Cass. civ., sez. III, sentenza 21/04/2021, n. 10579
CASS
Sentenza 21 aprile 2021

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, emessa il 17 marzo 2021, con relatore il Dott. Enrico Scoditti. Le parti in causa, ricorrenti, hanno contestato la sentenza della Corte d'Appello di Catania, che aveva ridotto l'importo del risarcimento per danni da omicidio colposo, sostenendo che il giudice di appello avesse erroneamente applicato le tabelle di Milano anziché quelle di Roma, risultando in una liquidazione inferiore rispetto a quanto stabilito in primo grado. Le pretese giuridiche dei ricorrenti si fondavano sulla violazione dell'art. 1226 c.c. e sull'erronea applicazione delle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale.

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che l'applicazione delle tabelle di Milano fosse inadeguata e sproporzionata rispetto al caso concreto, evidenziando l'importanza di garantire uniformità e prevedibilità nelle decisioni risarcitorie. Ha quindi cassato la sentenza impugnata, rinviando alla Corte d'Appello di Catania per una nuova valutazione, sottolineando che il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo un sistema a punti, che consideri le specificità del caso. La decisione si fonda sulla necessità di una motivazione adeguata e sulla corretta applicazione delle tabelle, per garantire un risarcimento equo e conforme ai principi di diritto.

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Massime1

In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice d'appello che, per liquidare il danno da perdita del rapporto parentale patito dal fratello e dal coniuge della vittima, aveva fatto applicazione delle tabelle milanesi, non fondate sulla tecnica del punto, bensì sull'individuazione di un importo minimo e di un "tetto" massimo, con un intervallo molto ampio tra l'uno e l'altro).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 21/04/2021, n. 10579
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10579
Data del deposito : 21 aprile 2021

Testo completo