Sentenza 9 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/08/2002, n. 12117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12117 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DUVA Vittorio - Presidente -
Dott. PREDEN Roberto - Consigliere -
Dott. PERCONTE LICATESE Renato - Consigliere -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. CHIARINI Maria Margherita - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI AN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COL DI LANA 28, presso lo studio dell'avvocato ORIETTA FRAZZITTA, difesa dall'avvocato ROSOLINO CASCIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LA OC AN, nella qualità di legale rappresentante del C.O.E.S., elettivamente domiciliata in ROMA VIA MERULANA 183, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE CAUSARANO, difesa dall'avvocato FERDINANDO BIVONA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2707/99 del Tribunale di PALERMO, Sezione 2^ Civile, emessa il 18/06/99 e depositata il 22/07/99 (R.G. 2193/99);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/01/03 dal Consigliere Dott. Maria Margherita CHIARINI;
udito l'Avvocato Guido POTTINO (per delega Avv. Rosolino CASCIO);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 14 maggio 1997 GE NO intimava sfratto per morosità ad AN La OC nella qualità di legale rappresentante del Centro Orientamento Emigrati Siciliani (COES), conduttore di un suo immobile, per mancato pagamento dei canoni di maggio-giugno 1997, ammontanti a L. 1.796.000, a cui erano da aggiungere L. 144.000 per aggiornamento ISTAT da febbraio 1997; L. 491.500 per oneri condominiali del primo bimestre 1997 e L.
1.200 per consumo di acqua, e lo citava per la convalida dinanzi al RE di Palermo.
L'intimato, iscritta la causa a ruolo, si opponeva alla convalida eccependo che la locatrice aveva ricevuto il pagamento di canoni ed oneri condominiali prima della notifica dell'intimazione, mentre l'aggiornamento ISTAT del canone non era stato richiesto. Quindi, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna della stessa al pagamento degli interessi maturati sul deposito cauzionale, pari per il primo anno a L. 2.550.000, e per responsabilità aggravata. La locatrice, costituitasi alla prima udienza con comparsa di risposta, contestava quanto ex adverso sostenuto perché la sanatoria della morosità del canone il cui aggiornamento era stato richiesto - e delle quote condominiali era avvenuta dopo la consegna dell'atto di intimazione all'ufficiale giudiziario per la notifica, come accaduto già altre volte. Deduceva inoltre un uso non autorizzato dell'immobile - ospitalità di emigrati - che avrebbe fatto valere in separata sede per chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni. Rilevava peraltro che, non avendo iscritto la causa a ruolo, ne' essendosi presentata all'udienza del 9 giugno 1997, fissata per la convalida, gli effetti dell'intimazione erano cessati (art. 662 c.p.c), mentre si era costituita soltanto per contestare gli assunti del conduttore e per eccepire la cessazione della materia del contendere sugli inadempimenti dedotti con l'intimazione, con conseguente inammissibilità delle domande di controparte, "in ogni caso" da rigettare, con condanna alle spese.
All'udienza di rinvio, disposta dal RE dopo il mutamento del rito (artt. 667, 426 e 447 bis c.p.c), la locatrice contestava altresì al conduttore di aver destinato l'immobile ad allevamento di cani. Quindi, all'udienza del 5 marzo 1998, la predetta, nel reiterare tutte le contestazioni precedenti, chiedeva la risoluzione del contratto per gravi inadempimenti del conduttore, diversi dalla morosità nel pagamento del canone, precisando, nelle note depositate il 10 marzo 1998, che detta domanda era proponibile perché avanzata dopo la trasformazione del rito da speciale a ordinario. All'udienza di discussione la medesima, nel chiarire di aver rinunciato allo sfratto per morosità - effetto peraltro derivante dal non essersi presentata all'udienza fissata con l'intimazione (art. 662 c.p.c.) - insisteva nella domanda di risoluzione del contratto per le altre gravi inadempienze del conduttore, chiedendo la riunione della causa ad altra pendente per il medesimo petitum. Il conduttore però non accettava la predetta rinuncia perché la locatrice non aveva soddisfatto la sua richiesta contenuta nella domanda riconvenzionale, per il cui accoglimento insisteva, con conseguente condanna della predetta alle spese di giudizio.
Il RE, con sentenza del 12 marzo 1999, dichiarava inammissibile la domanda di risoluzione proposta dalla NO all'udienza del 5 giugno 1998 perché oltre il termine concesso per l1 integrazione degli atti, e rigettava quella avanzata con l'atto di citazione, non sussistendo il presupposto della gravita dell'inadempimento degli obblighi del conduttore. Accoglieva poi la riconvenzionale di questi volta ad ottenere gli interessi legali sul deposito cauzionale ed infine, rilevata la soccombenza della locatrice, la condannava a pagare le spese del giudizio.
Questa proponeva appello che il Tribunale di Palermo - previo raggruppamento delle censure in due motivi, di cui il primo contenente quelle relative al rigetto della domanda di risoluzione, il secondo quelle concernenti l'accoglimento della riconvenzionale del conduttore - respingeva, con sentenza del 22 luglio 1999, sulle seguenti considerazioni: 1) la declaratoria di inammissibilità della domanda di risoluzione avanzata in corso di giudizio era divenuta inoppugnabile;
2) la locatrice si era presentata, sia pure per manifestare il suo disinteresse alla prosecuzione del giudizio, all'udienza del 13 giugno 1997, fissata per la convalida, e perciò era inapplicabile l'art. 662 c.p.c; 3) inoltre la medesima, all'udienza dell'11 novembre 1997, fissata per la comparizione delle parti ai sensi dell'art. 667 c.p.c., modificando le precedenti conclusioni, aveva chiesto la risoluzione del contratto per non aver il conduttore sanato la morosità nel pagamento dell'aggiornamento del canone;
alla fine poi aveva precisato di reiterare la relativa contestazione ai fini della condanna del conduttore al pagamento delle spese di giudizio, domanda formulata anche da costui nei confronti della locatrice;
4) perciò vi era un interesse di entrambe le parti ad un accertamento sul dedotto inadempimento, tanto più che la rinuncia alla domanda di risoluzione non era stata accettata dal conduttore;
5) il pagamento eseguito dal COES con assegno circolare spedito il 3 maggio 1997, e ricevuto il 14 maggio 1997, configurava un lieve inadempimento che non giustificava la risoluzione del contratto, avuto riguardo alla durata del ritardo - nove giorni dopo la scadenza pattuita - e all'interesse delle parti, atteso che anche in passato la NO aveva accettato pagamenti tardivi;
6) il conduttore aveva dimostrato di aver pagato gli oneri condominiali producendo le relative ricevute, da cui non era rilevabile il ritardo nel pagamento, essendo prive di data;
7) non poteva esser accolta la domanda di canone aggiornato non avendo la locatrice dimostrato di aver inoltrato la debita richiesta, a norma dell'art. 32 legge 392/1978, prima del giudizio;
8) gli interessi legali sul deposito cauzionale erano comunque dovuti, a norma dell'art. 11 legge 392/1978, sostitutiva di qualsiasi clausola contrattuale difforme, mentre il credito dedotto dalla locatrice in compensazione era rimasto generico e quindi la soccombenza di costei determinava la sua condanna alle spese, anche del secondo grado;
9) doveva esser ordinata la cancellazione delle espressioni contenute a pag. 4 dell'atto di appello, righi 3-7, dalla parola "prima" alla parola "NO", perché sconvenienti e non funzionali al diritto di difesa.
Avverso questa sentenza ricorre GE NO con sette motivi, cui resiste AN La OC, nella qualità di legale rappresentante del COES.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo di ricorso la NO deduce: "Difetto di motivazione".
Il Tribunale di Palermo non ha motivato sull'oggetto principale dell'appello e cioè l'ingiusta condanna alle spese pronunciata dal RE che avrebbe dovuto quanto meno compensarle per il comportamento preprocessuale e processuale del conduttore (tardività ed irregolarità del pagamento dei canoni;
incompletezza nell'adempimento; desistenza immediata della locatrice dall'intimazione; pretestuosità delle riconvenzionali, alcune delle quali inammissibili) e sul quarto motivo di appello, con cui essa locatrice aveva evidenziato che tali inadempienze erano state richiamate proprio per rivelare l'errore commesso dal RE nel condannarla alle spese. L'omessa motivazione del Tribunale è palese anche per aver ridotto a due i motivi di appello, mentre essi erano sei, senza menzionare in particolare il primo e il quarto motivo, specifici sulle spese e volti ad una compensazione delle stesse. Il motivo è infondato.
Come emerge dalla dettagliata narrativa i giudici di appello hanno confermato la condanna della NO al pagamento delle spese di primo grado dopo aver analiticatamente richiamato le ragioni di soccombenza della stessa sia sulla domanda di risoluzione contenuta nell'intimazione di sfratto, sia sulla riconvenzionale del conduttore, accolta dal medesimo organo giudiziario. 2. - Con il secondo motivo la ricorrente deduce: "violazione e falsa applicazione dell'art. 662 c.p.c. Insufficienza di motivazione". All'udienza del 13.6.1997, fissata per la convalida dello sfratto, l'intimante era comparsa perché, ai sensi dell'art. 662 c.p.c., si desse atto della sua desistenza e quindi fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere. Erroneamente, perciò, il Tribunale aveva affermato l'inapplicabilità dell'art. 662 c.p.c. per essersi essa locatrice costituita ed esser comparsa, ancorché per far dichiarare la propria desistenza. Infatti aveva richiamato questa norma proprio per far cessare anche gli effetti sostanziali dell'intimazione avendo il conduttore pagato i canoni, pur se dopo la consegna di tale atto all'ufficiale giudiziario per la notifica. Nè rileva che nel corso del giudizio, mantenuto da controparte, essa NO avesse sostenuto che la morosità persisteva per aver il conduttore omesso di corrispondere l'aggiornamento del canone e non pagato le quote condominiali perché tali domande era state oggetto di rinuncia nelle conclusioni di primo grado, e non già in appello, come erroneamente ritenuto dal Tribunale. Il motivo è infondato.
Richiamati i fermissimi principi giurisprudenziali secondo i quali l'atto di intimazione - di licenza o sfratto - è un atto complesso, formato da due atti distinti, l'uno di carattere sostanziale, con il quale il locatore manifesta la volontà di escludere la prosecuzione del rapporto, ovvero contesta al conduttore l'inadempimento; l'altro di carattere processuale, con il quale il locatore chiama in giudizio il conduttore per consentirgli di proporre eccezioni, presupposto necessario e indispensabile per la cessazione degli effetti processuali di detto atto avente carattere processuale è che il locatore non compaia all'udienza fissata per la convalida (art. 662 cod. proc. civ.), con il logico corollario che, se viceversa compare, detta norma è inapplicabile.
Peraltro, secondo una giurisprudenza di legittimità ormai unanime, la mancata comparizione del locatore, all'udienza fissata per la convalida non pregiudica gli effetti sostanziali dell'intimazione, e perciò al conduttore non può esser precluso di opporsi e proporre eccezioni di merito o domande per ottenere una sentenza di merito che accerti l'inesistenza dei diritti del locatore, al fine di prevenire una nuova pretesa degli stessi.
Ne deriva che, essendo la NO comparsa all'udienza dalla stessa fissata per la convalida, ed avendo il conduttore non solo contestato gli inadempimenti attribuitigli, ma anche avanzato domande riconvenzionali, legittimamente i giudici di appello hanno confermato l'inapplicabilità dell'art. 662 cod. proc. civ. e la disposta prosecuzione del giudizio con il rito ordinario. Ulteriore conseguenza della predetta persistenza del contrasto sulle rispettive pretese sostanziali è che legittimamente i giudici di appello hanno escluso di poter dichiarare cessata la materia del contendere.
3. - Con il terzo motivo la ricorrente deduce "Violazione dell'art. 2697 cod. civ. Violazione dell'art. 115 cod. proc. civ.".
Essa locatrice aveva dedotto l'inadempimento del conduttore al tempestivo pagamento delle spese condominiali ai fini del regolamento delle spese, e non della domanda di risoluzione, a cui aveva rinunciato. Il Tribunale ha violato il principio sull'onere della prova perché ha affermato che la data del pagamento non risultava dalle relative ricevute, in tal modo ponendolo a carico della creditrice;
inoltre aveva violato anche l'art. 115 cod. proc. civ. perché nel proprio fascicolo aveva depositato la fotocopia di tali ricevute da cui risultava il pagamento tardivo e perciò il conduttore aveva cancellato la data sulle fotocopie da lui prodotte. Con il quarto motivo la ricorrente deduce: "Falsa applicazione dell'art. 32 della legge 392/1978, come modificato dall'art. 1, comma 9 della legge n. 118/1985. Violazione dell'art. 1362 cod. civ.".
Erroneamente il Tribunale, senza neppure rendersi conto dell'incidenza della questione sulle spese, ha ritenuto che l'aggiornamento del canone non fosse dovuto per mancata richiesta del locatore, nel silenzio dell'esigenza di tale formalità nel contratto, che invece provava l'inesistenza del relativo onere, conformemente alla modifica dell'art. 32 legge 392/1978, introdotta dalla legge 118/1985. I motivi possono trattarsi congiuntamente perché entrambi proposti ai fini del regolamento delle spese.
Essi sono inammissibili perché pongono delle questioni irrilevanti. Tuttavia la motivazione della sentenza di appello sul punto deve esser corretta nei termini di seguito esposti.
Come emerge dalla narrativa, il difensore della locatrice ha rinunciato alla domanda di risoluzione, fondata anche sui suddetti inadempimenti - e cioè il mancato pagamento delle quote condominiali e dell'aggiornamento del canone - e tale rinunzia - valida, ancorché effettuata dal difensore privo di mandato speciale, se non incide sul diritto controverso (come nel caso di specie, in cui la stessa domanda è stata proposta in altra causa), e non necessitante di accettazione della controparte, a differenza della rinunzia agli atti del giudizio - comporta che sulla domanda oggetto di essa non solo non può esservi nessuna pronunzia giudiziale, ma neppure valutazione ai fini delle spese - diversamente dal caso di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, in cui invece la regolamentazione delle spese, se non vi è accordo delle parti, va decisa secondo il principio della soccombenza virtuale- che restano a carico della parte rimandante, se la controparte non accetta detta rinuncia. Questo è il caso in esame, in cui la locatrice ha rinunciato alla domanda di risoluzione proposta con l'intimazione e il RE ha accolto la domanda riconvenzionale del conduttore.
Perciò il decisum della sentenza di appello che ha confermato la condanna della locatrice alle spese di primo grado è corretto.
4. Con il quinto motivo la ricorrente deduce: "Falsa applicazione dell'art. 79 legge 392/1978. Violazione dell'art. 1241 cod. civ. Violazione dell'art. 2697 cod. civ. Difetto di motivazione". Erroneamente il Tribunale ha confermato la condanna di essa locatrice al pagamento degli interessi legali sul deposito cauzionale, esclusi dal contratto, perché le parti possono derogare all'art. 79 della legge 392/1978. Altro errore della sentenza impugnata è il rigetto della richiesta compensazione ritenendo generico il credito della locatrice, che invece era costituito dal canone di locazione, e perciò era liquido ed esigibile. Entrambe le censure sono infondate.
L'obbligo del locatore di corrispondere al conduttore gli interessi legali sul deposito cauzionale versato da questi, contenuto nell'art. 11 della legge del 27.7.1978 n. 392, è inderogabile perché persegue finalità di ordine generale, consistenti nella tutela del contraente più debole e nell'impedire che i frutti della relativa somma, percepibili del locatore, possano tradursi in un surrettizio incremento del corrispettivo della locazione. Perciò tale norma imperativa determina la nullità, per contrasto con la stessa, di qualsiasi clausola contrattuale difforme. Quanto alla compensazione di questo credito del conduttore con un suo debito "per il canone", correttamente i giudici di appello hanno ritenuto l'eccezione generica per avere l'appellante omesso qualsiasi indicazione sulla mensilità e importo di riferimento, essendo peraltro pacifico che i canoni per i quali era stato intimato lo sfratto erano stati pagati prima della notifica dello stesso.
5. - Con il sesto motivo la ricorrente deduce: "Difetto, sotto altro aspetto, di motivazione. In subordine motivazione contraddittoria". Essa locatrice aveva denunciato in appello la contraddittorietà della decisione del RE per aver dichiarato inammissibile la risoluzione e contemporaneamente averla rigettata, mentre aveva immediatamente desistito dalla domanda contenuta nell'intimazione, e rinunciato a quella avanzata nel corso del giudizio. Il Tribunale non aveva rilevato tale contraddittorietà, ma si era limitato ad affermare, erroneamente, che la rinuncia alla seconda domanda era stata avanzata per la prima volta nell'atto di appello e che controparte non l'aveva accettata.
Il motivo è infondato.
Come evidenziato in risposta al primo motivo di ricorso, la sentenza di appello ha riesaminato le ragioni del rigetto della domanda di risoluzione al solo fine di decidere sul correlato motivo di gravame, limitato alle spese del giudizio di primo grado, e perciò non ha pronunciato sulla risoluzione del contratto, questione peraltro di cui la ricorrente non si lamenta neppure in questa sede, limitandosi a censurare la pronuncia sulle spese, per la quale valgono le argomentazioni svolte nell'esaminare i motivi 3 e 4, che qui si intendono richiamate.
6. - Con il settimo motivo di ricorso la ricorrente deduce "erroneità dell'ordine di cancellazione delle frasi contenute a pag.
4 dell'atto di appello" e violazione dell'art. 89 cod. proc. civ., essendo le stesse strettamente attinenti al regolamento delle spese di causa.
Il motivo, ancorché dedotto come erronea applicazione di norma di legge, impinge nel vizio di motivazione perché costituisce valutazione di fatto, rimessa alla discrezionalità del giudice, ritenere sconveniente o offensiva una determinata espressione contenuta negli atti di causa. Ne consegue, volendo ritenere ammissibile in questa sede un sindacato di logicità su tale potere, che almeno devono esser conoscibili le espressioni usate dalla parte in violazione del precetto di cui all'art. 89 cod. proc. civ. Poiché invece esse non risultano ne' dal ricorso, ne' dalla sentenza, il motivo è inammissibile.
7. - Va infine respinta l'istanza del controricorrente di cancellazione delle parole contenute a pag. 7 del ricorso, secondo capoverso, perché le espressioni letterali usate non offendono l'onore e il decoro della controparte, ne' eccedono dai limiti della moderazione e della convenienza, ma rientrano nell'esercizio del diritto di difesa.
8. - Concludendo il ricorso va rigettato.
Ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
compensa le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2003.
Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2003