Sentenza 21 maggio 2001
Massime • 1
L'ordinanza con la quale il giudice concede, ai sensi dell'art. 648 cod. proc. civ. la provvisoria esecuzione soltanto per una parte della somma di cui è ingiunto il pagamento con il decreto, non è ricorribile per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Costituzione perché tale provvedimento, pur essendo ininfluente sulla decisione per il giudizio ordinario che si è instaurato con l'opposizione al decreto, non è abnorme, in quanto non esorbita del tutto dalla fattispecie normativa. Tuttavia, essendo illegittima perché in tal modo il giudice modifica, in una fase del processo in cui non gli è consentito, il provvedimento monitorio, assume natura di sentenza, con la conseguenza che è soggetta agli ordinari mezzi di impugnazione, e non al ricorso straordinario per Cassazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/05/2001, n. 6901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6901 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO FIDUCCIA - Presidente -
Dott. GIOVANNI SILVIO COCO - rel. Consigliere -
Dott. MICHELE VARRONE - Consigliere -
Dott. ANTONIO LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. ITALO PURCARO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
S.T.I. SRL (già SIMEC IMPIANTI SRL), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MONTE DELLE GIOIE 13, presso lo studio dell'avvocato CAROLINA VALENSISE, difesa dall'avvocato ROBERTO DE TILLA con studio in 80121 NAPOLI VIA DEI MILLE 59, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
VILLANOVA DI VILLANOVA ITALO:DITTA;
- intimata -
avverso il provvedimento della Pretura di ARIANO IRPINO 1971 SEZ DIST GROTTAMINARDA, emesso il 28/09/98 e depositato il 29/09/98 (R.G. 2230/97);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/00 dal Consigliere Dott. Giovanni Silvio COCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Premesso in fatto che:
con decreto emesso in data 1.10.1997, il Pretore di Grottaminarda ha ingiunto alla Villanova di Villanova Aldo (Villanova) il pagamento di L. 10.562.420 in favore della Simac Impianti s.r.l. a saldo del corrispettivo dovuto per la locazione di macchine industriali;
avverso tale decreto la società ingiunta ha proposto opposizione;
all'udienza fissata per la comparazione, il Pretore si è riservato di provvedere e successivamente, con ordinanza in data 2.7.1998, "ritenuto che l'opposizione (era) fondata su prova scritta relativamente alla somma di L. 2.270.500, mentre non (era) fondata su prova scritta l'opposizione relativa (ad una) fattura" ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto (opposto)per la somma di L. 8.291.920" e fissato per la trattazione altra udienza;
avverso tale provvedimento la SI ha proposto ricorso in Cassazione;
tutto ciò premesso in fatto, si osserva in diritto quanto segue. 1^) La ricorrente deduce anzitutto la impugnabilità in Cassazione, a norma dell'art. 111 Cost., dell'ordinanza di provvisoria esecuzione parziale, trattandosi di un provvedimento "che non ha natura di sentenza ... mentre va allo stesso riconosciuto il carattere di definitività..; infatti il giudice che ha pronunciato l'esecuzione provvisoria per un importo parziale del decreto opposto, ha emesso un provvedimento abnorme, che non potrà più revocare con la sentenza che deciderà il giudizio di opposizione atteso che ha già anticipato le ragioni della sua decisione".
2^) Per giudicare sulla impugnabilità dell'ordinanza in esame, si deve osservare che nel sistema del vigente c.p.c, con l'opposizione al decreto ingiuntivo si instaura "un giudizio che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario di fronte al giudice adito" (art. 645 co. 2^ c.p.c.): questo giudizio di cognizione "non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronunzia della sentenza (e non a quello della domanda o dell'emissione del decreto opposto) dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (così specif. Sent. 7448/93; giur. pacifica). Appunto per tale dialettica tra la fase monitoria e quella del giudizio ordinario, l'ordinanza con la quale il giudice concede, a norma dell'art. 648, co. 1 c.p.c., la provvisoria esecuzione viene qualificata come un provvedimento cautelare e provvisorio, con effetti che si esauriscono con la sentenza che pronunzia sull'opposizione (giur. pacifica: cfr. Sentt. Cass. 2109.96; 11342.94), come tale inidoneo a menomare i diritti del convenuto;
essa pertanto non è impugnabile neppure in Cassazione a norma del citato art. 111 Cost. Secondo la ricorrente, mentre l'ordinanza che concede la provvisoria esecuzione per l'intero decreto non è impugnabile (per la chiara lettera del citato art. 648 c.p.c.) ne' ricorribile in Cassazione (per giurisprudenza pacifica e non contestata dalla ricorrente), sarebbe invece ricorribile, trattandosi di un provvedimento di natura decisoria, perché "il giudice che lo ha emesso non potrà più revocare con la sentenza che deciderà il giudizio di opposizione atteso che ha già anticipato le ragioni della sua decisione"; ha, in altre parole "espresso una valutazione di natura decisoria sull'esito della lite e non si è limitato all'esame dei presupposti previsti dall'art. 649 c.p.c.". Posto che, come si è già osservato, il giudizio sulla opposizione ha compiuta struttura di giudizio ordinario e la relativa sentenza di accoglimento o di rigetto (totale o parziale) della domanda non può venire condizionata dalla ordinanza che concede o nega la provvisoria esecuzione, la parzialità di questa non può modificare la sua ininfluenza sul giudizio ordinario. Nè può modificarla la identità della persona fisica del giudice chiamato a decidere sulla provvisoria esecuzione e nel giudizio di merito sull'opposizione. Infine, con riferimento alla ammissibilità del ricorso, mentre va considerato che la parzialità della esecuzione concessa non determina la denunciata "abnormità", che si realizza soltanto quando il provvedimento esorbita del tutto dalla fattispecie normativa che lo dovrebbe disciplinare.
D'altro canto, deve rilevarsi conclusivamente come, ancorché, il giudice, a norma dell'art. 648 c.p.c. non possa concedere l'esecuzione provvisoria per una somma inferiore a quella indicata nel decreto ingiuntivo, (cfr. Cass.
7.7.1976 n. 2549) perché ciò comporterebbe l'esercizio di quel potere di modificare il decreto, che non è consentito in quella sede;
peraltro l'ordinanza in esame, proprio perché emessa non in consonanza del presupposto potere decisionale, non poteva che assumere natura di sentenza e rimanere, pertanto, soggetta agli ordinari mezzi di impugnazione e, quindi, all'appello e non al ricorso per cassazione, come nella specie proposto.
Per le ragioni esposte (ed risultando assorbite le altre censure) il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Non essendosi l'intimata costituita, nulla si deve deliberare sulle spese.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso;
nulla sulle spese. Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2001