Sentenza 11 maggio 2002
Massime • 1
In caso di esecuzione di opere di montaggio o smontaggio delle impalcature trovano applicazione sia la norma generale dell'art. 10 del d.P.R. n. 164 del 1956 - che, in riferimento a qualsiasi opera che esponga i lavoratori a rischi di caduta dall'alto, impone l'utilizzazione della cintura di sicurezza debitamente agganciata qualora non sia possibile disporre di impalcati di protezione o parapetti - sia l'art. 2087 cod. civ. - che impone l'adozione delle opportune misure antinfortunistiche in caso di situazioni non direttamente contemplate dalla normativa antinfortunistica, ogni volta in cui non sia accertata l'impossibilità di caduta degli operai da qualunque punto del piano di lavoro, per effetto di specifici apprestamenti (collocazione, a seconda dei casi, di tavole sopra le orditure e di sottopalchi) previsti dall'art. 70 del d.P.R. n. 164 per i lavori da eseguirsi su lucernai, tetti, coperture e simili - sia, infine, l'art. 17 del citato d.P.R. n. 164 del 1956, che impone all'imprenditore o alla persona da lui nominata di provvedere alla diretta sorveglianza dei lavori di montaggio e smontaggio delle opere provvisionali e quindi di impedire, quale destinatario delle norme antinfortunistiche, che i lavoratori operino prima che siano stati predisposti adeguati sistemi per garantire la loro sicurezza. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza con cui il giudice del merito aveva ritenuto la responsabilità del datore di lavoro per le lesioni riportate da un lavoratore, caduto al suolo da una altezza di oltre tre metri mentre provvedeva a smontare le impalcature del cantiere nel quale lavorava, disattendendo la tesi difensiva secondo cui, essendo i lavori nella fase finale di smontaggio, si era reso inevitabile rimuovere i parapetti di protezione, il lavoratore aveva ritenuto di non fare uso della cintura di sicurezza e non erano individuabili ulteriori misure di sicurezza adottabili).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/05/2002, n. 6796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6796 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TREZZA VINCENZO - Presidente -
Dott. DE RENZIS ALESSANDRO - Consigliere -
Dott. TOFFOLI SAVERIO - Consigliere -
Dott. AMOROSO GIOVANNI - Consigliere -
Dott. DI LELLA RAFFAELE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
DI AL CA, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dagli avv.ti Giovanni Di Biase e Luciano Di AS, ed elettivamente domiciliato presso il secondo, in via Postumia n.
3 - Roma.
- ricorrente -
contro
I.N.A.I.L. ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dagli avv.ti Marcello Britti e Luigi La Peccerella, ed elettivamente domiciliato presso gli stessi, in via IV Novembre n. 144 - Roma.
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n. 198 del 21/12/1998 - R.G. 179/1998.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/2/2002 dal Relatore Cons. Dott. Raffaele Di Lella;
Udito l'avv. Luigi La Peccerella;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto Cinque, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Pescara, depositato il 24 aprile 1996, l'Inail proponeva azione di regresso ex artt. 10 e 11 del DPR 1124 del 30 giugno 1965 nei confronti di CA Di AS, chiedendo il rimborso delle somme erogate per prestazioni assicurative in favore del lavoratore Di AS US, che in data 17 gennaio 1992 si era infortunato, per essere caduto da una altezza di oltre tre metri, mentre provvedeva a smontare le impalcature del cantiere nel quale lavorava come dipendente del Di AS.
Il Pretore, premesso che doveva incidentalmente accertarsi la responsabilità del Di AS (essendo stato definito con sentenza di patteggiamento il giudizio penale instaurato a suo carico), riteneva non sussistessero sufficienti elementi di prova per ascrivere l'infortunio a colpa del datore di lavoro, e rigettava la domanda. Il Tribunale di Pescara, sull'appello proposto dall'Inail, in riforma della sentenza pretorile, ha dichiarato la responsabilità del Di AS, per non aver adottato misure idonee ad impedire la caduta dall'alto del lavoratore, e, accogliendo la domanda, ha condannato il Di AS a rimborsare all'Inail la somma di L. 131.195.582.
Avverso tale pronuncia CA Di AS propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, ed illustrato con successiva memoria. L'Inail resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso CA Di AS denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 70 del d.p.r. 164 del 7 gennaio 1956, nonché dell'art. 2087 c.c.
Il ricorrente sostiene che erroneamente il giudice del gravame ha ritenuto che, in occasione dell'infortunio verificatosi, non fossero stati adottati gli accorgimenti necessari ad evitare il rischio di caduta dall'alto del lavoratore.
Infatti, premesso che l'art. 10 del citato d.p.r. prevede la predisposizione di impalcati di protezione o parapetti ovvero, ove ciò non sia possibile, l'uso di cinture di sicurezza, osserva che nel caso di specie, essendo i lavori nella fase finale di smontaggio delle impalcature, si era reso inevitabile rimuovere i parapetti di protezione, ed il lavoratore, per la ridotta altezza dal suolo, aveva ritenuto di non fare uso della cintura di protezione. Nè erano individuabili ulteriori misure di sicurezza da adottare. Con il secondo motivo del ricorso, il Di AS, nel denunciare omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione, si duole che il giudice del merito non abbia precisato quali ulteriori o alternative misure di sicurezza si sarebbero dovute adottare da parte del datore di lavoro, ne' abbia considerato che quest'ultimo al momento dell'infortunio non era presente sul cantiere. I motivi, che per la loro connessione possono essere esaminati congiuntamente, non meritano accoglimento.
L'art. 10 del d.p.r. n. 164 del 1956, con riferimento alla esecuzione di qualsiasi opera che esponga i lavoratori a rischi di caduta dall'alto, impone la adozione delle cinture di sicurezza debitamente agganciate, qualora non sia possibile disporre di impalcati di protezione o parapetti.
L'art. 70 del d.p.r. n. 164 del 1956, prescrive che, per i lavori da eseguirsi in lucernari, tetti, coperture e simili, siano disposti gli apprestamenti necessari a garantire la sicurezza delle persone addette, con la collocazione, secondo i casi, di tavole sopra le orditure o di sottopalchi, senza escludere la concorrente applicabilità della adozione delle cinture di sicurezza. L'art. 2087 cod. civ., definito come norma di chiusura del sistema antinfortunistico, destinato a tutelare situazioni non direttamente contemplate, ma in esso riconducibili, impone al datore di lavoro di adottare le misure necessarie per tutelare la integrità fisica dei prestatori di lavoro.
L'art. 17 del d.p.r. n. 164 del 1956 impone all'imprenditore o alla persona da lui nominata di provvedere alla diretta sorveglianza dei lavori di montaggio e smontaggio delle opere provvisionali, e quindi di impedire, in quanto destinatario delle norme antinfortunistiche, che i lavoratori operino prima che siano stati predisposti adeguati sistemi per garantire la loro sicurezza. Attraverso tale apparato normativo (nell'ambito del quale l'obbligo sancito dall'att. 10 D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164, in armonia, del resto, con il principio dettato dall'art. 2087 cit., ha carattere generale e tassativo e non ammette altre deroghe se non quella degli apprestamenti previsti dal successivo art. 70, di cui si accerti la autonoma sufficienza ad impedire la caduta degli operatori da qualunque punto del piano di lavoro) il legislatore ha inteso garantire il raggiungimento della sicurezza, quale condizione che legittima la utilizzabilità dei lavoratori nelle opere di montaggio o smontaggio delle impalcature in relazione al rischio di caduta dall'alto.
Costituisce pertanto corretta applicazione di tali disposizioni normative, immeritevole delle censure proposte, il percorso argomentativo attraverso il quale il giudice del gravame, rilevato che nel caso di specie non risultava essere stata adottata, nella suddetta fase di smontaggio delle impalcature, alcuna misura atta a garantire i lavoratori dal rischio di caduta dall'alto, ha evidenziato la irrilevanza, ai fini della prevenzione e della responsabilità dell'imprenditore, sia della eccepita impossibilità di utilizzare efficacemente le cinture di sicurezza per mancanza di sostegni e di appigli (o comunque del mancato uso delle stesse da parte del lavoratore), sia della dedotta necessità di abolizione dei parapetti, essendo l'imprenditore tenuto comunque a predisporre, sorvegliandone la utilizzazione, adeguati sistemi (di cui al citato art. 70), idonei a garantire la sicurezza dei dipendenti, ovvero ad impedire, in ossequio al disposto dell'art. 17 cit., che i lavoratori operino fino a quando tale sicurezza non sia stata comunque raggiunta. (Cass. pen. 1524 del 26/2/1981; Cass. pen. n. 7612 del 4/8/1982; Cass. penale 9520 del 30/10/1984; Cass. penale 10300 dell'1/12/1983; Cass. penale 5461 del 7/6/1983; Cass. civ. 2248 del 3/3/1987 Cass. civ. 9000 del 25/8/1995) Deve altresì escludersi che l'assenza del datore di lavoro al momento dell'infortunio possa costituire circostanza idonea a negare la responsabilità dello stesso.
Si è già evidenziato come il legislatore abbia previsto uno specifico obbligo di sorveglianza dei lavori in capo all'imprenditore (o a persona da lui nominata).
Il ricorso va dunque rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in euro 12,00 oltre euro 1.500,00 per onorari. Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2002