Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/04/2016, n. 19509
CASS
Sentenza 7 aprile 2016

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In tema di revoca o sostituzione di misure cautelari personali, non sussiste alcun obbligo per il giudice di assumere l'interrogatorio dell'indagato ai sensi dell'art. 299, comma terzo-ter, cod. proc. pen., a fronte di una richiesta di quest'ultimo che prospetti l'esistenza di elementi nuovi o diversi rispetto a quelli già valutati, posto che permane in capo al giudice il potere di escludere motivatamente la sussistenza dei presupposti di applicazione della norma processuale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/04/2016, n. 19509
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19509
    Data del deposito : 7 aprile 2016

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