Cass. civ., sez. III, sentenza 21/05/2001, n. 6901
CASS
Sentenza 21 maggio 2001

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L'ordinanza con la quale il giudice concede, ai sensi dell'art. 648 cod. proc. civ. la provvisoria esecuzione soltanto per una parte della somma di cui è ingiunto il pagamento con il decreto, non è ricorribile per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Costituzione perché tale provvedimento, pur essendo ininfluente sulla decisione per il giudizio ordinario che si è instaurato con l'opposizione al decreto, non è abnorme, in quanto non esorbita del tutto dalla fattispecie normativa. Tuttavia, essendo illegittima perché in tal modo il giudice modifica, in una fase del processo in cui non gli è consentito, il provvedimento monitorio, assume natura di sentenza, con la conseguenza che è soggetta agli ordinari mezzi di impugnazione, e non al ricorso straordinario per Cassazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 21/05/2001, n. 6901
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6901
    Data del deposito : 21 maggio 2001

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