotta nullità, peraltro, non sussiste, poiché la procura speciale di cui all'art.365 c. p. c. è va- lidamente conferita da persona chiaramente identifica- 5 bile, che abbia dichiarato la propria qualità di dell'ente ricorrente, mentre spetta a rappresentante nega detta qualità di fornire la prova colui che contraria (cfr., da ultimo, Cass.2991/2001), ciò che non è avvenuto nel caso di specie. Sotto il secondo profilo, è pacifico, alla luce della giurisprudenza di questo Supremo Collegio, il principio secondo cui, nell'ambito dell'espropriazione mobiliare presso terzi, legittimati a proporre opposi- zione agli atti esecutivi sono tutti i partecipanti al processo esecutivo, e quindi anche il terzo pignorato, certamente interessato al suo regolare svolgimento allo scopo di evitare il danno derivante dal com- pimento di atti non conformi a legge (cfr., da ultimo, Cass. 687/2000). Non sussiste, infine, la dedotta mancanza di speci- ficità dei motivi, atteso che dall'esame degli stessi è possibile l'individuazione delle questioni da risolve- re, il che è sufficiente a soddisfare il requisito di cui all'art.366 n.4 c. p. c.. Passando all'esame del ricorso, occorre esaminare preliminarmente il secondo motivo, con il quale la ri- corrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt.617 e 176 c. p. C., non ché omessa o insufficiente motivazione in ordine ad un punto decisivo della con- 6 troversia (art. 360 nn. 3 e 5 c. p. c.), deducendo che il termine perentorio di cui all'art.617 c. p. C. decorre dalla conoscenza legale dell'atto esecutivo, e cioè dalla notificazione о comunicazione dell'atto stesso: nella specie, essendo stata l'ordinanza impugnata emes- sa dal giudice dell'esecuzione con provvedimento fuori udienza, nessuna comunicazione del provvedimento mede- simo era stata effettuata nei confronti di essa ricor- rente, che aveva validamente e tempestivamente spiegato opposizione ex art. 617 c. P. c., quando ne aveva avuto completa ed esatta conoscenza per sua diretta iniziati- va. Il motivo è inammissibile per quanto concerne la dedotta omessa ○ insufficiente motivazione, posto che il ricorso ex art.111 Cost. è previsto solo per il vi- zio di violazione di legge, ed è infondato per que- st'ultimo profilo. Al riguardo, va osservato che, in linea generale, è vero che il termine di cinque giorni per l'opposizione agli atti esecutivi comincia a decor- rere dal giorno della legale conoscenza dell'atto impu- gnato, la quale, per le ordinanze pronunciate fuori udienza (come quella della fattispecie in esame), pre- suppone la comunicazione del provvedimento alla parte, quale requisito indispensabile perché il provvedimento medesimo raggiunga il suo scopo. 7 Peraltro, occorre rilevare che, nell'ambito del- l'espropriazione presso terzi, il terzo è tenuto unica- mente (sempre che lo ritenga) a rendere la dichiarazio- ne richiesta, mentre non può ritenersi soggetto sotto- posto all'esecuzione, rappresentando soltanto lo stru- mento necessario a consentire la prosecuzione del rela- tivo procedimento nei confronti del debitore diret- to (cfr., da ultimo, Cass.2465/2001). Conseguentemente, appare conforme a diritto l'af- fermazione del giudice di merito, secondo cui l'ufficio giudiziario non era tenuto a dare al- comunicazione di assegnazione l'odierna ricorrente dell'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione. Con apprezzamento insindacabile, inoltre, il giudi- ce a quo ha ritenuto che la NC di Roma avesse avuto conoscenza della menzionata ordinanza il 30 gennaio 1995, giorno in cui pervenne al predetto istituto di credito la raccomandata della creditrice procedente, con la quale la stessa diffidava l'istituto medesimo a procedere all'accredito della somma assegnata dal giu- dice dell'esecuzione con provvedimento in data 2 dicem- bre 1994. Poiché il ricorso ex art.617 c. p. C. risulta pacificamente depositato in data 14 febbraio 1995, cor- rettamente è stata ritenuta tardiva l'opposizione pro- posta, mentre è appena il caso di sottolineare che nem- 8 meno in questa sede la ricorrente ha indicato la diver- sa data in cui la medesima avrebbe avuto conoscenza del provvedimento impugnato. Dal rigetto del secondo motivo consegue, stante la conferma delle ritenuta tardività dell'opposizione agli 60000 atti esecutivi, l'assorbimento dei residui motivi del 310000 ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, in favore della controricorrente costituita.
P.Q.M.
Corte respinge il secondo motivo del ricorso, La dichiara assorbiti il primo ed il terzo motivo e con- danna la ricorrente al pagamento, in favore della con- troricorrente costituita, delle spese del giudizio di cassazione in line 490.000 * , oltre onorari li- quidati in lire 1.800.000. lire 30 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la III Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazio- ne, il 30 marzo 2001. Il consigliere relatore ed estensore tun Il Presidente, 1. KName. IL CANCELLIERE C1 Giovanni Gianba ata Depositata in Cancelleria oggi, lì 28 MAG. 2001. IL CANCELLIERE C1 A Giovanni Giambattista E R C 9 S T R O C