Sentenza 7 agosto 2003
Massime • 1
L'attribuzione al lavoratore di una qualifica superiore in relazione all'esercizio di fatto, per un determinato periodo, delle mansioni corrispondenti, ai sensi dell'art. 2103 cod. civ., non esige che l'assegnazione delle mansioni avvenga mediante un provvedimento formale, essendo sufficiente a tal fine che di fatto detta assegnazione avvenga ad opera del datore di lavoro.
Commentario • 1
- 1. WikilabourMauro · https://www.wikilabour.it/ · 2 febbraio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/08/2003, n. 11938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11938 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. LUPI Fernando - rel. Consigliere -
Dott. VIGOLO Luciano - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FERROVIE DELLO STATO, Società di trasporti e servizi per azioni, in persona del procuratore speciale avv. Giancarlo Alvino, elettivamente domiciliata in Roma alla via Sesto Rufo, 23, presso l'avv. Lucio V. Moscarini, che la rappresenta e difende giusta procura a margine;
- ricorrente -
contro
NO IO, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Gracchi 209 presso l'avv. Alberto Buzzi, che unitamente all'avv. Maria Billotta, lo rappresenta e difende giusta procura a margine;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 1066 del 31.5.2000, reg. gen. n. 762/98.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25.3.2003 dal Relatore Cons. Dott. Fernando Lupi;
Udito l'avv. Lucio Moscarini;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello Matera, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo e per il rigetto del secondo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 31.5.2000 il Tribunale di Cosenza, decidendo sull'appello proposto dalle Ferrovie dello Stato nei confronti di AL MA, avverso sentenza del Pretore della medesima città, rigettava l'appello confermando il diritto del lavoratore alla qualifica di capogestione con decorrenza dal 1.1.1994 ed alla retribuzione relativa dal 1.10.1993 data di inizio dello svolgimento delle mansioni superiori.
Osservava in motivazione che, in ordine all'eccezione di mancanza di prevalenza, continuità e sistematicità dello svolgimento di mansioni di capogestione nella stazione di Castiglione, l'eccezione era contrastata dal prospetto di distribuzione del personale in detta stazione che non prevedeva la figura dell'assistente di stazione, qualifica del AL, dalla attribuzione al AL del potere di firma su tutti i documenti relativi ad operazioni di qualsiasi natura effettuate dalla stazione, risultante da un documento del Caporeparto della stazione, dalla sottoscrizione, documentalmente provata, di atti di competenza del capogestione secondo la previsione del CCNL, dall'esigenza di personale di detta qualifica nella Stazione a seguito del collocamento a riposo di due dei tre capogestione in servizio. Osservava, inoltre, che non era requisito per la promozione automatica la formale adibizione alle mansioni superiori e che l'art. 29 del CCNL prevedeva corsi di formazione e selezioni per il passaggio a mansioni superiori in modo non esclusivo e soprattutto non vincolante per il datore di lavoro. Propone ricorso per Cassazione affidato a quattro motivi la Ferrovie dello Stato s.p.a., resiste con controricorso il AL;
ricorso e controricorso sono stati illustrati con memorie.
Con il primo e quarto motivo che si esaminano congiuntamente perché connessi, la società ricorrente con il primo motivo, denunziando la violazione e falsa i v applicazione degli artt. 2103 c.c. e del D.M. n. 1085 del 1985 e 2697 c.c. e 112 c.p.c. e l'omessa ed insufficiente motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), lamenta che la sentenza impugnata non abbia compiuto l'indagine prescritta per il riconoscimento del diritto alla promozione automatica e cioè raffrontato le mansioni di fatto svolte con le declaratorie contrattuali della qualifica rivestita e di quella rivendicata e non abbia accertato se l'assegnazione alle mansioni superiori sia stata piena. Con il quarto motivo, deducendo anche il vizio di motivazione, assume che dalla documentazione esibita (documenti da 3 a 82) risulterebbe che, a seguito del pensionamento di due dei tre capigestione, la biglietteria della stazione era stata disabilitata quando vi era l'unico capogestione in servizio, e se questo si era fatto sostituire dal AL, ciò era avvenuto di sua iniziativa e non per provvedimento del Capo turno.
Le censure sono infondate o inammissibili.
Come risulta dai motivi di appello delle Ferrovie dello Stato, non era più in questione lo svolgimento di mansioni di capogestione da parte del AL, ma solo la prevalenza, la continuità e la sistematicità di esse, sicché non essendo più contestato lo svolgimento delle mansioni superiori, non era necessaria la comparazione delle mansioni di fatto con quelle contrattuali, per cui deve ritenersi infondata la prima censura. Va, inoltre, rilevata la genericità della censura che prospetta una astratta questione metodologica, e non quali mansioni del profilo di caposezione il ricorrente non abbia esplicato. Per contro il Tribunale ha accertato, con la gestione in autonomia da parte del AL della biglietteria della stazione, quella attività amministrativa contabile diretta alla formazione, realizzazione ed esecuzione del contratto di trasporto che costituisce uno dei profili alternativi della qualifica superiore.
La ricorrente contesta l'accertamento di fatto della prevalenza e continuità delle mansioni di capogestione, accertate dal Tribunale sulla base dei documenti acquisiti, tuttavia non censura la logicità e sufficienza della motivazione sul punto della sentenza impugnata, ma contrappone ad essa le risultanze di altra documentazione, sommariamente indicata e non trascritta, in violazione del principio di autosufficienza del giudizio di Cassazione. Si sollecita in sostanza una nuova e diversa valutazione delle prove che è inammissibile in sede di legittimità. Con il secondo motivo si censura, sotto il profilo della insufficiente motivazione, l'interpretazione dell'art. 29 del contratto collettivo affermando, come sarebbe confermato dall'art. 25 del medesimo contratto, che la norma collettiva vieterebbe anche le promozioni automatiche senza le prescritte abilitazioni. La censura è inammissibile in quanto, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, cfr. tra le tante Cass. nn. 4754 e 11386 del 1999 e n. 2802 del 2000, 14728 del 2001, 12905
e 13953 del 2002, la ricorrente omette di trascrivere il testo dell'articolo del contratto collettivo, sicché è impedito al Collegio, cui è precluso l'esame degli atti, di verificare la rilevanza e la fondatezza delle censure, che vanno pertanto ritenute inammissibili.
Con il terzo motivo, lamentando la violazione dell'art. 2103 c.c. ed il vizio di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), la ricorrente censura la sentenza impugnata affermando che lo svolgimento di mansioni superiori da diritto alla superiore qualifica solo quando vi sia una formale assegnazione alle mansioni da parte del datore di lavoro.
La censura è infondata in quanto quel che rileva per l'applicazione dell'art. 2103 c.c. è che di fatto l'assegnazione alle mansioni superiori avvenga ad opera del datore di lavoro, circostanza accertata dal Tribunale, e non anche che ciò avvenga con un provvedimento formale.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in euro 20,60, oltre euro 1500,00 di onorario di avvocato.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2003