Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/04/2002, n. 5934
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Sentenza 23 aprile 2002

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Il presupposto della stabilità reale - che consente il decorso della prescrizione quinquennale dei crediti del lavoratore durante il rapporto - va verificato avendo riguardo al concreto atteggiarsi del rapporto stesso e alla configurazione che di esso danno le parti nell'attualità del suo svolgimento (dipendendo da ciò l'esistenza, o meno, di una effettiva situazione psicologica di "metus" del lavoratore) e non già alla stregua della diversa normativa garantistica che avrebbe dovuto, in astratto, regolare il rapporto ove questo fosse sorto, fin dall'inizio, con le modalità e la disciplina che il giudice riconosce applicabili (nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva ritenuto che il rapporto di lavoro fra un giornalista non iscritto all'albo e la società editrice datrice di lavoro non era assistito da stabilità reale, attesa l'irregolarità della situazione e la conseguente incertezza circa il permanere del rapporto).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/04/2002, n. 5934
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5934
    Data del deposito : 23 aprile 2002

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