Sentenza 22 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/01/2004, n. 1129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1129 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATTONE Sergio - Presidente -
Dott. VIGOLO Luciano - Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - rel. Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. FOGLIA Raffaele - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AG PE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA AGRI 1, presso lo studio dell'avvocato PASQUALE NAPPI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FF.SS SPA - FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRSPORTI E SERVIZI PER AZIONI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 38547/00 del Tribunale di ROMA depositata il 02/12/00 - R.G.N. 190525/90;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/09/03 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1 - che il Tribunale di Roma, per quanto rileva nella presente sede, con sentenza del 2.12.00, sulla pretese, fatte valere dal sign. PP ER, dipendente dell'Ente Ferrovie dello Stato, relative ad emolumenti per lavoro straordinario pagato non in conformità di quanto previsto dalla l. 42/79 e successive, ha, preliminarmente ritenuto che le stesse dovessero considerarsi non prescritte solo per il quinquennio anteriore alla notifica dell'atto introduttivo da ritenersi avvenuta il 6.9.89;
2 - che il ricorrente chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da due motivi;
che la s.p.a. Rete Ferroviaria Italiana non si è costituita;
RITENUTO IN DIRITTO
1 - che la notifica del ricorso presso la Avvocatura Generale dello Stato, difensore dell'Ente FS in grado d'appello, deve ritenersi valida atteso che detto difensore ha solo perso lo ius postulandi per i gradi successivi, ma tale evento non configura un caso di morte o di impedimento del procuratore (art. 301 c.p.c.) sicché validamente ai sensi della predetta norma possono presso di lui notificarsi le impugnazioni (2848/99, S.U. 6841/96);
2 - che, con il primo motivo il ricorrente si duole, denunciando violazione degli art. 2941 n. 8, 2943, 2944, 2937, 1362 c.c. con riferimento alla circolare 15.10.80 che il Tribunale non ha riconosciuto alla stessa alcuna efficacia ne' sospensiva ne' interruttiva della prescrizione;
3 - che, come si è detto, su tale punto il Tribunale non ha adottato alcuna decisione;
4 - che, in mancanza di denuncia da parte del ricorrente di omessa pronuncia sullo stesso la doglianza concerne una questione introdotta, inammissibilmente, per la prima volta nella presente sede;
5 - che con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 2941, 2948 c.c., 112, 115 c.p.c. nonché vizi di motivazione e si duole che il Tribunale, omettendo di esaminare gli atti di causa, abbia ritenuto che la notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado sia avvenuta il 6.9.89, mentre lo stesso era stato invece notificato il 18.5.89; con la conseguenza che sarebbero prescritti i crediti maturati anteriormente al 18.5.94;
6 - che il ricorrente lamenta, con tale censura, un travisamento dei fatti, per omesso esame della documentazione (art. 395 n. 4 c.p.c.), che avrebbe dovuto esser fatto valere con il rimedio revocatorio;
7 - che il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso in Roma, il 23 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2004