CASS
Sentenza 22 giugno 2023
Sentenza 22 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/06/2023, n. 27406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27406 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: AS DO nato a [...] il [...] AS OC nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 03/11/2022 del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA VERGA;
lette/sentite le conclusioni del PG GIULIO ROMANO Il Proc. Gen. conclude per il rigetto di entrambi i ricorsi. udito il difensore L'avvocato GIUNTA GIANFRANCO in difesa di AS DO e AS OC dopo il dibattimento si riporta ai motivi di ricorso, chiede l'accoglimento. L'avvocato VENTRA ANTONINA R. M. in difesa di AS DO dopo il dibattimento conclude per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 27406 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: VERGA GIOVANNA Data Udienza: 10/03/2023 MOTIVI DELLA DECISIONE Il Tribunale del riesame di Reggio Calabria con provvedimento in data 03/11/2022 confermava l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip nei confronti di ON ME e ON RO limitatamente al reato di concorso in estorsione aggravata, anche ai sensi dell'articolo 416-bis.1 cod.pen. Avverso detto provvedimento gli indagati presentano distinti ricorsi aventi analogo contenuto deducendo: 1. vizio della motivazione e violazione di legge. Sostengono che la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza si fonda solo sulla disamina delle captazioni ambientali intercorse tra LL AT (presunta persona offesa) e LC EP presunto reggente la cosca di LL, LC e De ZO, LC e Salvaguardia.
Considerato che
il tribunale del riesame ha ritenuto non ci fossero indizi sufficienti per affermare che i fratelli ON siano intranei alla cosca, tale circostanza avrebbe dovuto indurre il giudicante ad un'analisi più approfondita. Le conversazioni richiamate si prestano infatti ad un'altra interpretazione. Non è infatti da escludersi la circostanza che il LL nel corso dei dialoghi, sempre più terrorizzato dalle pressioni del LC abbia cercato una facile via di fuga, menzionando i fratelli ON;
2. violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo all'aggravante del metodo mafioso 3. violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo alle esigenze cautelari. Lamenta genericità con riguardo alle esigenze di prevenzione sociale e contraddittorietà con riguardo al pericolo di inquinamento probatorio I ricorsi sono inammissibili perché generici e versati in fatto. Con riguardo alla gravità indiziaria deve rilevarsi che in tema di misure cautelari personali, la valutazione del peso probatorio degli indizi è compito riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, tale valutazione può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre sono inammissibili le censure, che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate da detto decidente spettando alla corte di legittimità il solo compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi del diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere «all'interno» del 1 provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate. In altri termini, l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura, nonché al Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. Questa Corte ha inoltre avuto modo di chiarire che la nozione di gravi indizi di colpevolezza non è omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale. Al fine dell'adozione della misura è sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare «un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato» in ordine ai reati addebitati. Pertanto, i detti indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. peri. (per questa ragione l'art. 273, comma lbis, cod. proc. pen. richiama i commi 3 e 4 dell'art. 192, cod. proc. pen., ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi)( N. 118 del 2005 Rv. 232627, N. 37878 del 2007 Rv. 237475, N. 36079 del 2012 Rv. 253511, N. 7793 del 2013 Rv. 255053, N. 18589 del 2013 Rv. 255928; N 22345 del 2014 Rv. 261963) Ciò premesso deve osservarsi che lo sviluppo argomentativo della motivazione impugnata è fondato su una coerente analisi critica degli elementi indizianti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l'attribuzione a detti elementi del requisito della gravità, nel senso che questi sono stati reputati conducenti, con un elevato grado di probabilità, rispetto al tema di indagine concernente la responsabilità dei fratelli ON in ordine al reato di concorso nell'estorsione consumata in danno di LA AT, aggravata anche sensi dell'articolo 416 bis. 1 cod.pen., perché maturata nel contesto di imposizioni e taglieggiamenti 2 promananti da esponenti della cosca ON-Gaietti di LL o comunque da soggetti orbitanti intorno alla stessa. Di talché, considerato che la valutazione compiuta dal Tribunale verte sul grado di inferenza degli indizi e, quindi, sull'attitudine più o meno dimostrativa degli stessi in termini di qualificata probabilità di colpevolezza anche se non di certezza, deve porsi in risalto che la motivazione dell'ordinanza impugnata supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato non può non arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza, prescritti dall'art. 273 c.p.p. per l'emissione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter attingere l'intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito. Così come il Tribunale ha dato atto con motivazione coerente e logica dell'alto rischio di inquinamento probatorio e di recidiva recidiva collegati ai gravi precedenti penali degli indagati che, grazie alla loro storia criminale e ai legami parentali sono soggetti in grado di interloquire con gli attuali referenti della cosca sul territorio e di far valere il loro carisma criminale non solo sugli operatori economici del luogo ma anche sulla persona offesa. È stato altresì evidenziato come i trattamenti preventivi e rieducativi subiti dai ricorrenti in passato non hanno sortito alcun effetto, così come è stato dato atto dell'impossibilità di fronteggiare tali esigenze di prevenzione sociale con la detenzione domiciliare perché non in grado di recidere quella rete di relazioni criminali sul territorio in cui è maturata la condotta accertata. I ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'articolo 94 comma 1- ter Disp Att cod proc pen Roma 10/03/2023 Il consigliere estensore residente VA ER .abetta RO
lette/sentite le conclusioni del PG GIULIO ROMANO Il Proc. Gen. conclude per il rigetto di entrambi i ricorsi. udito il difensore L'avvocato GIUNTA GIANFRANCO in difesa di AS DO e AS OC dopo il dibattimento si riporta ai motivi di ricorso, chiede l'accoglimento. L'avvocato VENTRA ANTONINA R. M. in difesa di AS DO dopo il dibattimento conclude per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 27406 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: VERGA GIOVANNA Data Udienza: 10/03/2023 MOTIVI DELLA DECISIONE Il Tribunale del riesame di Reggio Calabria con provvedimento in data 03/11/2022 confermava l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip nei confronti di ON ME e ON RO limitatamente al reato di concorso in estorsione aggravata, anche ai sensi dell'articolo 416-bis.1 cod.pen. Avverso detto provvedimento gli indagati presentano distinti ricorsi aventi analogo contenuto deducendo: 1. vizio della motivazione e violazione di legge. Sostengono che la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza si fonda solo sulla disamina delle captazioni ambientali intercorse tra LL AT (presunta persona offesa) e LC EP presunto reggente la cosca di LL, LC e De ZO, LC e Salvaguardia.
Considerato che
il tribunale del riesame ha ritenuto non ci fossero indizi sufficienti per affermare che i fratelli ON siano intranei alla cosca, tale circostanza avrebbe dovuto indurre il giudicante ad un'analisi più approfondita. Le conversazioni richiamate si prestano infatti ad un'altra interpretazione. Non è infatti da escludersi la circostanza che il LL nel corso dei dialoghi, sempre più terrorizzato dalle pressioni del LC abbia cercato una facile via di fuga, menzionando i fratelli ON;
2. violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo all'aggravante del metodo mafioso 3. violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo alle esigenze cautelari. Lamenta genericità con riguardo alle esigenze di prevenzione sociale e contraddittorietà con riguardo al pericolo di inquinamento probatorio I ricorsi sono inammissibili perché generici e versati in fatto. Con riguardo alla gravità indiziaria deve rilevarsi che in tema di misure cautelari personali, la valutazione del peso probatorio degli indizi è compito riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, tale valutazione può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre sono inammissibili le censure, che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate da detto decidente spettando alla corte di legittimità il solo compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi del diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere «all'interno» del 1 provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate. In altri termini, l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura, nonché al Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. Questa Corte ha inoltre avuto modo di chiarire che la nozione di gravi indizi di colpevolezza non è omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale. Al fine dell'adozione della misura è sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare «un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato» in ordine ai reati addebitati. Pertanto, i detti indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. peri. (per questa ragione l'art. 273, comma lbis, cod. proc. pen. richiama i commi 3 e 4 dell'art. 192, cod. proc. pen., ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi)( N. 118 del 2005 Rv. 232627, N. 37878 del 2007 Rv. 237475, N. 36079 del 2012 Rv. 253511, N. 7793 del 2013 Rv. 255053, N. 18589 del 2013 Rv. 255928; N 22345 del 2014 Rv. 261963) Ciò premesso deve osservarsi che lo sviluppo argomentativo della motivazione impugnata è fondato su una coerente analisi critica degli elementi indizianti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l'attribuzione a detti elementi del requisito della gravità, nel senso che questi sono stati reputati conducenti, con un elevato grado di probabilità, rispetto al tema di indagine concernente la responsabilità dei fratelli ON in ordine al reato di concorso nell'estorsione consumata in danno di LA AT, aggravata anche sensi dell'articolo 416 bis. 1 cod.pen., perché maturata nel contesto di imposizioni e taglieggiamenti 2 promananti da esponenti della cosca ON-Gaietti di LL o comunque da soggetti orbitanti intorno alla stessa. Di talché, considerato che la valutazione compiuta dal Tribunale verte sul grado di inferenza degli indizi e, quindi, sull'attitudine più o meno dimostrativa degli stessi in termini di qualificata probabilità di colpevolezza anche se non di certezza, deve porsi in risalto che la motivazione dell'ordinanza impugnata supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato non può non arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza, prescritti dall'art. 273 c.p.p. per l'emissione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter attingere l'intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito. Così come il Tribunale ha dato atto con motivazione coerente e logica dell'alto rischio di inquinamento probatorio e di recidiva recidiva collegati ai gravi precedenti penali degli indagati che, grazie alla loro storia criminale e ai legami parentali sono soggetti in grado di interloquire con gli attuali referenti della cosca sul territorio e di far valere il loro carisma criminale non solo sugli operatori economici del luogo ma anche sulla persona offesa. È stato altresì evidenziato come i trattamenti preventivi e rieducativi subiti dai ricorrenti in passato non hanno sortito alcun effetto, così come è stato dato atto dell'impossibilità di fronteggiare tali esigenze di prevenzione sociale con la detenzione domiciliare perché non in grado di recidere quella rete di relazioni criminali sul territorio in cui è maturata la condotta accertata. I ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'articolo 94 comma 1- ter Disp Att cod proc pen Roma 10/03/2023 Il consigliere estensore residente VA ER .abetta RO