Sentenza 26 giugno 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/06/2003, n. 10191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10191 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2003 |
Testo completo
се 65313 VINVINSIAL SN TIVO LI N 01 9 1 03 REPUBBLICA ITALIANA ISES I NOIZVO DA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPR Oggetto ONE IBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RIGGIO Presidente Dott. Ugo R.G.N. 12730/99 Cron. 22662 MONACI - Consigliere Dott. Stefano Consigliere Rep. Dott. Vittorio Glauco EBNER SOTGIU Consigliere Ud. 22/01/03 Dott. Simonetta MARIGLIANO Rel. Consigliere Dott. Eugenia ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, STATO, che lo presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO rappresenta e difende ope legis;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ricorrente CAMPIONE CIVILE M. 65313 e da DIREZIONE REGIONALE ENTRATE ABRUZZO L'AQUILA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta 2003 e difende ope legis;
184 ricorrente - -1-
contro
FIMASP SPA GIA' SUPERDISTRIBUZIONE UNO SPA, in persona dell'Amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI GRACCHI 128, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE PETTINATO, che li difende, giusta procura in calce;
- controricorrente -
la sentenza n. 30/98 della Commissione avverso tributaria regionale di L'AQUILA, depositata il 28/04/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/01/03 dal Consigliere Dott. Eugenia MARIGLIANO;
udito, per il resistente, l'Avvocato PETTINATO che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La IM PA, in sede di dichiarazione dei redditi per l'esercizio chiuso il 31.12.1992 aveva, in via cautelativa, sottoposto a tassazione anche l'importo pagato come penale per il recesso da un contratto preliminare di compravendita di un area di sua proprietà; ritenendo, poi, che detta somma costituisse costo per la società, essendo stata detta decisione presa in vista di possibili ampliamenti dell'attività d'impresa, aveva richiesto il rimborso, in modifica di quanto dichiarato, delle maggiori imposte a titolo di ILOR per £.162.000.000 e di IRPEG per £.360.000.000 già versate, oltre gli interessi. La Direzione regionale delle entrate per l'Abruzzo, ex Intendenza di finanza di Pescara, rigettava l'istanza per non essere consentita la ritrattazione della dichiarazione in quanto la somma pagata come caparra, quale risarcimento del danno, non costituiva "costo" per colui che la perde, né "ricavo" per chi lo riceve Avverso detto provvedimento la IM PA proponeva ricorso innanzi alla C.T.P. de L'Aquila che lo rigettava. A seguito di detta reiezione proponeva appello innanzi alla C.T.R. dell'Abruzzo, deducendo la retrattabilità e la modificabilità della dichiarazione dei redditi, ove il contribuente ritenga di aver commesso errori di fatto o di diritto. La C.T. adita accoglieva l'appello, ritenendo la somma pagata a titolo di penale come un costo inerente al reddito d'impresa e come tale deducibile, in quanto il recesso dal preliminare di vendita costituiva una scelta dovuta ad una precisa scelta strategica aziendale in vista di una sopravvenuta possibilità di sviluppo che si era venuta a creare per la stessa società e destinata al raggiungimento di un determinato risultato economico. Avverso detta decisione propone ricorso per cassazione il Ministero delle finanze e la Direzione regionale delle entrate per l'Abruzzo, articolando due motivi e chiedendo la cassazione dell'impugnata sentenza con ogni conseguente statuizione di legge. Resiste con controricorso la società IM PA che ha presentato anche memoria, insistendo sull'inerenza della somma pagata a titolo di penale con l'attività dell'impresa --- - MOTIVI DELLA DECISIONE Con i due motivi che possono essere esaminati congiuntamente data la loro stretta connessione logica, l'Amministrazione finanziaria lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 75 DPR n. 917/1986, dei principi generali in tema di interpretazione dei contratti e degli artt. 1385 e 1386 c.c., nonché omessa, insufficiente e contradditoria motivazione. Parte ricorrente, infatti, pur condividendo l'affermazione del giudice del merito secondo cui il concetto di inerenza del costo di cui all'art. 75 DPR citato non è più legato esclusivamente ai ricavi ma all'attività dell'impresa, tuttavia ritiene che in tale accezione non può essere ricompreso anche il pagamento di una penale per inadempimento di un contratto preliminare in quanto questo esula completamente dai costi abituali sostenuti da un'impresa. La caparra confirmatoria e la penale sono strumenti di diritto civile posti a garanzia delle parti per la stipula del futuro contratto con natura risarcitoria e sanzionatoria e non possono, quindi, essere inclusi come costi ai sensi dell'art 75 già citato. Peraltro, a parere dell'Ufficio, i giudici del merito si sono esclusivamente preoccupati di motivare in merito all'inerenza del pagamento della penale, trascurando completamente di valutare complessivamente l'operazione commerciale in tutte le sue componenti ed il fatto che le molte ragioni addotte ineriscano a motivi, irrilevanti da un punto di vista civilistico e, tanto più, da quello fiscale. I motivi sono fondati e devono essere accolti. E' principio ormai consolidato che col sistema introdotto con la riforma tributaria del 1972 e come la stessa Amministrazione ha riconosciuto nelle proprie circolari, l'inerenza dei costi e degli oneri in materia di reddito d'impresa, richiesta dall'art. 74 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (richiamato, ai fini della determinazione dell'imponibile I.R.P.E.G., dall'art. 21, comma secondo, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598) deve essere riferita, non ai ricavi, ma all'oggetto dell'impresa (cass.civ. nn.10062, 11648 e 11770 del 2000 e n.14570 del 2001). -- Il Ministero delle Finanze, nella circolare 7 luglio 1983, n. 30/9/944 della Direzione Generale II.DD., dopo aver premesso che "... tutti i costi e gli oneri sono deducibili se e in quanto provvisti dei requisiti della certezza, della competenza e dell'inerenza", precisava che dette componenti negative, a seguito delle modifiche introdotte al secondo comma del citato art.74 con la legge 4 novembre 1981, n. 626, erano deducibili se ed in quanto si riferissero ad attività da cui derivano ricavi e che, contrariamente al sistema preriforma, nel quale la spesa doveva presentarsi nella sua individualità non generica, secondo la nuova legislazione il concetto di inerenza "... non e' più legato ai ricavi dell'impresa, ma all'attività della stessa". Tale orientamento e' stato ribadito nella risoluzione n. 158/E del 28 ottobre 1998, nella quale si stabilisce che il concetto d'inerenza, accolto dalla riforma del 1972 e trasfuso nell'art. 75 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, "... non e' più legato ai ricavi dell'impresa, ma all'attività della stessa". Tutto ciò premesso la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della C.T.R. dell'Abruzzo, perché tenuto presente il principio di diritto soprariportato, la natura della somma pagata per recedere dal contratto preliminare di vendita e tutte le condizioni di fatto relative alla presente controversia, decida nel merito e statuisca anche per le spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra VINVID IUL sezione della C.T.R. dell'Abruzzo. 9 N Q 7TH AVI ICT N 9861 # SES IV Così deciso in Roma il 22 gennaio 2003 Il Presidente Il Consigliere estensore alloriflin th 1 C E R LLIE icone E Ath C N DEPOSITATO IN CANCELLERIA nnio A 26 GŁU 2003 C IL r. E Oggi D IL CANCELLIERE C1 VA IC