CASS
Sentenza 7 febbraio 2023
Sentenza 7 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/02/2023, n. 5263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5263 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da NA LU, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 26/7/2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Franca Zacco, che ha concluso chiedendo di annullare il provvedimento impugnato limitatamente alla durata e alla compatibilità dello stesso con l'attività lavorativa, con rinvio al Tribunale di Latina per nuovo esame, dichiarando il ricorso inammissibile nel resto. Penale Sent. Sez. 3 Num. 5263 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: LIBERATI GIOVANNI Data Udienza: 26/01/2023 . RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 26 luglio 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina ha convalidato il provvedimento del Questore di Latina del 22 luglio 2022, con cui era stato imposto a LU NA il divieto di accedere per cinque anni all'interno degli stadi e di tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale dove si disputano incontri di calcio a qualsiasi livello agonistico, amichevoli e per finalità benefiche, calendarizzati e pubblicizzati, nonché l'obbligo di presentazione, per uguale periodo, presso la Stazione Carabinieri di Monte San IO quindici minuti dopo l'inizio del primo tempo e quindici minuti dopo l'inizio del secondo tempo in occasione degli incontri di calcio, amichevoli e ufficiali, in territorio nazionale o all'estero, della squadra U.S. Monte San IO. 2. Avverso tale ordinanza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge penale e vizio di motivazione del provvedimento impugnato con riferimento alla valutazione indiziaria del fumus commissi delicti. Il Giudice per le indagini preliminari, nel convalidare il provvedimento del Questore, non avrebbe valutato rilevanti elementi a discarico, costituiti: dal comunicato ufficiale del giudice sportivo - da cui non risultavano episodi di scontri tra tifoserie né episodi di violenza di tifosi nei confronti dei calciatori in occasione della manifestazione sportiva nel corso della quale il sottoposto avrebbe posto in essere atti di violenza -; dalle sommarie informazioni testimoniali rese da LI IZ - il quale aveva dichiarato di avere appreso della lite tra due giocatori avvenuta in occasione della manifestazione, escludendo il coinvolgimento di terze persone, e precisando di non aver assistito a episodi di violenza o resistenza nei confronti dei Carabinieri ivi presenti -; dalle sommarie informazioni testimoniali di RA RI, valorizzate dal giudice solo nella parte in cui si prestavano a una interpretazione a carico del ricorrente, e non laddove confermavano che questi non aveva avuto alcun contatto con i calciatori delle due squadre, non essendo mai entrato nell'area tecnica dell'impianto. 2.2. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge penale e vizio di motivazione con riferimento alla mancata verifica da parte del Giudice per le indagini preliminari della sussistenza della scriminante - richiamata in sede di memoria difensiva - di cui agli artt. 393 bis cod. pen. e 4 d.lgt. 288/1944, la quale avrebbe dovuto essere presa in considerazione nel caso di specie, avendo i Carabinieri di Monte San IO fermato il ricorrente del tutto immotivatamente, perché in assenza di condotte che giustificassero tale intervento. 2.3. Con il terzo motivo ha denunciato violazione di legge - con riferimento all'art. 6, commi 1 e 2, I. 401/1989 - e vizio di motivazione, non avendo il Giu ice 2 fornito in sede di convalida alcuna motivazione circa la congruità della durata della misura, fissata dal Questore in cinque anni. 2.4. Con il quarto motivo ha lamentato violazione di legge - con riferimento ai commi 1 e 2 dell'art. 6, I. 401/1989, così come modificati con la I. 377/2001 - e ulteriore vizio di motivazione, poiché il Giudice per le indagini preliminari non avrebbe verificato la compatibilità della misura applicata al ricorrente con l'attività lavorativa da quest'ultimo svolta, e ciò nonostante fosse stato espressamente sollecitato in tal senso con memoria difensiva. 3. Il Procuratore Generale ha concluso per l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata limitatamente alla durata della misura, fissata nel massimo, e alla compatibilità della stessa con l'attività lavorativa svolta dal ricorrente, richiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel resto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato con riguardo al quarto e ultimo motivo, mentre è infondato nel resto. 2. Il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente ha contestato la valutazione degli elementi indiziari a disposizione del Giudice, è manifestamente infondato, perché volto a sollecitare una rivalutazione sul piano del merito di elementi adeguatamente considerati in sede di convalida. Come sottolineato dal Procuratore Generale, ai fini dell'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 6, I. 401/1989, è sufficiente la sussistenza, a carico del soggetto destinatario, di un fumus di attribuibilità di condotte di partecipazione a episodi di violenza in occasione di manifestazioni sportive. Nel caso in esame l'ordinanza di convalida ha adeguatamente dato conto della sussistenza di tale presupposto a carico del ricorrente, alla luce della condotta - connotata da violenza e minaccia - dal medesimo tenuta in occasione di un incontro di calcio presso lo stadio "Aldo Moro" di Monte San IO, come emerge dalla descrizione contenutane nella comunicazione di notizia di reato redatta dalla Stazione dei Carabinieri di Monte San IO e nella allegata annotazione di servizio del 24 aprile 2022 (dalla quale, secondo quanto riportato nel provvedimento impugnato, risulta che il ricorrente, il 24 aprile 2022, in occasione dell'incontro di calcio tra le squadre Monte San IO e Ceccano, aggredì all'interno dell'area riservata a giocatori e accompagnatori, un calciatore della squadra del Ceccano, oppose resistenza ai Carabinieri intervenuti per ripristinare l'ordine, pronunciando nei loro confronti frasi minacciose, e minacciò ulteriormente il medesimo giocatore del Ceccano, mentre si allontanava in automobile 3 dall'impianto sportivo). A fronte di una ricostruzione dei fatti analitica, compiuta dal giudice della convalida sulla base della comunicazione di notizia di reato dei Carabinieri, e supportata da elementi di riscontro - quale il comportamento tenuto dal NA una volta guadagnata l'uscita dallo stadio, e il contenuto delle sommarie informazioni testimoniali rese da RA RI -, la contestazione con cui il ricorrente ha sollecitato una ricostruzione dei fatti diversa da quella fatta propria dal Giudice per le indagini preliminari deve ritenersi non consentita in questa sede, perché mira a una rivalutazione di elementi probatori di cui il Giudice ha già tenuto conto in sede di convalida. Peraltro, la circostanza che nel provvedimento impugnato non venga effettuato un esame dettagliato di tutti gli elementi a discarico prospettati dalla difesa non inficia la tenuta e la correttezza della relativa motivazione. Infatti, per consolidato orientamento di legittimità, la motivazione da parte del giudice di merito non richiede l'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e un esame dettagliato di tutte le risultanze processuali, ritenendosi del tutto sufficiente che, anche mediante la loro globale valutazione, sia fornita un'indicazione logica e adeguata delle ragioni che hanno portato alla decisione, e la conseguente dimostrazione che sia stato tenuto presente ogni dato decisivo. Pertanto, quelle deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, risultino logicamente incompatibili con la decisione adottata, vanno considerate come implicitamente disattese (Sez. 4, n. 36757 del 04/06/2004, Perino, Rv. 229688; Sez. 4, n. 1149 del 24/10/2005, dep. 2006, Battisti, Rv. 233187; Sez. 6, n. 20092 del 04/05/2011, Schowick, Rv. 250105; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Caniello, Rv. 256340; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500). Nel caso in esame il Giudice per le indagini preliminari, dopo aver esaminato tutti gli elementi - compresi quelli a discarico - a sua disposizione, ha proceduto a un positivo esame circa la sussistenza dei presupposti per la convalida - in particolare, gravità del fatto e pericolosità del soggetto -, così implicitamente riconoscendo l'oggettiva incompatibilità delle deduzioni medesime con la ricostruzione fattuale della vicenda fatta propria dal Questore e condivisa dal Giudice in sede di convalida. 3. Il secondo motivo, con cui il ricorrente ha denunciato la mancata verifica della sussistenza della scriminante di cui agli artt. 393 bis cod. pen. e 4 D.Lgt. 288/1944, è manifestamente infondato. Aderendo alla ricostruzione dei fatti risultante dalla suddetta comunicazione di notizia di reato dei Carabinieri di Monte San IO, il Giudice per le indagini preliminari ha implicitamente escluso che i Carabinieri abbiano fermato il ricorrente immotivatamente, risultando attestata da tale comunicazione una condotta del ricorrente connotata da violenza e aggressività, tale da richiedere il necessario intervento delle forze di polizia per il 4 L ripristino dell'ordine pubblico, così escludendo la sussistenza dei presupposti per la configurabilità della scriminante invocata dal ricorrente. 4. Il terzo motivo, con cui il ricorrente ha lamentato il vizio di motivazione con riferimento alla congruità della durata della misura, non è fondato. Nel convalidare la misura del divieto di accesso agli stadi e dell'obbligo di presentazione, il Giudice per le indagini preliminari ha reso motivazione implicita sulla congruità della durata della misura, desumibile dalla sottolineatura della gravità delle condotte poste in essere dal NA e dalla ritenuta pericolosità del medesimo. Il ricorrente, infatti, oltre ad aver aggredito verbalmente e fisicamente il giocatore ED, aveva rivolto frasi minacciose nei confronti dei carabinieri intervenuti, e aveva proseguito nella propria condotta aggressiva anche dopo essere stato accompagnato fuori dallo stadio, continuando ad insultare ED e scagliando una pietra contro l'autovettura a bordo della quale il giocatore si stava allontanando. Richiamando gli elementi sopra riportati, il Giudice per le indagini preliminari ha reso motivazione idonea a giustificare la convalida della misura per la durata (cinque anni) fissata dal Questore, periodo di tempo ritenuto in tutta evidenza congruo, perché adeguato al fine di evitare che il NA possa tenere comportamenti violenti e pericolosi per l'altrui incolumità in occasione di future manifestazioni sportive. 5. Il quarto motivo, con cui il ricorrente ha dedotto il vizio di mancanza di motivazione circa la compatibilità della misura prescritta con l'attività lavorativa da lui svolta, è fondato. Il Giudice per le indagini preliminari, pur dando atto in motivazione della gravità della condotta tenuta dal NA, non ha tuttavia fornito alcuna risposta circa la incompatibilità - espressamente dedotta con memoria difensiva del 25 luglio 2022 - dell'obbligo di presentazione con l'attività lavorativa svolta dal prevenuto, indicata come caratterizzata dalla variabilità e dalla indeterminatezza dei relativi orari, trattandosi di attività svolta un bar, aperto dalle ore 5 alle ore 23. Sul punto si impone pertanto l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Latina per nuovo esame, non essendo state indicate le ragioni della compatibilità della misura imposta con l'attività lavorativa svolta dal sottoposto, la cui possibilità di esercizio va comunque salvaguardata, trattandosi di diritto assoluto che non può essere compresso, dovendo l'esecuzione della misura posta a presidio dell'ordine pubblico essere resa compatibile con il diritto allo svolgimento di attività lavorativa. Nel resto il ricorso va, invece, rigettato, alla luce della inammissibilità del primo motivo e della infondatezza del secondo e del terzo. L'annullamento dell'ordinanza impone anche la sospensione dell'efficacia del provvedimento del Questore di Latina, limitatamente alla misura 1-1 dell'obbligo di presentazione, unico oggetto del giudizio di rinvio. 5
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla compatibilità dell'obbligo di presentazione con l'attività lavorativa svolta dal ricorrente, con rinvio sul punto al Tribunale di Latina, rigetta il ricorso nel resto. Sospende l'efficacia del provvedimento del Questore di Latina del 22 luglio 2022, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Latina. Così deciso il 26/1/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Franca Zacco, che ha concluso chiedendo di annullare il provvedimento impugnato limitatamente alla durata e alla compatibilità dello stesso con l'attività lavorativa, con rinvio al Tribunale di Latina per nuovo esame, dichiarando il ricorso inammissibile nel resto. Penale Sent. Sez. 3 Num. 5263 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: LIBERATI GIOVANNI Data Udienza: 26/01/2023 . RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 26 luglio 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina ha convalidato il provvedimento del Questore di Latina del 22 luglio 2022, con cui era stato imposto a LU NA il divieto di accedere per cinque anni all'interno degli stadi e di tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale dove si disputano incontri di calcio a qualsiasi livello agonistico, amichevoli e per finalità benefiche, calendarizzati e pubblicizzati, nonché l'obbligo di presentazione, per uguale periodo, presso la Stazione Carabinieri di Monte San IO quindici minuti dopo l'inizio del primo tempo e quindici minuti dopo l'inizio del secondo tempo in occasione degli incontri di calcio, amichevoli e ufficiali, in territorio nazionale o all'estero, della squadra U.S. Monte San IO. 2. Avverso tale ordinanza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge penale e vizio di motivazione del provvedimento impugnato con riferimento alla valutazione indiziaria del fumus commissi delicti. Il Giudice per le indagini preliminari, nel convalidare il provvedimento del Questore, non avrebbe valutato rilevanti elementi a discarico, costituiti: dal comunicato ufficiale del giudice sportivo - da cui non risultavano episodi di scontri tra tifoserie né episodi di violenza di tifosi nei confronti dei calciatori in occasione della manifestazione sportiva nel corso della quale il sottoposto avrebbe posto in essere atti di violenza -; dalle sommarie informazioni testimoniali rese da LI IZ - il quale aveva dichiarato di avere appreso della lite tra due giocatori avvenuta in occasione della manifestazione, escludendo il coinvolgimento di terze persone, e precisando di non aver assistito a episodi di violenza o resistenza nei confronti dei Carabinieri ivi presenti -; dalle sommarie informazioni testimoniali di RA RI, valorizzate dal giudice solo nella parte in cui si prestavano a una interpretazione a carico del ricorrente, e non laddove confermavano che questi non aveva avuto alcun contatto con i calciatori delle due squadre, non essendo mai entrato nell'area tecnica dell'impianto. 2.2. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge penale e vizio di motivazione con riferimento alla mancata verifica da parte del Giudice per le indagini preliminari della sussistenza della scriminante - richiamata in sede di memoria difensiva - di cui agli artt. 393 bis cod. pen. e 4 d.lgt. 288/1944, la quale avrebbe dovuto essere presa in considerazione nel caso di specie, avendo i Carabinieri di Monte San IO fermato il ricorrente del tutto immotivatamente, perché in assenza di condotte che giustificassero tale intervento. 2.3. Con il terzo motivo ha denunciato violazione di legge - con riferimento all'art. 6, commi 1 e 2, I. 401/1989 - e vizio di motivazione, non avendo il Giu ice 2 fornito in sede di convalida alcuna motivazione circa la congruità della durata della misura, fissata dal Questore in cinque anni. 2.4. Con il quarto motivo ha lamentato violazione di legge - con riferimento ai commi 1 e 2 dell'art. 6, I. 401/1989, così come modificati con la I. 377/2001 - e ulteriore vizio di motivazione, poiché il Giudice per le indagini preliminari non avrebbe verificato la compatibilità della misura applicata al ricorrente con l'attività lavorativa da quest'ultimo svolta, e ciò nonostante fosse stato espressamente sollecitato in tal senso con memoria difensiva. 3. Il Procuratore Generale ha concluso per l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata limitatamente alla durata della misura, fissata nel massimo, e alla compatibilità della stessa con l'attività lavorativa svolta dal ricorrente, richiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel resto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato con riguardo al quarto e ultimo motivo, mentre è infondato nel resto. 2. Il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente ha contestato la valutazione degli elementi indiziari a disposizione del Giudice, è manifestamente infondato, perché volto a sollecitare una rivalutazione sul piano del merito di elementi adeguatamente considerati in sede di convalida. Come sottolineato dal Procuratore Generale, ai fini dell'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 6, I. 401/1989, è sufficiente la sussistenza, a carico del soggetto destinatario, di un fumus di attribuibilità di condotte di partecipazione a episodi di violenza in occasione di manifestazioni sportive. Nel caso in esame l'ordinanza di convalida ha adeguatamente dato conto della sussistenza di tale presupposto a carico del ricorrente, alla luce della condotta - connotata da violenza e minaccia - dal medesimo tenuta in occasione di un incontro di calcio presso lo stadio "Aldo Moro" di Monte San IO, come emerge dalla descrizione contenutane nella comunicazione di notizia di reato redatta dalla Stazione dei Carabinieri di Monte San IO e nella allegata annotazione di servizio del 24 aprile 2022 (dalla quale, secondo quanto riportato nel provvedimento impugnato, risulta che il ricorrente, il 24 aprile 2022, in occasione dell'incontro di calcio tra le squadre Monte San IO e Ceccano, aggredì all'interno dell'area riservata a giocatori e accompagnatori, un calciatore della squadra del Ceccano, oppose resistenza ai Carabinieri intervenuti per ripristinare l'ordine, pronunciando nei loro confronti frasi minacciose, e minacciò ulteriormente il medesimo giocatore del Ceccano, mentre si allontanava in automobile 3 dall'impianto sportivo). A fronte di una ricostruzione dei fatti analitica, compiuta dal giudice della convalida sulla base della comunicazione di notizia di reato dei Carabinieri, e supportata da elementi di riscontro - quale il comportamento tenuto dal NA una volta guadagnata l'uscita dallo stadio, e il contenuto delle sommarie informazioni testimoniali rese da RA RI -, la contestazione con cui il ricorrente ha sollecitato una ricostruzione dei fatti diversa da quella fatta propria dal Giudice per le indagini preliminari deve ritenersi non consentita in questa sede, perché mira a una rivalutazione di elementi probatori di cui il Giudice ha già tenuto conto in sede di convalida. Peraltro, la circostanza che nel provvedimento impugnato non venga effettuato un esame dettagliato di tutti gli elementi a discarico prospettati dalla difesa non inficia la tenuta e la correttezza della relativa motivazione. Infatti, per consolidato orientamento di legittimità, la motivazione da parte del giudice di merito non richiede l'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e un esame dettagliato di tutte le risultanze processuali, ritenendosi del tutto sufficiente che, anche mediante la loro globale valutazione, sia fornita un'indicazione logica e adeguata delle ragioni che hanno portato alla decisione, e la conseguente dimostrazione che sia stato tenuto presente ogni dato decisivo. Pertanto, quelle deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, risultino logicamente incompatibili con la decisione adottata, vanno considerate come implicitamente disattese (Sez. 4, n. 36757 del 04/06/2004, Perino, Rv. 229688; Sez. 4, n. 1149 del 24/10/2005, dep. 2006, Battisti, Rv. 233187; Sez. 6, n. 20092 del 04/05/2011, Schowick, Rv. 250105; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Caniello, Rv. 256340; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500). Nel caso in esame il Giudice per le indagini preliminari, dopo aver esaminato tutti gli elementi - compresi quelli a discarico - a sua disposizione, ha proceduto a un positivo esame circa la sussistenza dei presupposti per la convalida - in particolare, gravità del fatto e pericolosità del soggetto -, così implicitamente riconoscendo l'oggettiva incompatibilità delle deduzioni medesime con la ricostruzione fattuale della vicenda fatta propria dal Questore e condivisa dal Giudice in sede di convalida. 3. Il secondo motivo, con cui il ricorrente ha denunciato la mancata verifica della sussistenza della scriminante di cui agli artt. 393 bis cod. pen. e 4 D.Lgt. 288/1944, è manifestamente infondato. Aderendo alla ricostruzione dei fatti risultante dalla suddetta comunicazione di notizia di reato dei Carabinieri di Monte San IO, il Giudice per le indagini preliminari ha implicitamente escluso che i Carabinieri abbiano fermato il ricorrente immotivatamente, risultando attestata da tale comunicazione una condotta del ricorrente connotata da violenza e aggressività, tale da richiedere il necessario intervento delle forze di polizia per il 4 L ripristino dell'ordine pubblico, così escludendo la sussistenza dei presupposti per la configurabilità della scriminante invocata dal ricorrente. 4. Il terzo motivo, con cui il ricorrente ha lamentato il vizio di motivazione con riferimento alla congruità della durata della misura, non è fondato. Nel convalidare la misura del divieto di accesso agli stadi e dell'obbligo di presentazione, il Giudice per le indagini preliminari ha reso motivazione implicita sulla congruità della durata della misura, desumibile dalla sottolineatura della gravità delle condotte poste in essere dal NA e dalla ritenuta pericolosità del medesimo. Il ricorrente, infatti, oltre ad aver aggredito verbalmente e fisicamente il giocatore ED, aveva rivolto frasi minacciose nei confronti dei carabinieri intervenuti, e aveva proseguito nella propria condotta aggressiva anche dopo essere stato accompagnato fuori dallo stadio, continuando ad insultare ED e scagliando una pietra contro l'autovettura a bordo della quale il giocatore si stava allontanando. Richiamando gli elementi sopra riportati, il Giudice per le indagini preliminari ha reso motivazione idonea a giustificare la convalida della misura per la durata (cinque anni) fissata dal Questore, periodo di tempo ritenuto in tutta evidenza congruo, perché adeguato al fine di evitare che il NA possa tenere comportamenti violenti e pericolosi per l'altrui incolumità in occasione di future manifestazioni sportive. 5. Il quarto motivo, con cui il ricorrente ha dedotto il vizio di mancanza di motivazione circa la compatibilità della misura prescritta con l'attività lavorativa da lui svolta, è fondato. Il Giudice per le indagini preliminari, pur dando atto in motivazione della gravità della condotta tenuta dal NA, non ha tuttavia fornito alcuna risposta circa la incompatibilità - espressamente dedotta con memoria difensiva del 25 luglio 2022 - dell'obbligo di presentazione con l'attività lavorativa svolta dal prevenuto, indicata come caratterizzata dalla variabilità e dalla indeterminatezza dei relativi orari, trattandosi di attività svolta un bar, aperto dalle ore 5 alle ore 23. Sul punto si impone pertanto l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Latina per nuovo esame, non essendo state indicate le ragioni della compatibilità della misura imposta con l'attività lavorativa svolta dal sottoposto, la cui possibilità di esercizio va comunque salvaguardata, trattandosi di diritto assoluto che non può essere compresso, dovendo l'esecuzione della misura posta a presidio dell'ordine pubblico essere resa compatibile con il diritto allo svolgimento di attività lavorativa. Nel resto il ricorso va, invece, rigettato, alla luce della inammissibilità del primo motivo e della infondatezza del secondo e del terzo. L'annullamento dell'ordinanza impone anche la sospensione dell'efficacia del provvedimento del Questore di Latina, limitatamente alla misura 1-1 dell'obbligo di presentazione, unico oggetto del giudizio di rinvio. 5
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla compatibilità dell'obbligo di presentazione con l'attività lavorativa svolta dal ricorrente, con rinvio sul punto al Tribunale di Latina, rigetta il ricorso nel resto. Sospende l'efficacia del provvedimento del Questore di Latina del 22 luglio 2022, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Latina. Così deciso il 26/1/2023