Sentenza 27 gennaio 2005
Massime • 1
È manifestamente infondata la questione di incostituzionalità dell'art. 44, comma secondo, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, che prevede la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere costruite anche nei confronti dei terzi acquirenti in buona fede, sia per violazione dell'art. 27 Cost., atteso che trattasi di principio che si riferisce alla responsabilità penale mentre la confisca prevista dal citato d.P.R. prescinde da una sentenza di condanna ed ha natura amministrativa, sia per violazione dell'art. 42 Cost. in quanto stante la funzione sociale della proprietà nel contrasto tra l'interesse collettivo alla corretta pianificazione territoriale e quello del privato è ragionevole la prevalenza del primo.
Commentari • 3
- 1. Da ‘Sud fondi’ a ‘Giem’, passando per ‘Varvara’: continua l’odissea della confisca urbanistica.Ciro Angelillis · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
La sentenza ‘Giem' contro Italia, del 28 giugno 2018, della Corte europea dei diritti dell'uomo ha riconosciuto la compatibilità con i principi della convenzione europea della confisca urbanistica disposta con sentenza di proscioglimento per prescrizione del reato. Essa solo apparentemente pone fine ad un tormentato decennio nei rapporti tra Cedu e Giudice interno, in quanto le indicazioni fornite dalla Corte con riferimento alla tutela del terzo e ai presupposti di ‘proporzionalità' e ‘strumentalità' della confisca, evidenziano il rischio di possibili disarmonie nell'ambito del contesto normativo nazionale. Sommario: 1. Premessa - 2. Compatibilità della lottizzazione abusiva con l'art. …
Leggi di più… - 2. Da ‘Sud fondi’ a ‘Giem’, passando per ‘Varvara’: continua l’odissea della confisca urbanistica.Ciro Angelillis · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
La sentenza ‘Giem' contro Italia, del 28 giugno 2018, della Corte europea dei diritti dell'uomo ha riconosciuto la compatibilità con i principi della convenzione europea della confisca urbanistica disposta con sentenza di proscioglimento per prescrizione del reato. Essa solo apparentemente pone fine ad un tormentato decennio nei rapporti tra Cedu e Giudice interno, in quanto le indicazioni fornite dalla Corte con riferimento alla tutela del terzo e ai presupposti di ‘proporzionalità' e ‘strumentalità' della confisca, evidenziano il rischio di possibili disarmonie nell'ambito del contesto normativo nazionale. Sommario: 1. Premessa - 2. Compatibilità della lottizzazione abusiva con l'art. …
Leggi di più… - 3. Lottizzazione abusiva, permesso in sanatoria, confisca dell’immobileAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 27 giugno 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/01/2005, n. 10037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10037 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 27/01/2005
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRILLO Carlo M. - Consigliere - N. 123
Dott. VANGELISTA Vittorio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Consigliere - N. 25636/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
- ON IO, nato a [...] il [...];
- CI MA TI, nata a [...] il [...];
- ON CO, nato a [...] il [...];
- ON VA, nata a [...] il [...];
- RO ER, nata a [...] il [...];
- ON LA, nata a [...] il [...];
- RI EV, nata a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 18/3/2004 emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Bari, quale giudice dell'esecuzione.
- Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Carlo M. Grillo;
- lette le conclusioni del P.G., con cui chiede il rigetto del ricorso;
la Corte rileva:
FATTO
Il 10/02/1999 il G.I.P. presso la Pretura Circondariale di Bari, in sede di giudizio abbreviato, assolveva tutti gli imputati (MA LE, legale rappresentante della Sud Fondi s.r.l., ed altri sette) dai reati edilizi ed urbanistici ad essi ascritti (tra cui quello di lottizzazione abusiva) con la formula "perché il fatto non costituisce reato", disponendo la confisca ed acquisizione al Comune di Bari "dei suoli e dell'intero complesso immobiliare di cui ai piani di lottizzazione n. 141/89 e n. 151/89"; detti immobili, nel corso del procedimento di primo grado, erano stati oggetto di sequestro preventivo poi revocato da questa Corte Suprema (con sentenza n. 3884 del 17/1/98). Con pronunzia 5/6/2000, la Corte di Appello di Bari modificava la formula assolutoria in quella "perché il fatto non sussiste", escludendo "la sussistenza e la operatività di qualunque vincolo di inedificabilità" sull'area in questione, revocando la disposta confisca.
La Corte di Cassazione, con sentenza 29/1/2001, annullava senza rinvio la sentenza d'appello, assolvendo gli imputati "perché il fatto non costituisce reato" e disponendo la confisca e l'acquisizione gratuita al patrimonio del Comune di Bari dei menzionati immobili.
In data 27/6/2001, dopo le relative trascrizioni immobiliari effettuate (in data 10/4 e 8/6/2001) sulla base della indicata decisione, il Comune si immetteva nel possesso di tutti i beni inclusi nel perimetro della lottizzazione-comparto n. 141/89, comprendente anche le unità abitative trasferite - con atto pubblico 3/4/98 -, trascritto e registrato anteriormente alla sentenza 29/1/2001 sopra indicata - a soggetti rimasti estranei al giudizio penale.
Costoro (gli odierni impugnanti) presentavano ricordo ex art. 665 c.p.p. al G.I.P. di Bari, quale giudice dell'esecuzione,
rivendicando, tra l'altro, l'estraneità al procedimento penale in questione e denunciando la lesione del loro diritto di proprietà sui singoli immobili, regolarmente ad essi trasferiti dalla Sud Fondi s.r.l.; in subordine sollevavano eccezione di incostituzionalità dell'art. 19 L. n. 47/1985. Il G.I.P. presso il Tribunale di Bari, con l'ordinanza indicata in premessa (del 18/3/2004), dichiarata l'irrilevanza della sollevata questione di legittimità costituzionale, riteneva inammissibile il ricorso sia perché la lottizzazione abusiva, negoziale o materiale, determina un'oggettiva pericolosità sociale del bene, sia perché, avendo chiesto anche la società alienante, ritenendosi evidentemente ancora proprietaria di essi, la revoca della confisca e la restituzione degli immobili, oggetto del contratto stipulato dagli istanti doveva intendersi l'acquisto di cosa futura, e quindi questi non avevano titolo per pretendere la restituzione degli immobili in questione.
Propongono ricorso NE ON, NC LI AT, NE AR, NE NA, ON ER, NE LA AR Eva, con un unico atto, chiedendo in via principale l'annullamento dell'impugnata ordinanza con rinvio ad altro giudice dell'esecuzione e, in via gradata, di voler ritenere non manifestamente infondata la proposta questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 L. n. 47/1985 per contrasto con gli artt. 3-27-42-97 Cost.. Con una prima doglianza i ricorrenti deducono la violazione degli artt. 665 e 666, comma 2, c.p.p. (in relazione all'art. 606, lett. 'c', c.p.p.) perché, innanzi tutto, la declaratoria di inammissibilità di un incidente di esecuzione è possibile solo in presenza di una richiesta manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge, ovvero quando costituisca mera riproposizione di richiesta già rigettata;
invece il G.I.P. ha ritenuto non utilizzabile nel caso di specie l'incidente di esecuzione perché le denunciate invalidità dovevano esser fatte valere con gli strumenti ordinari, senza tenere però presente che i ricorrenti, terzi in buona fede e titolari di diritti reali sui beni confiscati, non erano stati coinvolti nel procedimento penale per cui hanno avuto la possibilità di far sentire la propria voce solo in executivis. In secondo luogo, evidenziano i ricorrenti che il G.I.P. si è erroneamente ritenuto esonerato da qualsiasi interpretazione del titolo esecutivo sulla base della sentenza 2/4/2003 della Corte di Cassazione che afferma la "completezza" e la "irrevocabilità" del titolo, senza considerare però che detta statuizione ha valore solo in relazione agli ex imputati e non anche con riferimento ai terzi in buona fede, rimasti estranei al procedimento penale, che - come nel caso in esame - vantano diritti sui beni confiscati per aver trascritto i relativi atti di acquisto prima della formazione del titolo esecutivo (costituito dalla sentenza 29/1/2001 della Cassazione). Contestano, inoltre, i ricorrenti che ulteriore motivo di inammissibilità del ricorso risiederebbe nella tipologia dei contratti di vendita in questione, ritenuti dal G.I.P., a causa delle "numerosissime incombenze a carico della società venditrice", come contratti di vendita di cosa futura, sebbene oggetto di trasferimento siano porzioni immobiliari esattamente individuate nell'ambito del comprensorio Perotti, sia pure "al rustico" con l'onere per il venditore di completarle.
In definitiva, secondo i ricorrenti la sentenza della Cassazione che ha disposto la confisca dei suoli e dell'intero complesso immobiliare non ha inteso invalidare i titoli di acquisto dei terzi in buona fede;
inoltre il solo dispositivo della detta decisione, costituente il titolo per la confisca dei beni in questione e le relative trascrizioni nei registri immobiliari su istanza del Comune, non consentiva di individuare con esattezza i beni stessi ne' i titolari di essi, con conseguente invalidità ed inopponibilità a terzi delle menzionate trascrizioni, che avrebbero dovuto essere rifiutate dal Conservatore dei registri immobiliari ai sensi degli artt. 2657 e 2658 c.c. e 28 reg. esec., c.p.p.. Quindi l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza è richiesto: a) per omessa valutazione delle doglianze esposte dagli interessati con l'incidente di esecuzione;
b) per aver considerato i contratti da essi prodotti quali contratti di vendita di cosa futura, donde la carenza di titolo per ricorrere in executivis;
c) per omessa pronuncia in ordine alla dedotta illegittimità di trascrizione del solo dispositivo della sentenza 29/1/2001. Con una seconda doglianza i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 19 L. n. 47/1985, 240 c.p. e 27 Cost. (in relazione all'art. 606, lett. 'c', c.p.p.) per impossibilità di estendere la confisca agli immobili acquistati da terzi in buona fede, soggetti estranei cioè al fatto-reato in quanto esenti da qualsiasi responsabilità o colpa rispetto ai fatti oggetto dell' imputazione e che non abbiano tratto vantaggi o utilità dall'altrui attività criminosa;
invero il concetto di appartenenza, come affermato in giurisprudenza, costituisce un limite alla confisca, con riferimento sia al diritto di proprietà che ai diritti reali di godimento e di garanzia spettanti a soggetti giuridici diversi dall'imputato. Infine i ricorrenti ripropongono la questione della legittimità costituzionale dell'art. 19 L. n. 47/1955, ritenuta irrilevante dal G.I.P..
Innanzi tutto per contrasto con il principio della personalità della responsabilità penale, di cui all'art. 27 Cost., attesa la natura di sanzione amministrativa della confisca de qua, per cui dovrebbe sempre essere collegata a "condotte rimproverabili" che giustifichino la reazione dell'ordinamento, a meno di non voler configurare una ulteriore ipotesi di responsabilità oggettiva;
in secondo luogo per violazione del principio della funzione rieducativa della pena, sancito sempre dal menzionato art. 27; inoltre in relazione all'art. 3 Cost., per irragionevole analogo trattamento sanzionatorio di situazioni oggettivamente diverse, e cioè di chi abbia commesso il reato di lottizzazione e di chi invece sia esente da ogni "rimprovero"; infine per contrasto con i principi stabiliti dagli artt. 42 e 97 Cost., che tutelano la proprietà privata e il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa, giacché la confisca condurrebbe ad un arricchimento del patrimonio comunale, e cioè proprio del soggetto che avrebbe contribuito alla realizzazione del reato.
Con memoria depositata l'11/1/2005, il Comune di Bari chiede rigettarsi il ricorso perché infondato. Invero, evocando il costante orientamento giurisprudenziale sul punto, evidenzia che proprio la natura reale di questo tipo di confisca, ritenuta una sanzione amministrativa applicata dal giudice penale, ne consente l'irrogazione sul semplice accertamento dell'esistenza di una lottizzazione abusiva, a prescindere dall'individuazione dei soggetti titolari degli immobili e dalla sussistenza di singole responsabilità penali.
Per quanto concerne la regolarità delle trascrizioni effettuate a favore dell'amministrazione comunale, pone in risalto che esse hanno funzione meramente dichiarativa e mirano a risolvere eventuali conflitti tra aventi causa dallo stesso titolare, per cui non cagionano alcun pregiudizio ai diritti dei ricorrenti, nei confronti dei quali è destinato a prevalere l'acquisto coattivo del Comune:
l'effetto sanzionatorio ablatorio (estinzione del diritto reale del soggetto passivo e acquisizione dello stesso da parte del Comune), è collegato, infatti, alla irrevocabilità della sentenza che dispone la confisca e non alla trascrizione della stessa, che costituisce solo un adempimento consequenziale ed accessorio.
Infine si sottolinea la manifesta infondatezza delle proposte questioni di incostituzionalità, considerata la ratio della disciplina di questa speciale confisca, avente natura reale e non personale e tendente a scongiurare il pericolo di lesione della riserva pubblica di programmazione del territorio, potendo il terzo estraneo ottenere tutela in altra sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Innanzi tutto, contrariamente a quanto si assume nell'impugnato provvedimento, ritiene il Collegio corretta, e quindi ammissibile, la proposizione dell'incidente di esecuzione da parte degli odierni ricorrenti.
Questa Corte, infatti, ha affermato (Sez. 1^, 16 maggio 2000, Campione) che l'irrevocabilità della sentenza con la quale sia stata disposta la confisca di una cosa non è di ostacolo a che un soggetto rimasto estraneo al procedimento penale conclusosi con detta sentenza, assumendo di essere titolare di diritti sulla cosa confiscata, ne chieda la restituzione con istanza rivolta al giudice dell'esecuzione, competente ai sensi dell'art. 676 c.p.p.. Del resto, se è vero che "l'incidente di esecuzione non è utilizzabile per sollevare invalidità che potevano - e dovevano - farsi valere con gli strumenti ordinari nella fase cognitiva invece dei mezzi di impugnazione tassativamente previsti" come affermato dalla costante giurisprudenza richiamata dal G.I.P. di Bari, è altresì vero che l'unico strumento di cui possono avvalersi i terzi estranei al fatto-reato, titolari di diritti reali sui beni oggetto di confisca, che non hanno avuto l'opportunità di prendere parte al procedimento penale principale, è quello dell'incidente di esecuzione.
Neppure condivide il Collegio l'ulteriore motivo addotto dal G.I.P. di Bari per sostenere l'inammissibilità dell'incidente di esecuzione, e cioè la mancata legittimazione dei ricorrenti, per avere essi stipulato con l'alienante solo contratti di vendita di cosa futura, quindi con mero effetto obbligatorio, "attese le numerosissime incombenze a carico della società venditrice" e considerato che anche detta società aveva richiesto giudizialmente la restituzione degli immobili confiscati.
Tale affermazione, infatti, appare apodittica, non supportata da adeguata motivazione, ne' da una attenta disamina dei contratti, ne' da altri elementi probatori, sicché non può escludersi, come peraltro è prassi abbastanza diffusa nel campo della vendita di nuove costruzioni, il trasferimento dell'appartamento "al rustico", con contemporanea assunzione da parte della ditta costruttrice venditrice dell'obbligo di completare i lavori con determinate modalità e secondo i desiderata dell'acquirente (appalto). Quanto poi alla circostanza che anche la società costruttrice ha chiesto nel caso di specie, la restituzione dei medesimi immobili confiscati non sposta la questione perché non disposta la legittimazione del venditore, piuttosto che degli acquirenti, a proporre incidente di esecuzione.
Dopo tale doverosa premessa in ordine alla ammissibilità del detto..... mezzo processuale, non v' è dubbio, quanto all'individuazione dell'oggetto di esso, come ricorda il G.I.P., che il ricorso ex artt. 665 e segg. c.p.p. non possa invadere la sfera dei mezzi di impugnazione, dovendo rimanere circoscritto all'esame di questioni attinenti all'esistenza, eseguibilità, portata e regolarità formale del titolo esecutivo, che è evidentemente il provvedimento giudiziale e non il fatto-reato con esso acclamato. Occorre, dunque, esaminare la sentenza di questa Corte Suprema 29/1/2001 e valutare se tale titolo esecutivo di cui non è contestata l'esistenza, la regolarità formale e l'eseguibilità sia abbisognevole di interpretazione al fine di individuarne l'esatta portata.
Ebbene, in proposito il Collegio condivide l'opinione del G.I.P., ritenendo chiarissima ed inequivoca la sentenza, che dispone - a norma dell'art. 19 L. n. 47/1985 - la confisca e l'acquisizione gratuita al patrimonio del Comune di Bari "dei suoli abusivamente lottizzati e dell'intero complesso immobiliare di cui ai piani di lottizzazione nn. 141 e 151 del 1989", richiamando la costante giurisprudenza di legittimità sulla obbligatorietà dell'adozione del provvedimento "per il giudice che accerti la sussistenza di una lottizzazione abusiva, anche indipendentemente da una pronuncia di condanna".
Pertanto, essendo affatto chiara, non può essere posta in discussione in executivis la portata della sentenza de qua coerente con l'orientamento giurisprudenziale che ritiene la confisca di cui all'art. 19 L. n. 47/1985 una sanzione amministrativa obbligatoria, irrogata dal giudice penale in funzione di supplenza rispetto alla pubblica amministrazione, connessa alla oggettiva illiceità della cosa, da colpire perciò presso chiunque la detenga a qualsiasi titolo, e quindi anche presso terzi i quali, se estranei al reato ed acquirenti in buona fede, possono far valere i loro diritti in sede civile.
Non è quindi condivisibile il ricorso nella parte in cui afferma che la Cassazione, con la sentenza 29/1/2001, non ha inteso invalidare i titoli di acquisto dei terzi in buona fede;
così argomentando, invero, si finirebbe col restringere immotivatamente - ad avviso del Collegio - la portata della decisione, ritenendola riferita solo agli immobili facenti capo a persone (fisiche o giuridiche) a qualunque titolo coinvolte nella vicenda processuale e che, pertanto, hanno avuto modo nell'ambito della stessa di difendere i propri diritti. Il dictum della sentenza non autorizza invece tale interpretazione proprio perché, nella breve motivazione sul punto, richiama espressamente una serie di decisioni di questa Corte (alle quali si fa rinvio) che, riconosciuta alla confisca de qua la natura (sopra indicata) di sanzione amministrativa irrogata dal giudice penale sulla base dell'accertata effettiva esistenza di una lottizzazione abusiva, a prescindere da una condanna, la ritiene applicabile alla res indipendentemente dal titolare della stessa, tranne che risulti adottato un provvedimento amministrativo in senso contrario o che vi sia stata assoluzione per insussistenza del reato.
In questa direzione, peraltro, vanno anche le pronunzie di legittimità successive a quelle menzionate dal G.I.P. (ex plurimis:
Sez. 3^, 24 febbraio 1999, Iaccangeli;
8 dicembre 2000, Petracchi;
7 luglio 2004, Bennici;
7 luglio 2004, Lazzara).
Passando ad altra problematica connessa, evidenziata dai ricorrenti, il Collegio ribadisce - sulla base delle esposte argomentazioni - che quindi la confisca conseguente alla lottizzazione è cosa ben diversa dalla misura di sicurezza patrimoniale di cui all'art. 240, secondo comma, c.p., ne' può includersi tra quelle di cui al primo comma della stessa norma "in quanto la disciplina non si concilia con l'obbligatorietà della sanzione in esame, con la possibilità di irrogazione indipendentemente da una sentenza di condanna nonché con la destinazione dei terreni al patrimonio comunale invece che a quello statale e con l'impossibilità di estenderla ai non proprietari che non siano parti nel processo" (così la sentenza Iaccangeli sopra citata)".
Dal distinguo che precede discende la manifesta infondatezza di parte delle questioni di incostituzionalità proposte giacché esse non tengono nella giusta considerazione che le pronunzie della Consulta (ed anche quelle della Cassazione civile) menzionate dai ricorrenti si riferiscono alla confisca prevista dall'art. 240 c.p. ovvero dall'art. 301 D.P.R. n. 43/1973 e succ. mod., qualificata comunque come misura di sicurezza patrimoniale, e non alla particolare confisca, sanzione amministrativa irrogata dal giudice penale in funzione di supplenza della P.A., conseguenza della accertata lottizzazione abusiva.
Perciò si ritiene insussistente il denunciato contrasto con l'art. 27 Cost., perché tale norma si riferisce alla responsabilità
penale, mentre si è detto che l'art. 19 L. n. 47/1985 (ora art. 44 D.P.R. n. 380/2001) pacificamente trova applicazione anche in caso di assoluzione e quindi prescinde dall'affermazione di una responsabilità penale;
neppure è evocabile il menzionato art. 27 (comma secondo) per violazione del principio della funzione rieducativa della pena, perché, lo si ripete, nella fattispecie in esame non può parlarsi ne' di "pena" ne' di "condannato". È vero che l'art. 3 L. n. 689/1981 ha introdotto anche per le violazioni amministrative il riferimento all'elemento soggettivo, e quindi sostanzialmente alla "rimproverabilità" della condotta, ma tale norma, oltre ad essere temperata nella portata dal successivo art. 12, non vanta alcuno specifico appiglio costituzionale. Così non ravvisa il Collegio alcun contrasto dell'art. 19 in questione con l'art. 3 Cost., in quanto chi ha commesso il reato di lottizzazione abusiva è soggetto non solo alla confisca del bene (come chi non l'ha commesso), ma anche all'irrogazione della sanzione penale, per cui non può parlarsi di analogo trattamento sanzionatorio di situazioni oggettivamente diverse. La prospettata violazione del principio che tutela la proprietà privata (art. 42 Cost.) non si ravvisa, tenuto conto della riconosciuta funzione sociale della proprietà e dell'esigenza primaria di tutela e salvaguardia del territorio cosicché, nel contrasto tra interesse collettivo ed interesse privato, e quindi tra diritti della collettività e del privato (del pari costituzionalmente garantiti), è ovvio che debbano prevalere i primi.
Infine è poco chiaro il prospettato profilo di incostituzionalità dell'art. 19 in esame con riferimento all'art. 97 Cost., che tutela il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione; peraltro i ricorrenti mostrano di confondere l'ente locale, al quale finiscono ex lege i beni immobili confiscati nel caso di lottizzazione abusiva, con le persone fisiche degli amministratori comunali, talvolta anch'essi penalmente responsabili della contravvenzione in questione.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 dicembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2005