Sentenza 15 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/07/2002, n. 10250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10250 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ORTE SUPRE AD1 0 25 0 /02 NI SEZIONE PIIMA AMMINISTRATIVE Sta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 14323/00 Antonio SAGGIO Presidente Dott. Vincenzo PROTO Rel. Consigliere - Consigliere - Cron. 27.851 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere Rep. Dott. Mario Rosario MORELLI Ud. 08/04/2002 Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VE IT, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GRAMSCI 28, presso l'avvocato MANILIO FRANCHI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MASSIMO VE, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERONA;
intimato - avversO la sentenza n. 106/00 del Tribunale di VERONA, depositata il 16/02/00; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 761 udienza del 08/04/2002 dal Consigliere Dott. Vincenzo PROTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 5 marzo 1999 la sig.ra HE RI propose opposizione avversO l'ordinanza-ingiunzione del Prefetto di Verona, notifi- cata il 27 febbraio 1999, con la quale le era stato in- timato, a titolo di sanzione amministrativa per viola- zione dell'art. 158 cod.stradale, il pagamento di lire 256.800, di cui lire 21.800 per spese. A sostegno dell'opposizione la RI dedusse fra l'altro che l'ordinanza opposta era stata emessa oltre il termine prescritto dall'art.204 c.stradale. Il Prefetto si costituì e depositò provvedimento di revoca dell'ordinanza opposta. Con sentenza depositata il 16 febbraio 2000 il Tri- bunale di Verona dichiarò cessata la materia del con- tendere per avvenuta revoca del provvedimento impugnato e dispose la compensazione delle spese del giudizio, osservando che, venuta meno la ragion d'essere del giu- dizio di opposizione, occorreva, tuttavia, determinare la soccombenza virtuale per la statuizione sulle spese. Sul punto rilevò, quindi, che sussistevano giusti ed 2 apprezzabili motivi per giustificare la compensazione in quanto, per un verso, la interessata avrebbe potuto chiedere al Prefetto l'archiviazione degli atti, senza attendere di conoscere l'ordinanza-ingiunzione per im- pugnarla ed eccepire che essa non era stata emessa en- tro il termine prescritto;
per altro verso, il Prefet- to, revocando il provvedimento opposto а seguito dell'eccezione di intempestività sollevata, aveva tenu- to un comportamento processuale corretto. Avverso questa sentenza la RI ha proposto ri- corso per cassazione con due motivi, illustrato con me- moria. Motivi della decisione Col primo motivo si denuncia la violazione dell'art.112 c.p.c., in quanto sarebbe stata accolta una domanda, quella relativa alla compensazione delle spese, non proposta dal Prefetto. Il motivo è infondato, perché il giudice dell'opposizione è, in via di principio, tenuto a prov- vedere sulle spese processuali, anche indipendentemen- te dalla domanda della parte. Tanto più era tenuto a in quanto una statuire nella fattispecie il Tribunale, domanda in tal senso ("condannarsi il Prefetto di Vero- na а rifondere integralmente le spese...) era stata espressamente proposta dalla RI. Sicché corretta- Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.14323 00) 3 mente il Tribunale, una volta dichiarata la cessazione della materia del contendere, ha valutato il merito della lite al fine di determinare la soccombenza vir- tuale delle parti. Col secondo motivo la ricorrente, denunciando la violazione degli artt.91 e 92 c.p.c. lamenta che il Tribunale, attribuendo alla RI l'onere di richiede- re l'archiviazione degli atti alla P.A., abbia attri- buito una inesistente responsabilità professionale alla opponente. E Osserva che in altri analoghi giudizi lo stesso giudice (onorario) abbia adottato, contradditto- riamente, la medesima statuizione. Il motivo è infondato, perché secondo l'orientamento di questa Corte, la decisione del giudi- ce del merito in materia di spese processuali è censu- rabile in sede di legittimità come violazione di legge soltanto quando le spese siano state poste a carico della parte totalmente vittoriosa. Mentre l'esercizio del potere discrezionale del giudice del merito di com- pensare le spese della lite per giusti motivi ne rende censurabile il positivo esercizio soltanto se esso sia stato basato su ragioni palesemente illogiche od incon- sistenti, inidonee cioè ad integrare una base argomen- tativa della volontà decisionale espressa sul punto. Principio, questo, che priva di consistenza la cen- Corte di cassazione est. V. Proto (r.n.14323 00) 4 sura, posto che il richiamo della sentenza impugnata all'immediato riconoscimento da parte del Prefetto del fondamento della opposizione proposta (sulla questione preliminare della tardività dell'atto impugnato) ed al connesSO esonero della opponente da ulteriore attività difensiva, consente di cogliere la ratio della compen- sazione e la logicità del suo supporto logico (per l'incidenza sulle spese di causa del comportamento con cui una parte aderisca alla pretesa dell'altra). Il ricorso, pertanto, non può essere accolto. Nessun provvedimento sulle spese, in quanto la par- te intimata non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso nella camera di consiglio della prima Sezione civile il giorno 8 aprile 2002. Il Consigliere estensore Il Presidente Vincenzo Proto Antonio Saggio Mercer liftтебли 1LCANCELA Andria NG. 2002 CELLIERE Corte di cassazione est. V. Proto (r.n. 14323 00)