Sentenza 17 aprile 2001
Massime • 1
La polizia giudiziaria può procedere di propria iniziativa al fermo di persona indiziata di reato, anche nel caso in cui il Pubblico ministero abbia già assunto la direzione delle indagini, solo quando, non essendo possibile attendere il provvedimento di quest'ultimo, sopravvengano specifici elementi che rendono fondato il pericolo che il soggetto sia per darsi alla fuga, vale a dire si stia già, in concreto, sottraendo alle ricerche della competente autorità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/04/2001, n. 25322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25322 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUNO FOSCARINI Presidente del 17/04/2001
1. Dott. FRANCO MARRONE Consigliere SENTENZA
2. Dott. VITTORIO GLAUCO EBNER Consigliere N. 2346
3. Dott. ANGELO DI POPOLO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. GENNARO MARASCA Consigliere N. 49628
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
VE FO, nato a [...] in data [...];
Avverso la ordinanza emessa il 28 novembre 2000 dal GIP presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
Visti gli atti la ordinanza denunciata ed il ricorso;
Sentita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dott. Gennaro Marasca, che ha illustrato lo svolgimento del procedimento ed i motivi del ricorso;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Vito Monetti, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
La Corte di Cassazione osserva
Il 25 novembre 2000 VE FO, indagato per i delitti di associazione per delinquere, riduzione in schiavitù ed altro, veniva fermato dalla Polizia Giudiziaria.
Con provvedimento del 28 novembre del 2000 il GIP presso il Tribunale di Nocera Inferiore convalidava il fermo del VE ed emetteva una ordinanza impositiva della misura cautelare della custodia in carcere.
Avverso il provvedimento di convalida del fermo proponeva ricorso per cassazione VE FO che deduceva la violazione di legge per insussistenza del pericolo di fuga e per mancanza dei presupposti previsti dall'art. 384 c.p.p. comma 2^ che legittimano il fermo di Polizia Giudiziaria.
È necessario premettere che il ricorso concerne esclusivamente il provvedimento di convalida del fermo e non la applicazione della misura cautelare.
Ai sensi dell'art. 391 c.p.p. si sarebbe dovuto procedere in camera di consiglio non partecipata previa acquisizione del parere del PM. Tuttavia la procedura della camera di consiglio partecipata ex art.127 c.p.p. offre maggiori garanzie alle parti e, quindi, è possibile procedere oltre.
Il secondo motivo del ricorso proposto dal VE appare fondato. Secondo l'art. 384 c.p.p. è il PM titolare delle indagini che può disporre il fermo dell'indiziato di un delitto che preveda la pena non inferiore nel minimo a due anni di reclusione e superiore nel massimo a sei anni, quando vi sia fondato pericolo di fuga. La Polizia Giudiziaria può procedere al fermo di propria iniziativa quando ricorrono i presupposti già indicati, a condizione che il Pubblico Ministero non abbia ancora assunto la direzione delle indagini oppure quando ricorrano le particolari situazioni previste dal comma 3^ dell'articolo citato.
Nel caso di specie non ricorre l'ipotesi prevista dal comma 3^ dell'art. 384 c.p.p., perché l'indiziato era già stato individuato e dal testo del provvedimento impugnato non risulta che fossero sopravvenuti elementi specifici che rendessero fondato il pericolo che il VE stesse per darsi alla fuga.
È evidente invero la differenza tra il fondato pericolo di fuga richiesto dai primi due commi dell'art. 384 c.p.p. e posto a base del provvedimento impugnato, ed il concetto espresso con i termini sia per darsi alla fuga, che stanno ad indicare chi stia in concreto scappando.
Inoltre non è documentata la impossibilità, attesa l'urgenza di provvedere, di attendere il provvedimento del PM, dal momento che presso gli Uffici di Procura, come è noto, è previsto un magistrato di turno anche per fare fronte ad evenienze come quella in esame. Da quanto si può desumere dal testo del provvedimento di convalida non ricorrono nel caso di specie nemmeno i presupposti richiesti dal comma 2^ dell'art. 384 c.p.p. perché la notitia criminis era stata comunicata al PM, che si era già attivato.
Da tale momento, infatti, le indagini passano sotto la direzione del PM e la Polizia Giudiziaria può compiere soltanto gli atti ad essa specificamente delegati dall'art. 370 c.p.p. e tutte le attività di indagine delegate dal PM.
La facoltà della Polizia Giudiziaria di procedere al fermo di propria iniziativa è quindi, subordinata alla circostanza che il PM non abbia assunto ancora la direzione delle indagini;
dopo tale momento, infatti, ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 3^ dell'art. 384 c.p.p., il potere di disporre il fermo di indiziati di delitto compete esclusivamente al PM titolare delle indagini. Del resto anche dal verbale di fermo del VE si desume che il fermo dell'indiziato è avvenuto nell'ambito delle indagini delegate. Il fermo eseguito dalla Polizia Giudiziaria di propria iniziativa dopo che il Pubblico Ministero ha assunto la direzione delle indagini e, quindi, in contrasto con l'art. 384 comma 2^ c.p.p. e senza che peraltro ricorrano le condizioni previste dal successivo comma della stessa norma, deve considerarsi come avvenuto fuori dei casi previsti dalla legge ed è, dunque, insuscettibile di convalida (così Cass. 8 aprile 1992, Minchella, Arch. n. proc. pen. 1992, 588). Tale indirizzo giurisprudenziale, fondato su una corretta interpretazione, letterale e logica, delle norme che regolano l'istituto deve essere condiviso.
La soluzione adottata rende ovviamente superfluo l'esame dell'altro motivo di gravame concernente la pretesa insussistenza del pericolo di fuga dell'indiziato.
Per le ragioni indicate l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla convalida del fermo.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la ordinanza impugnata limitatamente alla convalida del fermo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 aprile 2001. Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2001