Sentenza 27 febbraio 1998
Massime • 1
Nel caso di lesioni gravi o gravissime riportate dal lavoratore subordinato nel corso della prestazione lavorativa, la possibilità di violazione di norme antinfortunistiche è "in re ipsa" e comporta di conseguenza l'obbligo di referto di cui all'art. 365 cod. pen. per il sanitario che intervenga a prestare la propria assistenza, senza che lo stesso debba accertare se e quale violazione si sia in concreto verificata. Quanto all'elemento soggettivo del reato, esso potrà escludersi solo quando l'agente abbia la certezza piena della inesistenza di qualunque possibilità di violazione di norme antinfortunistiche.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/02/1998, n. 5949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5949 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. GI D'Asaro Presidente del 27.02.1998
1. Dott. Luciano Di Noto Consigliere SENTENZA
2. " Eugenio Amari " N.258
3. " Francesco Serpico " REGISTRO GENERALE
4. " Arturo Cortese " N.37332/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Mantova nei confronti di Frigeri Raffaele, n. 16.05.1950
avverso la sentenza emessa il giorno 13.06.1997 dal Pretore circondariale di Mantova, Sezione distaccata di Castiglione delle Stiviere;
Visti gli atti, la sentenza denunziata, e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere dr. Arturo Cortese;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Eduardo Scardaccione, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
FATTO
Con sentenza emessa il giorno 03.06.1997 il Pretore circondariale di Mantova, Sezione distaccata di Castiglione Stiviere, assolveva Frigeri Raffaele, perché il fatto non costituisce reato. dal delitto di cui agli artt. 365 e 81 cpv. cp., per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, omesso di riferire all'Autorità Giudiziaria o alla Polizia Giudiziaria l'esistenza di reati di lesioni colpose gravi o gravissime a seguito di infortuni sul lavoro (art. 590, commi 2 e 3, cp.): delitti procedibili d'ufficio della cui possibile sussistenza veniva a conoscenza, nell'esercizio della professione sanitaria quale medico di base del servizio sanitario nazionale, visitando i pazienti ET MA, IN AN, SI MO, AI BE, NI GI e TT IO (capi 4, 5, 6, 7 e 8 dell'imputazione), e prognosticando loro una malattia o comunque un'incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore a 40 giorni o una invalidità permanente penalmente rilevante. Rilevava il Pretore che nel caso di lesioni personali derivanti da infortunio sul lavoro la perseguibilità d'ufficio del delitto è legata non solo al dato matematico del superamento della durata della malattia oltre il 40^ giorno (nè al semplice fatto che l'infortunio si sia verificato in ambiente di lavoro), bensì al verificarsi di una ulteriore condizione rappresentata dalla violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni da parte di terze persone. E, se è vero che in tali casi il sanitario non può escludere mai, con assoluta certezza, una procedibilità che non è sicuramente certa ne' probabile ma pur sempre possibile, tuttavia nei casi di specie, secondo il Pretore, la violazione commessa dall'imputato non potrebbe essergli imputata a titolo di dolo ma esclusivamente a titolo di colpa, in quanto, pur non potendo escludersi in via assoluta una residuale responsabilità del datore di lavoro per non aver vigilato sull'effettiva esecuzione delle operazioni lavorative o sull'uso dei mezzi individuali di protezione, l'evento descritto dal paziente, nei termini di una sua esclusiva disattenzione, appariva al sanitario come accidentale, Ricorre il Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Mantova per erronea applicazione della legge penale, deducendo che l'ipotesi assolutoria sostenuta in sentenza cozza col principio - affermato da Cass. 4-3-1997, Gasapini - che non è consentito al medico, quando risulti (come nella specie) che l'ambiente in cui hanno avuto genesi lesioni personali gravi sia quello ove venga prestata, da parte del soggetto, attività lavorativa subordinata, valutare se il fatto lesivo sia da mettere o non in relazione all'avvenuta violazione, da parte del datore di lavoro, di norme concernenti la prevenzione degli infortuni sul lavoro, posto che l'attività nel corso della quale le lesioni stesse si sono verificate è, di per sè, tale da rendere possibile la configurabilità del delitto di cui all'art. 590, ultimo comma, cp., sussistendo altresì le condizioni di cui ai commi 3 e 4 della medesima norma.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Va, invero, sottolineato che l'obbligo di referto di cui all'art. 365 cp. scatta in presenza della sola "possibilità" di un delitto perseguibile d'ufficio e che l'aggravante della violazione delle norme antifortunistiche di cui all'ultimo comma dell'art. 590 cp. sussiste per l'inosservanza non solo delle disposizioni contenenti prescrizioni specifiche in materia ma anche di tutte quelle che direttamente o indirettamente perseguano il fine di evitare incidenti sul lavoro e garantire la sicurezza del lavoro (Cass. n. 4477 ud. 14-12-1981), ivi compreso il precetto generale dell'art. 2087 cc., che impone all'imprenditore l'adozione di ogni misura che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sia necessaria a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori (v., fra le altre, Cass. n. 5114 Ud. 17-4-1996; 3226 ud. 2-2-1990). Ne consegue che, nel caso di lesioni gravi o gravissime riportate dal lavoratore subordinato nel corso della prestazione lavorativa. la possibilità di violazione di norme antinfortunistiche e, quindi, di un delitto perseguibile d'ufficio, è in re ipsa e comporta, per il sanitario che intervenga a prestare la propria assistenza od opera, l'obbligo di referto di cui all'art. 365 cp., senza che lo stesso debba in concreto accertare se e quale violazione si sia in concreto realizzata (conf. Cass. n. 223 ud. 4-3-1997). Nella fattispecie delittuosa così correttamente ricostruita l'elemento soggettivo del reato potrà escludersi solo quando l'agente abbia la certezza piena della inesistenza del delitto denunciando e, cioè, dell'inesistenza di qualunque possibilità di violazione di norme antinfortunistiche. In mancanza di tale certezza, per la consapevolezza di una pur piccola e residua possibilità in tal senso, non può dunque parlarsi di semplice colposità nell'omissione del referto. Ciò vale all'evidenza per l'ipotesi di mera attribuzione dell'infortunio alla propria esclusiva disattenzione, fatta dal paziente in sede di descrizione di eventi che, nella loro oggettiva dinamica, lasciano chiaramente aperta, indipendentemente da quell'attribuzione, una residua possibilità di responsabilità datoriale. Che questo sia il caso dei fatti di cui al presente giudizio è espressamente riconosciuto dallo stesso Pretore, che, dopo aver sinteticamente indicato le modalità dei singoli infortuni, fa specifico riferimento alla possibile violazione degli obblighi di vigilanza.
L'impugnata sentenza deve, pertanto, essere annullata limitatamente al proscioglimento dell'imputato dai reali di cui ai capi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'imputazione, con rinvio (ex ult. comma art. 569 cpp.) alla Corte d'appello di Brescia, che procederà al giudizio alla stregua dei principi suesposti.
P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e 623 c.p.p., annulla l'impugnata sentenza limitatamente al proscioglimento dell'imputato dai reati di cui ai capi 3, 4, 5, 6, 7 e 8
dell'imputazione e rinvia per il giudizio alla Corte d'appello, di Brescia.
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 1998