Sentenza 27 gennaio 2003
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- 1. Improving Society Through the Decisions of the Human Rights Committee on the Protection of Human DignityLjiljana Jovanović · https://www.filodiritto.com/ · 15 febbraio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/01/2003, n. 1196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1196 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2003 |
Testo completo
O 4 L L 7 3 O . ) B N E E , C 1 E 9 A N 9 P O 1 I I - Z 1 D A 1 - R E 1 T 2 S C I I . G L D E 9 U R REPUBBLICA ITALIANA I 3 A G E D E 6 E 4 T N Dott. Angelo 01-196 / 03 . . IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N T T E T S S I R E ( A LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Risarcimento danni SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri R.G.N. 22819/99 Presidente Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI Cron. 2590 Consigliere TRIFONE Dott. Francesco MALZONE Rel. Consigliere Rep. Dott. Ennio Ud.18/10/02 Dott. Alfonso AMATUCCI Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: PA EN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CASETTA MATTEI 90/A, presso 10 studio dell'avvocato PAOLO PINTI, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
COMUNE DI POTENZA PICENA;
- intimato -
Giudice di pace di avverso la sentenza п. 46/98 del depositata il 27/11/98 RECANATI, emessa il 25/11/98 e (R.G. 137/97); 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1967 udienza del 18/10/02 dal Consigliere Dott. Ennio I MALZONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con citazione 18.4.97 PE ZO conveniva in giudizio, avanti il giudice di pace di Recanati, il Co- mune di Potenza Picena, in persona del Sindaco pro tem- pore, per sentirlo condannare al pagamento della somma di L.I.309.000 a titolo risarcitorio per i danni ripor- tati dal suo autocarro Fiat T90 tg.Roma 2K6789, allor- chè transitando su una strada in contrada Casale, a cau- sa del cattivo riposizionamento del fondo stradale, dopo che erano stati eseguiti i lavori di riparazione della conduttura comunale, era sprofondato nel manto stradale con la ruota anteriore destra;
soggiungendo che aveva dovuto sopportare l'ulteriore esborso di L.600.000 per liberare la sede stradale delle zolle di argilla la- sciate dai lavori di riparazione eseguiti dagli operai del comune, chiedeva altresì che il predetto Comune fos- se condannato al pagamento di tale ulteriore somma in suo favore. Il giudice dl pace con sentenza n.10659 del 25.XI./27.X1.98 condannava il Comune a pagare all'attore la somma di L.215.000, oltre interessi al 5% 2 dalla data della fattura al saldo, a titolo risarcito- rio, dichiarando interamente compensate fra le parti le spese di lite. Per la cassazione della statuizione sulle spese di lite ricorre il PE esponendo un solo moti- VO,supportato da memoria. Nessuna difesa è stata svolta dall'intimato Comune. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso si denuncia l'error in procedendo nell'applicazione dell'art.92,co.2° cpc in relazione all'art.360 n.5 s.c, e si contesta la mo- tivazione adottata al riguardo nell'impugnata senten- za, laddove si giustifica la compensazione in considera- zione dell'esorbitante pretesa dell'attore e della di- sponibilità del Comune a transigere la lite;
Si attesta che in sede conclusionale la pretesa at- torea era stata definita in L.214.200 nella misura ac- certata e che solo in tale sede la controparte si era dichiarata disposta a transigere la lite, avendo in pre- cedenza contestato in radice il fatto costitutivo del diritto al risarcimento. Il motivo è infondato. Il potere discrezionale del giudice sulla statuizione delle spese di lite incontra l'unico limite nell'ipotesi che la parte risulti total- mente vittoriosa, altrimenti non è censurabile in cas- 3 sazione. Tale ipotesi non ricorre nel caso in esame ove si consideri che, а fronte dell'iniziale richiesta risar- citoria appena nei limiti del giudizio di equità neces- saria, all'attore sono state liquidate L.215.000 e che la disponibilità a transigere la lite da parte del Co- mune si è manifestata solo a seguito dell'accertamento del danno effettivo riportato dall'attore, odierno ri- corrente. Ben vero, il valore della lite si determina dalla domanda ed è in riferimento al valore della medesima che devesi considerare se la parte istante sia 0 meno totalmente vittoriosa. Ne consegue il rigetto del ricorso, senza obbligo di statuire sulle spese del giudizio di cassazione, stante l'assenza nel medesimo dell'intimato Comune. P. Q . M. rigetta il ricorso;
nulla per le spese del giudizio di Cessazione. Così deciso in Roma addì 18.10.02 IL CONSIGLIERE EST.H IL PRESIDENTE Малком IL CANCELLIERE C1 innocenze Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 2.7 GEN. 2003....... IL CANCELERE C1 Innocer z Battista 4