Sentenza 7 gennaio 2016
Massime • 2
I reati previsti dagli articoli 473 e 474 cod. pen. tutelano la pubblica fede con riferimento ai segni distintivi di un determinato prodotto ed hanno come presupposto l'attività fraudolenta del soggetto, esplicatasi mediante alterazione o contraffazione di marchi, etichette o sigilli originali, sicchè, in tale contesto normativo, il riutilizzo, dopo la scadenza della relativa licenza, di un'etichetta o di un marchio vero su un prodotto non originale rientra nel concetto di contraffazione.
Integra il reato di cui all'art. 473 cod. pen. la contraffazione o l'alterazione di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali che siano tali da ingenerare confusione nei consumatori e da nuocere al generale affidamento, mentre ricorre il reato previsto dall'art. 127, comma primo, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 nel caso in cui l'abusiva utilizzazione di un prodotto leda solo lo specifico interesse patrimoniale di chi lo ha brevettato, in quanto il bene protetto dal primo reato è la fede pubblica laddove quello tutelato dal secondo è il patrimonio. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva ricondotto alla fattispecie prevista dall'art. 473 cod. pen. l'uso illegittimo di un marchio successivamente alla scadenza della licenza).
Commentario • 1
- 1. Tribunale di Nola - 781/21 - GM Raffaele Muzzica - Falso - AssoluzioneAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 22 febbraio 2022
Tribunale Nola, 21/05/2020, (ud. 21/05/2020, dep. 21/05/2020), n.781 Giudice: Raffaele Muzzica Reato: 81 co. 2, 473 co. 1 - 2,474 ter c.p. Esito: Assoluzione REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA SEZIONE PENALE Il Giudice monocratico del Tribunale, dott. Raffaele Muzzica, alla pubblica udienza del 21/5/2020 ha pronunciato la seguente SENTENZA (con redazione contestuale dei motivi) nei confronti di: 1) Mu.Al., nato (...), residente ed elettivamente domiciliato in Casalnuovo di Napoli alla Via (...) - libero, presente Difeso di fiducia dall'avv. Al.Va. IMPUTATO a) Del delitto p.p. dagli artt. 81 co. 2, 473 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/01/2016, n. 22503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22503 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2016 |
Testo completo
22503/ 1 6 DEPORTATA IN CANCELLERIA addi ༢༼༡༼027 MAG 2 016 REPUBBLICA ITALIANA IL FUNZIONARIO CUDIZIARIO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Carmela Lanzuise LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 07/01/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N.27 Dott. MAURIZIO FUMO Dott. FRANCESCA MORELLI - Consigliere - REGISTRO GENERALE - Rel. Consigliere N. 19069/2015 Dott. GRAZIA MICCOLI Dott. ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI - Consigliere - Dott. FERDINANDO LIGNOLA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NI NI N. IL 14/09/1973 avverso la sentenza n. 4924/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del 17/11/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/01/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA MICCOLI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Francesca LOY, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Per l'imputato, l'avv. Alessandro Spinella, in sostituzione dell'avv. Alberto SIRANI, ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 17 novembre 2014, in parziale riforma della pronunzia di primo grado emessa dal Tribunale di Vigevano: - ha assolto ON NI dal reato di cui all'art. 473 cod. pen. per le condotte relative alla merce sequestrata in data 2 ottobre 2002 in Bovisio Masciago e in Pogliano nei confronti della Linea 3 s.n.c. di AN & C. perché il fatto non sussiste, revocando le relative statuizioni civili;
Iha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in relazione alla merce sequestrata in data 28 ottobre 2002 in Milano nei confronti di Calmarini 2 s.r.l., essendo le relative condotte estinte per prescrizione maturata anteriormente alla sentenza di primo grado, e, quindi, ha revocato le relative statuizioni civili;
- ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in relazione alla merce sequestrata in data 2 ottobre 2002 in Gravellona Lomellina nei confronti di Master s.r.l., confermando le relative statuizioni civili in favore della Fiorucci Design Office s.r.l.
2. Con atto sottoscritto dal difensore, ha proposto ricorso l'imputato.
2.1. Con il primo motivo viene dedotta violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto di cui all'art. 473 cod. pen. Il ricorrente contesta quanto ritenuto dalla Corte territoriale in ordine alla configurabilità della fattispecie di cui all'art. 473 cod. pen. nell'ipotesi di un prodotto genuino qualora lo stesso sia realizzato oltre il termine previsto dalla licenza rilasciata dalla società titolare del marchio. Secondo la Corte territoriale, infatti, l'ipotesi delittuosa si verificherebbe nelle seguenti ipotesi: - in caso di protrarsi della produzione dopo la cessazione del contratto di licenza;
in caso di - produzione extra-quota in costanza di contratto di licenza;
in caso di vendita oltre i tempi consentiti di quanto prodotto in costanza di licenza. Sostiene invece il ricorrente che la condotta di contraffazione non può essere confusa con la mera riproduzione del marchio dopo la scadenza della licenza. Conclude quindi sostenendo che: solo la condotta di contraffazione o alterazione (ovvero di utilizzazione di marchi da altri contraffatti o alterati) è punita dall'art. 473 cod. pen.; solo nel 2005 l'art. 127 del Codice della Proprietà Industriale (D.lgs 30 del 2005) ha previsto come reato la condotta di chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente, introduce nello Stato oggetti in violazione di un titolo di proprietà industriale valido ai sensi delle norme dello stesso codice;
prima di tale norma le condotte diverse dalla contraffazione o alterazione (sebbene non del marchio, ma del solo brevetto) erano punite ex art. 88 R.D. 1127 del 1939, peraltro depenalizzato dall'articolo 20 della legge n. 70 del 1989; la condotta di violazione del 2 contratto di licenza da parte del licenziatario, cui si contesti -come nel caso in esame- di aver continuato a produrre merce appartenente alle linee Fiorucci e con detto marchio oltre il termine di scadenza del contratto, non può in alcun modo integrare il delitto di cui all'art. 473 cod. pen., ma semmai il diverso delitto introdotto dall'art. 127 del D.lgs n. 30 del 2005; la condotta contestata all'imputato, essendosi consumata non oltre l'ottobre 2002, non era prevista dalla legge come reato.
2.2. Con un secondo motivo vengono denunziati violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla mancata declaratoria di prescrizione del reato in data antecedente la pronunzia di primo grado. Il ricorrente sostiene che alla data del 18 marzo 2010 (data della pronuncia della sentenza di primo grado) era già prescritto il reato, giacché il termine deve ritenersi decorso dal 18 luglio 2002, data dell'ultima fattura di vendita emessa dalla società MASTER in relazione a prodotti con marchio FIORUCCI. Sarebbe invece illogica e contraddittoria la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui deduce la circostanza che, alla data del sequestro, fosse ancora in corso la condotta materiale del reato contestato dal mero elemento fattuale che, nel momento del sequestro, fossero in corso lavorazioni in azienda, giacché tali lavorazioni concernevano prodotti del tutto diversi. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato nei termini qui di seguito indicati. giurisprudenza richiamata dal1. In relazione al primo motivo, condivide questo Collegio ricorrente, secondo la quale l'uso illegittimo di un brevetto non integra gli estremi del reato di cui all'art. 473 cod. pen. ma quello di cui all'art. 88 R.D. n. 1127 del 1934 (c.d. frode brevettuale), successivamente depenalizzato ad opera dell'art. 20 L. n. 70 del 1989 - il quale sanziona la condotta di colui che, ancorché non responsabile della falsificazione di marchi e brevetti, si attivi in vario modo per commerciare prodotti in violazione del diritto di esclusiva applicabile nella specie "ratione temporis", essendo stato ulteriormente modificato dall'art. 127 D.Lgs. n. 30 del 2005 che ha reintrodotto l'ipotesi delittuosa (Sez. 5, n. 11556 del 28/02/2007, Carissimi, Rv. 236921). Si legge nella pronunzia appena richiamata che già la dottrina tradizionale ha avvertito che i "brevetti" di cui all'art. 473 c.p., comma 2, sono "gli attestati coi quali è concessa la privativa industriale" a norma della legge che tutela i segni distintivi delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali. I brevetti medesimi "non sono contrassegni, ma documenti pubblici", talché, in presenza del disposto di cui all'art. 473 c.p., mentre in tale norma vanno sussunte le condotte di contraffazione o alterazione dei documenti predetti, le eventuali falsità ideologiche restano punite dalle norme sul falso documentale. La riprova della validità di tale assunto è data dalla norma di cui all'art. 474 c.p. in forza della quale è punita l'introduzione nel territorio dello Stato per farne commercio, la detenzione per vendere e la messa in vendita o in circolazione di "opere dell'ingegno o prodotti industriali, con marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati". Infatti, se la norma di cui 3 all'art. 473 c.p., comma 2, fosse diretta a punire anche la mera riproduzione di un manufatto oggetto di brevetto, senza contraffazione o alterazione di marchi o segni distintivi, realizzato semplicemente come "indebito sfruttamento del modello, di altro oggetto dello stesso tipo, conformazione e caratteristica funzionale, capace di rendere confondibile l'oggetto contraffatto con quello la cui originalità risulta tutelata mediante in brevetto" (così come ritenuto, invece, da Sez. 5, sent. n. 4084 del 1994), l'art. 474 c.p. avrebbe previsto come condotta punibile anche quella riferita al prodotto che, pur privo di marchio o segni contraffatti o alterati, fosse stato realizzato in frode al brevetto per invenzione o per disegno o modello industriale. Ma l'assenza dell'inserimento di tale condotta nella norma incriminatrice trova una sua giustificazione proprio nell'oggetto giuridico dei reati di cui agli artt. 473 e 474 c.p., costituito dalla fede pubblica. L'assenza di contraffazione o alterazione di marchi o segni distintivi, poi, rende applicabile l'art. 517 c.p., piuttosto che l'art. 474 c.p., allorquando il prodotto presenti nome, marchio o segno distintivo atto ad indurre in inganno il compratore, mentre in mancanza anche di tali segni mendaci l'unica norma applicabile alla produzione in frode al brevetto è proprio quella indicata dal ricorrente e che punisce la frode brevettale>>. Peraltro, questa Sezione ha avuto modo di chiarire anche che integra il reato di cui all'art. 473 cod. pen. la contraffazione o l'alterazione di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali che siano tali da ingenerare confusione nei consumatori e da nuocere al generale affidamento, mentre ricorre il reato previsto dall'art. 127, comma primo, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 nel caso in cui l'abusiva utilizzazione di un prodotto leda solo lo specifico interesse patrimoniale di chi lo ha brevettato, in quanto il bene protetto dal primo reato è la fede pubblica e quello tutelato dal secondo è il patrimonio e, dunque, una sfera di interessi esclusivamente privati, come è comprovato dalla procedibilità a querela di parte. (Nel caso di specie, è stata ritenuta la configurabilità del reato di cui all'art. 127, comma primo, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 in relazione alla contraffazione o alterazione di un brevetto europeo concernente opere industriali)>> (Sez. 5, n. 37553 del 15/07/2008, P.M. in proc. Pedrollo, Rv. 241642).
2. Fatte le puntualizzazioni in diritto sopra riportate, va rilevato tuttavia che nel caso in esame, così come si desume dalla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, "non tutti i capi sono stati riconosciuti come conformi ai modelli Fiorucci. Il riferimento è ai capi non appartenenti alla linea Fiorucci, vale a dire non corrispondenti ai modelli Fiorucci, ai quali era stata tuttavia applicata l'etichetta del noto marchio, e a quelli non corrispondenti ai modelli Fiorucci, ma realizzati con tessuti e disegni Fiorucci". E' del tutto evidente, allora, che per tali capi non può affermarsi che si tratta di quelli per i quali sino a qualche tempo prima l'imputato era stato autorizzato alla produzione. E' chiaro, invece, che la produzione dei suddetti capi realizzi una condotta di contraffazione o alterazione relativa al marchio Fiorucci, giacché non si tratta solo di sfruttamento economico del marchio dopo la revoca della licenza di utilizzazione. E in proposito va ricordato che i reati previsti dagli articoli 473 e 474 cod. pen. tutelano la 4 pubblica fede con riferimento ai segni distintivi di un determinato prodotto ed hanno come presupposto l'attività fraudolenta del soggetto, esplicatasi mediante alterazione 0 contraffazione di marchi, etichette o sigilli originali, sicché, in tale contesto normativo, il riutilizzo di un'etichetta o di un marchio vero su un prodotto non originale rientra nel concetto di contraffazione (Sez. 5, n. 6347 del 16/01/2014, Di Schiavi, Rv. 258468; Sez. 5, n. 918 del 14/05/1969, Angiolini, Rv. 112504).
3. Fondato è il secondo motivo proposto nell'interesse del ricorrente, dovendo in effetti censurarsi la motivazione della sentenza impugnata in relazione alla mancata declaratoria di prescrizione in data antecedente la pronunzia di primo grado in ordine alle condotte riguardanti la merce sequestrata presso la MASTER s.r.l. Non vi sono, infatti, elementi per sostenere che alla data del 18 marzo 2010 (data della pronuncia della sentenza di primo grado) non fosse già decorso il termine di prescrizione del reato. Sul punto la Corte territoriale si è limitata ad affermare che l'attività "di produzione certamente" era "ancora in corso all'atto del sequestro, avvenuto il 2.10.2002". E a comprova di ciò ha evidenziato che "l'operante IO AN ES ha riferito a dibattimento che, all'atto del sequestro eseguito presso Master srl, all'interno del magazzino c'erano numerosissime postazioni di lavoro con macchine da cucire....e c'erano moltissimi capi di abbigliamento, alcuni già finiti, altri in lavorazione...". Ha quindi continuato affermando che "la testimonianza anzidetta, se coordinata con il rinvenimento di astucci, sacchetti, cartoni e di moltissime etichette sfuse destinati al confezionamento di capi d'abbigliamento, gli uni e le altre relativi al marchio Fiorucci, prova che proprio la produzione incriminata, a dispetto dei diversi assunti difensivi, era in corso e destinata a proseguire in futuro". Come è evidente, la motivazione appare carente in ordine alla specifica circostanza che alla data del sequestro si stessero producendo capi "contraffatti” con il marchio Fiorucci. Allora, unico dato oggettivo cui ancorare la data di consumazione del reato è in effetti quello indicato dal ricorrente ovvero quello della data (18 luglio 2002) dell'ultima fattura di vendita emessa dalla società MASTER in relazione a prodotti con marchio Fiorucci. A tutto ciò consegue che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, essendo il termine di prescrizione maturato anteriormente alla data della pronunzia di primo grado.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata essendo il termine di prescrizione maturato anteriormente alla sentenza di primo grado. Così deciso in Roma, 7 gennaio 2016 Il consigliere estensore Il Presidente Grazia Miccol Maurizio FUMO еди نه