Sentenza 25 giugno 1999
Massime • 1
Qualora avverso la sentenza di primo grado vengano proposti diversi mezzi d'impugnazione e questi non vengano unificati, come prescrive invece l'art. 580 cod. proc. pen., ma seguano percorsi diversi ed autonomi, le statuizioni irrevocabili adottate nell'ambito della procedura che giunge per prima a definizione, se hanno un'interconnessione con quanto costituisce oggetto dell'altra procedura, si riverberano su quest'ultima, quali vere e proprie preclusioni endoprocessuali, atte a prevalere finanche sull'eventuale affermazione di un diverso principio di diritto. (Nella specie, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la decisione con la quale il giudice di merito, pur attenendosi al "dictum" di precedenti pronunce di annullamento con rinvio, aveva modificato la pena che, per lo stesso fatto, era già stata determinata con sentenza divenuta irrevocabile, pronunciata all'esito dell'impugnazione proposta dall'imputato avverso la sentenza di primo grado, mentre le pronunce di annullamento erano scaturite dal ricorso per cassazione a suo tempo proposto, avverso la stessa sentenza, dal pubblico ministero).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/06/1999, n. 10254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10254 |
| Data del deposito : | 25 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 25/6/1999
1. Dott. Oreste Ciampa Consigliere SENTENZA
2. " Bruno Oliva " N. 1246
3. " ES Trifone " REGISTRO GENERALE
4. " Nicola Milo rel." N. 13819/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da AS ES, nato a [...] il [...],
avverso la sentenza 8.2.1999 della Corte d'Appello di Palermo;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. N. Milo;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Giuseppe Veneziano che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore avv. C. Fileccia, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Fatto e diritto
È opportuno ricostruire, in sintesi, la presente vicenda, i cui particolari risvolti processuali hanno dato spazio al ricorso proposto.
ES AS, con sentenza 8.11.1991 del GUP del Tribunale di Palermo, all'esito del giudizio abbreviato, veniva dichiarato colpevole del delitto di cui all'art. 73/1^-6^, aggravato anche ai sensi dell'art. 80/1^ lett. c) D.P.R. n. 309/90 (per avere, in concorso con altre tre persone, di cui una tossicodipendente, acquistato, detenuto e trasportato quantitativi di eroina), e condannato alla pena di anni sei, mesi otto di reclusione e L. 50.000.000 di multa.
Contro tale decisione, l'imputato proponeva appello e il P.G. presso la Corte d'Appello di Palermo ricorso per cassazione, lamentando quest'ultimo, in particolare, l'erroneo calcolo della pena in relazione all'operatività delle contestate e ritenute aggravanti. Le due impugnazioni non venivano unificate (con conversione del ricorso in appello), ai sensi dell'art. 580 C.P.P., e seguivano distinti percorsi.
Sul gravame dell'imputato, la Corte d'Appello di Palermo, con sentenza 7.5.1992, divenuta irrevocabile il 25.1.1993 (data del rigetto del ricorso per cassazione), escludeva l'aggravante dell'art. 80/1^ lett. c) L.S., concedeva le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla residua aggravante e riduceva la pena ad anni cinque, mesi quattro di reclusione e L. 34.000.000 di multa. Sul ricorso del P.G., questa Suprema Corte, con sentenza 22.5.1992, annullava la pronuncia impugnata con rinvio allo stesso GUP, per nuova determinazione della pena, secondo criteri di calcolo corretti, che indicava.
Il GUP del Tribunale di Palermo, in sede di rinvio, con sentenza 26.1.1996, dichiarava n.d.p. nei confronti del AS per precedente pronunzia come parzialmente riformata in appello (sentenza 7.5.1992, irrevocabile il 25.1.1993). Su ricorso sempre del P.G., anche questa decisione veniva annullata con rinvio da questa Suprema Corte in data 18.3.1997, sul rilievo che, in punto di calcolo della pena, non si era formato il giudicato in ordine alla sentenza 8.11.1991 del GUP. In sede di rinvio, il GUP del Tribunale di Palermo, con sentenza 23.2.1998, adeguandosi al principio di diritto fissato da questa Corte, rideterminava la pena, per il AS, in anni dieci di reclusione e L. 100.000.000 di multa.
Il gravame dell'imputato veniva disatteso dalla Corte palermitana, con sentenza 8.2.1999. Avverso quest'ultima pronuncia, della quale ha sollecitato l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l'imputato, lamentando la violazione dell'art. 649 C.P.P., sotto il profilo che, di fronte a una decisione di condanna divenuta irrevocabile (C.A. Palermo 7.5.92, confermata in Cassazione il 25.1.93), non poteva essere adottata una seconda e in parte diversa statuizione sullo stesso fatto.
All'odierna udienza camerale, le parti hanno concluso come da epigrafe.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Ed invero, la sentenza impugnata a quella confermata del 23.2.1998, pur essendosi formalmente adeguate al "dictum" di questa Suprema Corte (decisione 18.3.1997), che aveva annullato la precedente decisione 26.1.1996 emessa, in sede di rinvio, dal GUP del Tribunale di Palermo, a seguito di altro annullamento di questa Corte (sentenza 22.5.1992), in punto di determinazione della pena, della pronuncia 8.11.1991 dello stesso GUP, non hanno tenuto conto della singolare situazione processuale che, nelle more, era venuta a determinarsi e che aveva creato e consolidato una sorta di preclusione endoprocessuale, dalla quale non poteva e non doveva prescindersi, per l'indubbio riverbero che la stessa andava e va a spiegare sulla soluzione da adottare in ordine alla questione ancora "sub iudice", a nulla rilevando che ciò avrebbe portato e porta alla apparente disapplicazione del principio di diritto fissato nelle sentenze di annullamento di questa Corte Regolatrice. La "quaestio iuris" risolta nella fase rescindente, invero, vincola, sì, il Giudice della fase rescissoria ma tale vincolo non è incondizionato, postulando esso sempre, per la sua incontrovertibilità, che la situazione di fatto presupposta sia quella ritenuta in ipotesi dalla Corte di legittimità; il vincolo viene meno, ove la situazione di fatto, per una qualsiasi ragione, non esclusa quella connessa all'evoluzione processuale, muti, con l'effetto che, in tale caso, deve - per così dire - riprendere vitalità, come linea-guida, il "principio ermeneutico della prevalenza dell'autorità della ragione sulla ragione dell'autorita". È indubbio che la singolarità della presene vicenda è la diretta conseguenza di una sorta di patologia processuale che l'ha caratterizzata e che ha determinato la paradossale conseguenza della pronuncia nei confronti dell'imputato di due diverse sentenze di condanna per il medesimo fatto, oggetto di un unico procedimento penale: a) sentenza C.A. Palermo 7.5.1992 di condanna alla pena di anni 5, mesi 4 di reclusione e L. 34 milioni di multa, irrevocabile;
2) sentenza C.A. Palermo 8.2.1999 di condanna alla pena di anni 10 di reclusione e L. 100 milioni di multa, ancora "sub iudice". La causa di tutto ciò va ricondotta alla mancata applicazione dell'art. 580 C.P.P., che espressamente regola il caso della proposizione di mezzi di impugnazione diversi contro la stessa sentenza ad opera delle diverse parti processuali: la regola fissata dalla norma è che il ricorso per cassazione si converte in appello. Lo scopo di tale regola è essenzialmente quello di soddisfare esigenze di economia, di correttezza e di linearità del giudizio, assicurando così una valutazione globale e coerente delle doglianze proposte, che possono anche essere interconnesse tra loro, ed evitando conseguentemente un potenziale contrasto di giudicati sullo stesso fatto e addirittura nell'ambito dello stesso procedimento. È vero che, ove tale ultima ipotesi si verifichi, è possibile, come ha sottolineato il P.G. d'udienza, porvi rimedio in sede esecutiva, con la procedura ex art. 669 C.P.P., ma, non essendosi - allo stato - consolidato un simile contrasto di decisioni, è doveroso evitarlo, essendo ciò imposto dalla corretta valutazione della vicenda processuale, vista in tutti i risvolti della sua complessa articolazione.
Questa Suprema Corte, con la sentenza 18.3.1997, muovendosi nel ristretto ambito delimitato dal ricorso del P.G., annullò la decisione 26.1.1996 del GUP, correttamente rilevò che la sentenza 8.11.1991 dello stesso GUP, anch'essa annullata dal Giudice di legittimità (sent. 22.5.1992), non era divenuta irrevocabile "almeno sul punto relativo alla determinazione della pena, così come calcolata", e rinviò gli atti allo stesso GUP per nuovo giudizio. In sede di rinvio, il GUP, prima, e, a seguito di gravame dell'imputato, la Corte d'Appello, poi, si sono limitati a rideterminare la misura della pena, secondo i criteri di calcolo indicati da questa Corte, dopo avere preso atto che sul punto - secondo quanto statuito da questa stessa Corte - non si era formato alcun giudicato.
Tali decisioni non possono essere condivisa, perché, adeguatesi asetticamente alle statuizioni di questo Supremo Collegio, non hanno tenuto conto dell'evoluzione processuale che - per effetto del diverso percorso seguito dall'impugnazione dell'imputato contro la sentenza 8.11.91 - c'era stata e che aveva determinato, nelle more, un sostanziale mutamento della situazione di fatto rispetto a quella tenuta presente dalla Corte e posta a base delle citate pronunzie di annullamento.
Va, infatti, considerato che, sul gravame proposto dal AS avverso la sentenza 8.11.1991 del GUP del Tribunale di Palermo, la Corte d'Appello della stessa città, con pronuncia del 7 maggio 1992, divenuta irrevocabile (25.1.1993), escluse la contestata aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 80/1^ lett. c) L.S., concesse le circostanze attenuanti generiche con criterio di equivalenza rispetto all'altra aggravante ex art. 73/6^ L.S. e ridusse conseguentemente la pena, soluzione questa che proprio per l'incidenza spiegata dal gioco aggravanti - attenuanti, eliminava ogni questione sui criteri di calcolo seguiti dal Giudice di primo grado nella determinazione della pena e contestati dalla Procura Generale con l'autonomo ricorso per cassazione.
La portata di tale decisione ha determinato, in sostanza, una sorta di preclusione endoprocessuale in riferimento alla quantificazione della pena inflitta all'imputato, con l'effetto che non può non tenersi conto di tale nuova situazione di fatto, radicalmente cambiata rispetto a quella sulla cui base questa Corte fissò, dapprima (sent. 22.5.92), la "regula iuris" per il calcolo della pena in relazione al reato così come originariamente contestato al AS e precisò, poi (sent. 18.3.97), che sul punto, isolatamente considerato, non si era formato alcun giudicato. Ciò posto, va rilevato che non può, nella specie,
correttamente applicarsi, come sostenuto nella sentenza 25.1.1996 del GUP e come sollecitato dal ricorrente, il principio del "ne bis in idem" (art. 649 C.P.P.), del quale difetta il presupposto formale della sottoposizione del prevenuto, già condannato con sentenza irrevocabile, a nuovo procedimento penale per lo stesso fatto, atteso che l'azione penale, nel caso in esame, risulta esercitata una sola volta e da essa è scaturito un solo procedimento, che, "in itinere", per una irregolarità procedurale (mancata applicazione art. 580 C.P.P.), si è sdoppiato in due distinte procedure d'impugnazione,
quella dell'imputato e quella del P.G..
Più correttamente, deve prendersi atto della preclusione cui innanzi si accennava e devesi dichiarare assorbita ogni questione relativa alla determinazione della pena inflitta al AS nelle statuizioni di cui alla sentenza 7.5.1992 della Corte d'Appello di Palermo, divenuta irrevocabile il 25.1.1993. Tale conclusione è legittimata dal seguente principio, ricavabile dal sistema processuale vigente: "Se, nell'ambito di un procedimento penale, le parti processuali propongono, avverso la sentenza di primo grado, mezzi diversi di impugnazione e questi non vengono unificati ai sensi dell'art. 580 C.P.P., ma seguono percorsi diversi ed autonomi e soggiacciono, presumibilmente, a tempi diversi di definizione, le statuizioni irrevocabili adottate nell'ambito della procedura d'impugnazione che giunge per prima a definizione, se hanno una interconnessione con quanto costituisce oggetto dell'altra procedura d'impugnazione, non possono non riverberarsi su questa, quali vere e proprie preclusioni endoprocessuali". La sentenza impugnata e quella confermata del GUP del Tribunale di Palermo in data 23.2.1998 vanno, pertanto, annullate senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza e quella confermata del GUP di Palermo in data 23.2.1998. Dichiara assorbita ogni altra questione nella pronuncia in data 7.5.1992 della Corte d'Appello di Palermo, divenuta irrevocabile con sentenza 25.1.1993 di questa Corte. Così deciso in Roma, il 25 giugno 1999.
Depositato in Cancelleria il 27 agosto 1999