CASS
Sentenza 24 agosto 2023
Sentenza 24 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/08/2023, n. 35599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35599 |
| Data del deposito : | 24 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ES IO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 25/10/2022 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
lette le conclusioni del Procuratore Generale;
lette le conclusioni della difesa. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Brescia, con ordinanza in data 25/10/2022, ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 ord. pen. proposta da ES IO, condannato, con sentenza del GUP del Tribunale di Brescia pronunciata il 26 gennaio 2022, per i reati, commessi nel 2021, di cui agli artt. 612-bis, 614, 610 cod. pen., e ha accolto l'istanza di detenzione domiciliare. 2. In premessa, il giudice a quo ha osservato che TO è un soggetto privo di attività lavorativa e gravato da un carico pendente per minaccia, commessa nel 2020, ossia successivamente all'affidamento in prova di cui ha beneficiato nel 2012 e che si era concluso con esito positivo. Per il Tribunale, un nuovo affidamento in prova non sarebbe pertanto concedibile, in mancanza di un progetto di reinserimento strutturato e in presenza della consumazione di un reato in epoca recente e successiva alla fruizione della misura alternativa in 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 35599 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 26/04/2023 precedenza concessa. 3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il condannato che, a mezzo del difensore di fiducia, ha dedotto il vizio di motivazione evidenziando che questa sarebbe priva di un'effettiva analisi sulla condotta tenuta dal condannato successivamente alla condanna e, inoltre, risulterebbe contraddittoria laddove afferma che TO è privo di attività lavorativa salvo poi, nel dispositivo, autorizzarlo ad uscire dal domicilio di detenzione domiciliare per lo svolgimento dell'attività lavorativa autorizzata dal Magistrato di sorveglianza. Sotto tale profilo, l'ordinanza incorrerebbe in un travisamento delle risultanze documentali, risultando in atti la prova dell'effettivo svolgimento della medesima attività. 4. Il Sost. Proc. Gen. Piergiorgio Morosini, intervenuto con requisitoria scritta pervenuta il 28 marzo 2023, ha chiesto che il ricorso venga accolto e, per l'effetto, che l'ordinanza impugnata venga annullata con rinvio per nuovo esame. 5. In data 18 aprile 2026 sono pervenute delle note scritte con le quali l'avv. NT DA insiste per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. 1. Ai fini della concessione dell'affidamento in prova, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, ciò in quanto è indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (cfr. Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, Nicolai, Rv. 278174; Sez. 1, n. 31420 del 5/05/2015, Incarbone, Rv. 264602). Una delle condizioni fondamentali per la concessione dell'affidamento in prova, infatti, è che sia stato positivamente avviato il processo di revisione critica dei disvalori che hanno determinato la condotta deviante (cfr. Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375). In tale giudizio, quindi, non può richiedersi la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo invece sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (cfr. Sez. 1, n. 773 del 3/12/2013, Naretto, Rv. 258402; Sez. 1, n. 6153 del 19/11/1995, Fiorentino, Rv. 203154). Questa valutazione non può prescindere dalla ricognizione degli elementi di è 2 giudizio che si ricavano, anzitutto, dalle relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione del condannato. Il giudice non è vincolato alle considerazioni ivi espresse, ma deve comunque apprezzare le riferite informazioni, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative sottostanti la misura e ai profili di pericolosità residua dell'interessato (cfr. Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016). 2. Ciò premesso, la censura del ricorrente coglie nel segno, atteso che il giudice a quo, nell'effettuare la prognosi sull'esito della misura richiesta dall'art. 47 ord. pen., si è limitato ad indicare acriticamente l'esistenza di un procedimento penale pendente per un reato commesso in seguito alla concessione di altra misura alternativa, omettendo di tenere in considerazione il comportamento serbato successivamente alla condanna per il reato in espiazione. Per altro verso, il Tribunale ha ritenuto che la proposta trattamentale fosse inidonea sul presupposto che il condannato fosse privo di attività lavorativa. Tuttavia, nel dispositivo, è lo stesso giudice che, nell'indicare le prescrizioni della detenzione domiciliare, autorizza il condannato a uscire dal domicilio per svolgere l'attività lavorativa già autorizzata dal Magistrato di sorveglianza. Sul punto, la motivazione è contraddittoria e si fonda su un evidente travisamento delle risultanze documentali. Ragioni queste per le quali il provvedimento impugnato deve essere annullato affinché il Tribunale di Sorveglianza di Brescia proceda a un nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Brescia. Così deciso il 26 aprile 2023 Il consigl estensore I
lette le conclusioni del Procuratore Generale;
lette le conclusioni della difesa. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Brescia, con ordinanza in data 25/10/2022, ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 ord. pen. proposta da ES IO, condannato, con sentenza del GUP del Tribunale di Brescia pronunciata il 26 gennaio 2022, per i reati, commessi nel 2021, di cui agli artt. 612-bis, 614, 610 cod. pen., e ha accolto l'istanza di detenzione domiciliare. 2. In premessa, il giudice a quo ha osservato che TO è un soggetto privo di attività lavorativa e gravato da un carico pendente per minaccia, commessa nel 2020, ossia successivamente all'affidamento in prova di cui ha beneficiato nel 2012 e che si era concluso con esito positivo. Per il Tribunale, un nuovo affidamento in prova non sarebbe pertanto concedibile, in mancanza di un progetto di reinserimento strutturato e in presenza della consumazione di un reato in epoca recente e successiva alla fruizione della misura alternativa in 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 35599 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 26/04/2023 precedenza concessa. 3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il condannato che, a mezzo del difensore di fiducia, ha dedotto il vizio di motivazione evidenziando che questa sarebbe priva di un'effettiva analisi sulla condotta tenuta dal condannato successivamente alla condanna e, inoltre, risulterebbe contraddittoria laddove afferma che TO è privo di attività lavorativa salvo poi, nel dispositivo, autorizzarlo ad uscire dal domicilio di detenzione domiciliare per lo svolgimento dell'attività lavorativa autorizzata dal Magistrato di sorveglianza. Sotto tale profilo, l'ordinanza incorrerebbe in un travisamento delle risultanze documentali, risultando in atti la prova dell'effettivo svolgimento della medesima attività. 4. Il Sost. Proc. Gen. Piergiorgio Morosini, intervenuto con requisitoria scritta pervenuta il 28 marzo 2023, ha chiesto che il ricorso venga accolto e, per l'effetto, che l'ordinanza impugnata venga annullata con rinvio per nuovo esame. 5. In data 18 aprile 2026 sono pervenute delle note scritte con le quali l'avv. NT DA insiste per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. 1. Ai fini della concessione dell'affidamento in prova, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, ciò in quanto è indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (cfr. Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, Nicolai, Rv. 278174; Sez. 1, n. 31420 del 5/05/2015, Incarbone, Rv. 264602). Una delle condizioni fondamentali per la concessione dell'affidamento in prova, infatti, è che sia stato positivamente avviato il processo di revisione critica dei disvalori che hanno determinato la condotta deviante (cfr. Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375). In tale giudizio, quindi, non può richiedersi la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo invece sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (cfr. Sez. 1, n. 773 del 3/12/2013, Naretto, Rv. 258402; Sez. 1, n. 6153 del 19/11/1995, Fiorentino, Rv. 203154). Questa valutazione non può prescindere dalla ricognizione degli elementi di è 2 giudizio che si ricavano, anzitutto, dalle relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione del condannato. Il giudice non è vincolato alle considerazioni ivi espresse, ma deve comunque apprezzare le riferite informazioni, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative sottostanti la misura e ai profili di pericolosità residua dell'interessato (cfr. Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016). 2. Ciò premesso, la censura del ricorrente coglie nel segno, atteso che il giudice a quo, nell'effettuare la prognosi sull'esito della misura richiesta dall'art. 47 ord. pen., si è limitato ad indicare acriticamente l'esistenza di un procedimento penale pendente per un reato commesso in seguito alla concessione di altra misura alternativa, omettendo di tenere in considerazione il comportamento serbato successivamente alla condanna per il reato in espiazione. Per altro verso, il Tribunale ha ritenuto che la proposta trattamentale fosse inidonea sul presupposto che il condannato fosse privo di attività lavorativa. Tuttavia, nel dispositivo, è lo stesso giudice che, nell'indicare le prescrizioni della detenzione domiciliare, autorizza il condannato a uscire dal domicilio per svolgere l'attività lavorativa già autorizzata dal Magistrato di sorveglianza. Sul punto, la motivazione è contraddittoria e si fonda su un evidente travisamento delle risultanze documentali. Ragioni queste per le quali il provvedimento impugnato deve essere annullato affinché il Tribunale di Sorveglianza di Brescia proceda a un nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Brescia. Così deciso il 26 aprile 2023 Il consigl estensore I