Sentenza 12 aprile 2006
Massime • 1
Al fine di valutare la sussistenza del reato di ingiustificato trattenimento dello straniero nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore, compete al giudice il controllo d'ufficio sulla legittimità dell'atto amministrativo presupposto e cioè la verifica circa l'esistenza di un'effettiva motivazione del provvedimento. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto motivazione apparente la mera indicazione nel provvedimento del questore dell'impossibilità di trattenere lo straniero in un centro di permanenza temporanea, senza alcuna menzione, neppure sommaria, del motivo di tale situazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/04/2006, n. 15259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15259 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 12/04/2006
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 439
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 000117/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO di BRESCIA;
nei confronti di:
1) ZAIDANE SAMIRA, N. IL 20/03/1977;
avverso SENTENZA del 21/09/2005 TRIBUNALE di BRESCIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. URBAN GIANCARLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Cons. Dott. PALOMBARINI Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. FALCOLINI Enrico.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 21 settembre 2005 il Tribunale di Brescia assolveva ZAIDANE Samira, cittadina marocchina, in relazione alla imputazione di cui al D.L.vo n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter per essersi trattenuto nel territorio dello stato in violazione dell'ordine di espulsione del Questore di Brescia impartito in data 18 luglio 2004. Il Tribunale riteneva illegittimo il provvedimento del Questore perché non sufficientemente motivato in ordine al mancato trattenimento della straniera presso un Centro di Permanenza Temporaneo, non ritenendo adeguata la motivazione sul punto. Propone ricorso per Cassazione il Procuratore Generale della Corte d'Appello di Brescia per violazione della legge penale perché nella specie la motivazione contenuta nell'ordine del Questore era da ritenere congrua e legittima, in sintonia con la più recente giurisprudenza di questa Corte.
Insiste quindi per l'annullamento della sentenza impugnata. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La più recente giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che il provvedimento del questore che ordina l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio dello Stato deve essere motivato e compete al giudice investito del procedimento per inottemperanza allo stesso il controllo sulla relativa motivazione (in tal senso: Cass., Sez. 1^, 28 gennaio 2003, ric. P.M. in proc. Popova, RV 227550; Cass. Sez. 1^, 9 novembre 2005, ric. Zaki, RV 232670; Cass. Sez. 1^, 28 settembre 2005 ric. P.G. in proc. Racu, RV 232167). Non può essere condivisa l'opinione che l'obbligo di motivazione sia escluso considerando il provvedimento del questore un atto vincolato la cui motivazione già si rinviene nell'ordine prefettizio ad esso presupposto (in questo senso Cass., Sez. 1^, 9 gennaio 2004, ric. Sabahi, RV 227224 e Cass., Sez. 1^, 7 ottobre 2003, ric. PM in proc. Fedi, RV 226063), e ciò in quanto la motivazione del provvedimento del prefetto e quella del questore non sono sovrapponibili, riguardando la prima i presupposti dell'espulsione e la seconda le modalità della stessa;
inoltre il carattere tassativo della sequenza delle modalità esecutive dell'espulsione previsto dall'art. 14 in esame costituisce una ragione aggiuntiva dell'obbligo di motivazione (posto che, in assenza di questa, sarebbe impossibile il controllo della correttezza e, in ultima analisi, della legittimità dell'operato dell'amministrazione); infine, in presenza di norme penali che sanzionano l'inottemperanza a un ordine della pubblica amministrazione, "il giudice penale deve verificare la legittimità del provvedimento amministrativo presupposto del reato, sia sotto il profilo sostanziale, sia sotto quello formale, con riferimento a tutti e tre i vizi tipici che possono determinare l'illegittimità degli atti amministrativi, e cioè violazione di legge, incompetenza, eccesso di potere" (così per tutte, con riferimento all'analoga figura criminosa della contravvenzione al foglio di via obbligatorio di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 2, Cass., Sez. 1^, 21 ottobre 1996, rie. Genovesi, RV 204339; nello stesso senso Cass., Sez. 1^, 9 dicembre 1999, ric. Cozzolino, RV 215243). Nella specie, poi, la struttura del reato di cui al D.L. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 bis, è del tutto corrispondente a quella dell'art. 650 c.p., in ordine alla quale la giurisprudenza è costante nel ritenere, in applicazione dei principi generali dell'ordinamento, che "ai fini del giudizio di responsabilità in ordine al reato di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità il giudice è tenuto a verificare previamente la legalità formale e sostanziale del provvedimento che si assume violato, sotto i tre profili tradizionali della violazione di legge, dell'eccesso di potere e dell'incompetenza, con la conseguenza che, ove venga rilevato il difetto del presupposto della legittimità sotto uno di tali profili, l'inosservanza del provvedimento non integra il reato di cui all'art. 650 c.p." (cfr. giurisprudenza già citata e, inoltre, Cass., Sez. 1^, 3 luglio 1996, ric. Soave, RV 205585). Quello sulla legittimità dell'atto presupposto è, dunque, un controllo che compete al giudice ex officio.
Ciò posto, va rilevato che il provvedimento del Questore di Brescia con cui è stato intimato alla DA di lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni dalla notifica è privo di effettiva motivazione, poiché si dà atto soltanto della impossibilità di trattenere la straniera in un centro di permanenza temporanea senza indicare il motivo di tale situazione. Si tratta quindi di motivazione apparente, dal momento che sarebbe stato necessario indicare anche soltanto sommariamente, la ragione ostativa all'inserimento e al trattenimento della straniera nel centro in questione.
Ne viene la infondatezza della doglianza sollevata sul punto dal P.G..
Alla stregua di quanto precede il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 12 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2006