Sentenza 16 settembre 2008
Massime • 1
In tema di furto, l'aggravante della esposizione della cosa per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede (art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen.) è integrata nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi di radiatori da riscaldamento, in quanto la "ratio" dell'aggravamento della pena è l'esposizione della cosa alla pubblica fede, condizione che può sussistere anche se essa si trovi in un luogo privato cui, per mancanza di sorveglianza o di recinzione, si possa liberamente accedere.
Commentario • 1
- 1. Rubare in palestra, circoli o in spiaggia è furto aggravato?Mariano Acquaviva · https://www.laleggepertutti.it/ · 8 ottobre 2023
PENA PER IL DELITTO DI FURTO Reclusione da sei mesi a tre anni e multa da euro 154 a euro 516. La pena è della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 309 a euro 1.032 nell'ipotesi aggravata di cui all'art. 624 bis cod. pen. La pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1.549 qualora concorrono due o più delle circostanze aggravanti di cui all'art. 625 cod. pen.., ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'art. 61 cod. pen. Qualora ricorra la circostanza attenuante di cui all'art. 625 bis cod. pen., la pena è diminuita da un terzo alla metà nei casi di cui all'art. 624, 624 bis, 625 cod. pen. La pena è della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/09/2008, n. 41375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41375 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 16/09/2008
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - N. 3342
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 012749/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IN LV N. IL 09/04/1966;
avverso SENTENZA del 07/11/2007 CORTE APPELLO di LECCE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. PALLA STEFANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fraticelli che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
RI TO ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce del 7.11.07 che ha confermato quella emessa dal Tribunale di Brindisi il 14.12.05, con la quale l'imputato è stato condannato, riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4, ritenuta equivalente all'aggravante di cui all'art. 625 c.p., n. 7 ed unificati i reati di furto aggravato di tre radiatori da riscaldamento e quello di cui all'art. 707 c.p., commessi in Brindisi il 29.11.05, dal vincolo della continuazione, alla pena di mesi quattro, giorni venti di reclusione ed Euro 200,00 di multa, applicata altresì la diminuente per il rito abbreviato. Deduce il ricorrente, con il primo motivo, violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), con riferimento all'art. 625 c.p., comma 1, n. 7, terza ipotesi, per avere la Corte salentina ritenuto sussistente detta aggravante pur essendo emerso che i radiatori oggetto del furto erano installati negli alloggi di proprietà della Syndial s.p.a. da molti anni disabitati ed in stato di abbandono, per cui non poteva sostenersi che gli stessi fossero esposti alla pubblica fede per necessità, consuetudine o destinazione. Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), con riferimento all'art. 707 c.p., avendo i giudici di appello erroneamente interpretato la norma in esame, ritenendo concretizzata l'ipotesi contravvenzionale pur avendo l'imputato giustificato il possesso degli strumenti rinvenuti con il lavoro che svolgeva, consistente nella raccolta, selezione e differenziazione del ferro vecchio da rivendere successivamente, attività che richiedeva necessariamente l'utilizzo di chiavi di ferro, pinze, cacciaviti e seghetti.
Si chiedeva pertanto l'annullamento dell'impugnata sentenza. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Correttamente i giudici territoriali hanno infatti ritenuto configurabile l'aggravante contestata, trattandosi - i radiatori oggetto di furto da parte del RI - di cose prive di custodia da parte dell'ente proprietario, affidate quindi al senso di rispetto di ogni consociato, la situazione di degrado in cui versava il complesso immobiliare comprendente gli alloggi in cui erano installati i radiatori non consentendo di ritenere tali beni come res derelictae. Le ipotesi previste nell'ambito dell'aggravante speciale di cui all'art. 625 c.p., n. 7 hanno infatti un fondamento comune, costituito dalla maggiore tutela che deve essere offerta a determinate cose in ragione delle condizioni in cui si trovano o della destinazione delle stesse e l'esposizione alla pubblica fede deve quindi essere considerata, secondo la lettera della stessa legge, con criterio obiettivo, per cui la ratio dell'aggravamento della pena non è correlata alla natura - pubblica o privata - del luogo in cui la cosa si trova, ma alla condizione di esposizione di essa alla "pubblica fede", condizione che può sussistere anche se la cosa si trovi in un luogo privato cui, per mancanza di recinzione o sorveglianza, si possa liberamente accedere (Cass., sez. 5^, 8 febbraio 2006, n. 9022, in C.E.D. Cass., n. 233978). Fondato è invece il secondo motivo di ricorso, sia pure con la precisazione che la contravvenzione di cui all'art. 707 c.p. deve ritenersi assorbita nel furto in quanto è rimasto accertato che l'imputato, al momento dell'arresto in flagranza, è stato trovato in possesso sia di strumenti specificamente atti a rimuovere i termosifoni, che di arnesi atti allo scasso, tra cui, in particolare, il cd. piede di porco, per cui il possesso ingiustificato di tali strumenti è risultato strettamente collegato all'uso degli stessi fatto dall'agente per la commissione del furto e non ha assunto autonoma rilevanza giuridica. Limitatamente alla contravvenzione di cui all'art. 707 c.p. l'impugnata sentenza deve quindi essere annullata, con eliminazione della relativa pena di giorni venti di reclusione ed Euro 49,00 di multa.
P.Q.M.
La Corte, annulla la sentenza impugnata limitatamente alla contravvenzione di cui all'art. 707 c.p. ed elimina la relativa pena di giorni venti di reclusione ed Euro 49,00 di multa.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 16 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2008