Sentenza 7 aprile 2016
Massime • 1
In tema di revoca o sostituzione di misure cautelari personali, non sussiste alcun obbligo per il giudice di assumere l'interrogatorio dell'indagato ai sensi dell'art. 299, comma terzo-ter, cod. proc. pen., a fronte di una richiesta di quest'ultimo che prospetti l'esistenza di elementi nuovi o diversi rispetto a quelli già valutati, posto che permane in capo al giudice il potere di escludere motivatamente la sussistenza dei presupposti di applicazione della norma processuale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/04/2016, n. 19509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19509 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2016 |
Testo completo
19 5 09/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente Sent. n.474 Paoloni Giacomo Gianesini Maurizio CC - 07/04/2016 Criscuolo R.G.N. 10016/2016 Anna Emanuele Di Salvo Laura Scalia - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da RA PE, nato a [...], il [...] avverso l'ordinanza del 26/06/2015 del Tribunale di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Laura Scalia;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Delia Cardia, che ha concluso per l'inammissibilità; uditi il difensore, avv. Giacomo Iaria, che insiste nei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Reggio Calabria con ordinanza del 26 giugno 2015 ha rigettato l'appello proposto da PE RA avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari di Reggio Calabria con cui era stata rigettata l'istanza di revoca della misura inframuraria. Il cautelando risultava gravemente indiziato dei reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen. e 7 d.lgs. n. 159 del 2011, per aver egli preso parte, nell'ambito dell'associazione di tipo mafioso denominata 'ndrangheta, operante sul territorio della provincia di Reggio Calabria, all'articolazione dell'organizzazione costituita dal territorio del Comune di Rosarno in particolare alle 'cosche EL e SC - a sua volta inserita nel mandamento tirrenico, come giudiziariamente accertato .
2. Avverso l'indicata ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa del prevenuto, articolando tre motivi.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 299, comma 3-ter, cod. proc. pen.) per avere il Giudice per le indagini preliminari, e quindi il Tribunale del Riesame, respinto la richiesta dell'indagato di revoca della misura custodiale rifiutando l'espletamento dell'interrogatorio dal primo richiesto al fine di riferire su elementi nuovi e diversi rispetto a quelli valutati in sede di emissione del titolo cautelare.
2.2. Con il secondo motivo, si fa valere violazione di legge, sostanziale e processuale, e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.) per mancata assunzione di una perizia fonica finalizzata al riconoscimento vocale del prevenuto. Denuncia, altresì, la difesa la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per l'inadeguata identificazione dell'indagato in sede di intercettazioni ambientali e, ancora, per l'irregolare svolgimento delle operazioni peritali dovuto alla mancata acquisizione, nel corso della perizia espletata dal Giudice per le indagini preliminari e quindi acquisita dal Tribunale, del saggio fonico. Il perito nominato si era infatti limitato a valutare il metodo di comparazione osservato dal consulente di parte senza effettuare 2 alcuna ulteriore indagine sulla riconducibilità della voce intercettata al RA.
2.3. Con il terzo motivo, la difesa ricorre per violazione di legge sostanziale e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 416-bis cod. pen. e art. 273 cod. proc. pen.), per avere l'ordinanza impugnata confermato ai danni del RA il grave quadro indiziario quanto al contestatogli addebito associativo, in assenza di dati probatori stimabili in termini di concludenza indiziaria, esprimendo altresì manifeste illogicità nel reso provvedimento. Non rileverebbero in tal senso, deduce sul punto la ricorrente difesa, né la conoscenza di assetti e problematiche interne al sodalizio criminoso evidenza, questa, meramente espressiva di condivisione di logiche mafiose e non apprezzabile quindi come pregnante indice di militanza né l'avere il RA favorito la - latitanza di PE SC. Siffatte circostanze non avrebbero chiarito, infatti, se vi fosse stata da parte del cautelando, quale soggetto estraneo al sodalizio, solo un contributo occasionale o se per le indicate evidenze si fosse attuata una concreta estrinsecazione della partecipazione alla vita associativa. Il riferimento poi delle risultanze indiziarie ad un ristretto periodo avrebbe escluso la prova della stabilità del rapporto.
2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce violazione di legge sostanziale e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen. ed agli artt. 110 cod. pen. e 2, 4 e 7 legge n. 895 del 1967 nonché dell'art. 7 della legge n. 152 del 1991). La gravata ordinanza avrebbe infatti confermato un quadro di gravità indiziaria anche in ordine alle aggravanti contestate, per un improprio utilizzo delle risultanze delle intercettazioni telefoniche a fronte dell'adozione di un frasario criptico ed allusivo ed in difetto di riferimento finalità agevolatrice alcun valido all'effettiva dell'associazione. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso, con cui la difesa deduce l'erroneità dell'ordinanza espletamento impugnata per mancato dell'interrogatorio dell'indagato pure richiesto al Giudice per le indagini preliminari, in quanto prospettante elementi nuovi o diversi, è manifestamente infondato. In tema di revoca o sostituzione di misure cautelari personali, non sussiste alcun obbligo per il giudice di assumere l'interrogatorio dell'indagato ai sensi dell'art. 299, comma 3-ter, cod. proc. pen., a fronte di una richiesta di quest'ultimo che prospetti l'esistenza di elementi nuovi o diversi rispetto a quelli già valutati, permanendo in capo al giudice il potere di escludere, motivatamente, la sussistenza dei presupposti di applicazione della norma processuale (Sez.3, n.2712 del 12/01/2012, Caraballo Santana, Rv. 251916). L'indicato principio non vale solo a guidare il giudice nell' adozione del provvedimento di revoca previo espletamento dell'interrogatorio dell'imputato, ma a segnalare la critica che a quel provvedimento può essere portata, come critica sulla motivazione, valendo altresì ad individuare i termini del conseguente sindacato di legittimità. A fronte delle indicate premesse, la difesa deduce il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, ma non porta poi la svolta critica lungo i necessari passaggi diretti a segnalare, del primo, falle» ed incongruenze», pure genericamente dedotte. In ricorso viene infatti ad essere riproposto il raffronto tra gli esiti delle risultanze investigative che hanno sostenuto la misura cautelare, nella parte in cui le stesse evidenziano la frequentazione del RA con il EL e le presenze del primo in casa del secondo, ed il fatto nuovo rappresentato, nell'atto difensivo, dalle reali ragioni inerenti le contestate frequentazioni fra lo stesso e il LO Umberto», qualificate come coinvolgenti «fatti attinenti il quadro indiziario considerato per l'emissione del provvedimento cautelare». 4 Per gli indicati passaggi però la ricorrente finisce, inammissibilmente, per rendere la Corte di legittimità destinataria, essa stessa, di una richiesta di revoca ai sensi dell'art. 299, comma 3-ter, cod. proc. pen. La difesa manca di dare congrua costruzione al denunciato vizio di motivazione, secondo gli indici sintomatici di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., non avendo peraltro la ricorrente lamentato una nullità del provvedimento per difetto assoluto di motivazione determinato da apparenza della stessa (artt. 606, comma 1, lett. c) e 125, comma 3, cod. proc. pen.).
2. Il secondo motivo di ricorso è infondato. L'appellante nel corso delle celebrate udienze camerali dinanzi al Tribunale del Riesame ha denunciato una non corretta identificazione della propria voce in sede di intercettazioni ambientali esperite in corso di indagine. Su siffatta deduzione la difesa ha prodotto, in una successiva udienza, gli esiti di una consulenza fonica di parte ed il P.M., sollecitato dal Tribunale, documentazione relativa alle modalità di riconoscimento della voce dell'indagato in corso di indagine e consistente nell'esame del perito fonico condotto dal Gup in corso di udienza preliminare. Su detta premessa, che si limita a registrare una evidenza procedurale, si ha che l'ordinanza impugnata, nell'escludere rilievo probatorio agli esiti dell'accertamento fonico contenuti nella consulenza tecnica di parte, fornisce una motivazione concludente e che, priva di ogni manifesta illogicità, si sottrae allo scrutinio della Corte di legittimità. Secondo i poteri di cognizione propri dell'appello cautelare in ilcui deve comunque ritenersi che si inserisca l'assunta iniziativa - giudice investito del gravame deve infatti valutare se l'elemento dedotto rivesta quei caratteri di novità tali da scardinare l'impianto dell'originaria misura cautelare segnando il venir meno, anche per fatti sopravvenuti, delle condizioni e dei presupposti di legge (artt. 273 e 274 cod. proc. pen.). Per l'articolato motivo la difesa lamenta l'insufficienza della perizia di ufficio poiché la stessa si era limitata a valutare il metodo di comparazione vocale utilizzato dal consulente di parte senza procedere, a sua volta, ad alcuna ulteriore indagine sulla riconducibilità della voce intercettata al Ceraolo. Il Tribunale del Riesame, correttamente qualificando la denuncia della difesa quale critica al metodo osservato in corso di indagine per l'attribuzione delle conversazioni intercettate alla persona dell'indagato, ha di conseguenza motivato, aprendo il proprio accertamento al relativo punto per acquisizioni documentali, sulla inidoneità della consulenza di parte ad invalidare quel metodo. In tal senso sono state adeguatamente apprezzate dai giudici dell'appello cautelare le dichiarazioni rese dal perito dinanzi al Gup dirette ad evidenziare l'insufficienza tecnico-scientifica del metodo di parte. Si è in tal modo evidenziata dal Tribunale, in adesione alle conclusioni raggiunte dal tecnico di ufficio, la mancanza di una base statica di comparazione, integrata da dati omogenei e reiterati, il tutto peraltro in un ambito assolutamente contenuto e circoscritto, avendo il consulente di parte concluso per una diversa conformazione dello spettro acustico esaminato rispetto a quello proprio del Ceraolo, avendo riguardo ad una sola delle pluralità di conversazioni intercettate. La critica svolta dal ricorrente non è quindi perspicua laddove per la stessa si lamenta che il perito non avrebbe operato una comparazione dei dati fonici curando il necessario prelievo dal Ceraolo e che ancora il Tribunale non avrebbe disposto nuova perizia. Una volta pervenuto ad apprezzare l'inconcludenza del dato esposto come 'fatto nuovo' (così per gli esiti della consulenza di parte), il Tribunale ha correttamente escluso ogni propria diversa determinazione, nella non capacità della dedotta sopravvenienza a invalidare il percorso di prova già apprezzato in sede di prima applicazione della misura cautelare. Ogni ulteriore profilo di censura articolato sul punto dalla difesa, che denuncia il carattere empirico del riconoscimento effettuato dagli 6 operanti di P.G. della voce intercettata come quella del Ceraolo, è poi manifestamente infondato non confrontandosi lo stesso con la motivazione espressa sul punto dal Tribunale ed ancora evidenziando quella rilevanza dell'apporto tecnico fornito dal consulente di parte, in modo concludente escluso dai giudici dell'appello cautelare.
3. I restanti motivi di ricorso (terzo e quarto) sono manifestamente infondati riproponendo gli stessi all'attenzione della Corte questioni di merito cautelare in ordine all'integrazione dell'estremo dei gravi indizi quanto al reato associativo ed all'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 152 del 1991 contestati al Ceraolo che hanno trovato piena soluzione nella articolata motivazione adottata dal Tribunale e che non rinvengono invece alternativa e valida lettura nelle deduzioni difensive.
4. Il ricorso proposto è quindi infondato e come tale va disatteso.
5. Segue per legge (art. 616 cod. proc. pen.) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 94-1ter Disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94,1-ter, Disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 7/04/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Giacomo10 Paoloní Laura Scalia DEPOSITATO IN CANCELLERIA 11 MAG 2016 IL A M IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO E R P U 7 Piers Esposito E N O M