Sentenza 23 aprile 2002
Massime • 1
Il presupposto della stabilità reale - che consente il decorso della prescrizione quinquennale dei crediti del lavoratore durante il rapporto - va verificato avendo riguardo al concreto atteggiarsi del rapporto stesso e alla configurazione che di esso danno le parti nell'attualità del suo svolgimento (dipendendo da ciò l'esistenza, o meno, di una effettiva situazione psicologica di "metus" del lavoratore) e non già alla stregua della diversa normativa garantistica che avrebbe dovuto, in astratto, regolare il rapporto ove questo fosse sorto, fin dall'inizio, con le modalità e la disciplina che il giudice riconosce applicabili (nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva ritenuto che il rapporto di lavoro fra un giornalista non iscritto all'albo e la società editrice datrice di lavoro non era assistito da stabilità reale, attesa l'irregolarità della situazione e la conseguente incertezza circa il permanere del rapporto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/04/2002, n. 5934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5934 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ETTORE MERCURIO - Presidente -
Dott. DONATO FIGURELLI - Consigliere -
Dott. FRANCESCO ANTONIO MAIORANO - Consigliere -
Dott. NATALE CAPITANIO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI AMOROSO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
POLIGRAFICI EDITORIALE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NAZARIO SAURO 4, presso lo studio dell'avvocato MARICONDA CARLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.G.I. ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato i in ROMA VIA ALBERICO II 33, presso lo studio dell'avvocato BOER PAOLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
MUZZUPAPPA CATERINA, DA ALBA, DA ANTONELLA;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^. 11896/99 proposto da:
MUZZUPAPPA CATERINA, DA ALBA, DA ANTONELLA, in qualità di eredi di DA RO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TERENZIO 10, presso lo studio dell'avvocato BOTTINO UGO, rappresentati e difesi dall'avvocato TASSONE FRANCESCO, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
nonché contro
POLIGRAFICI EDITORIALE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NAZARIO SAURO 4, presso lo studio dell'avvocato CARLO MARICONDA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché contro
I.N.P.G.I.;
- intimato -
avverso la sentenza n. 371/99 del Tribunale di CATANZARO, depositata il 23/03/99 R.G.N. 1983/83;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/02 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito l'Avvocato MARICONDA;
uditi gli Avvocati TASSONE e BOER;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 16.5.1978 al Pretore di Vibo Valentia, DA UR, premesso che aveva lavorato per il "Giornale d'italia" dal 1.11.1962 al 16.3.1965 come pubblicista e dal 17.3.1965 al 24.7.1976, data della cessazione delle pubblicazioni, come giornalista professionista;
che in tale ultima veste aveva svolto le mansioni secondo le direttive che quotidianamente riceveva dal giornale e cioè con l'obbligo di due comunicazioni telefoniche al giorno e di elaborazione di tre rubriche fisse bisettimanali;
che pertanto gli competeva la qualifica di redattore ordinario;
che, al contrario, non aveva mai ricevuto ne' la qualifica ne' la retribuzione conforme al lavoro svolto ma solo la somma di lire 2.281.175; che inoltre il giornale non aveva provveduto a versare all'I.N.P.G.I. - Istituto di Previdenza per i Giornalisti Italiani - i contributi assicurativi previsti per legge;
tutto ciò premesso, chiedeva la condanna del "Gruppo Editoriale il Giornale d'italia" al pagamento della somma di lire 96.959.614, oltre interessi al 9% (ex art. 27 e 28 del C.C.N.L.) sulla somma di lire 8.727.884, (indennità
di risoluzione del rapporto e indennità di anzianità) e interessi al 5% sulla restante somma, dal 24.7.1976, nonché al pagamento dei danni per il mancato versamento dei contributi previdenziali. Si costituiva in giudizio la "G.E.G.I. - Gruppo Editoriale Giornale D'Italia s.p.a.", in liquidazione eccependo, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del giudice adito a favore del foro di Roma, e, nel merito, la mancanza dei presupposti di fatto per il riconoscimento della qualifica richiesta, qualifica non superiore, comunque a quella di corrispondente.
In via subordinata, eccepiva la prescrizione estintiva quinquennale ex artt. 2948 n. 4, 2946, 2955, 2956, cod.civ..
Concludeva, pertanto, chiedendo la declaratoria di incompetenza e, nel merito, il rigetto della domanda.
Si costituiva in giudizio anche il terzo chiamato "I.N.P.G.I." il quale, premesso che l'obbligo della società convenuta di costituire una posizione contributiva in favore del ricorrente era condizionata alla contemporanea sussistenza di due requisiti, l'iscrizione del prestatore d'opera all'ordine dei giornalisti e la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, e, rilevato, con riferimento al primo requisito, che il DA aveva ottenuto l'iscrizione nell'elenco dei professionisti dell'ordine dei giornalisti della Calabria con deliberazione del 13.11.1976 e con decorrenza retroattiva alla data del 17.3.1965, concludeva chiedendo, nel caso di verifica positiva dei suddetti presupposti, la condanna della società convenuta al versamento, in suo favore, dei contributi assicurativi obbligatori da calcolarsi sui compensi dovuti e con l'applicazione delle aliquote contributive vigenti, relativamente al periodo contributivo non prescritto, oltre ad un importo pari ai contributi omessi a titolo di somma aggiuntiva ai sensi dell'articolo 12 della legge 9.11.1955 n. 1122; nel caso di disapplicazione del provvedimento di iscrizione del
DA all'albo dei giornalisti, chiedeva la propria estromissione o comunque la dichiarazione che l'istituto non era tenuto ad accettare i contributi assicurativi in favore del ricorrente. Escussa la prova testimoniale delegata, rinnovato l'esame del teste Racalbuto e richieste informazioni sulle retribuzioni di categoria alla Sezione di Catanzaro del Sindacato dei Giornalisti della Calabria, l'adito Pretore di Vibo Valentia, con sentenza in data 16.5.1980, ritenuto accertato sin dal marzo 1965 sia il rapporto di lavoro subordinato del DA, sia la sua qualifica di redattore, e prescritto solo il diritto alla percezione della indennità delle ferie non godute in quanto non rientrante tra gli elementi costitutivi della retribuzione (mentre le altre pretese non potevano considerarsi prescritte non potendosi il rapporto di lavoro del DA ritenersi assistito dalla garanzia della stabilità), e detratta, pertanto, dalla somma richiesta, quella di lire 1.592.330 pretesa a titolo di indennità di ferie non godute, nonché la somma già ricevuta di lire 2.281.175, condannava la società resistente al pagamento, in favore del DA, della complessiva somma di lire 60.576.911, oltre interessi legali dalla domanda al saldo e svalutazione monetaria con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli diritti, calcolata secondo gli indici ISTAT;
condannava ancora la società resistente al pagamento, in favore dell'I.N.P.G.I., dei contributi assicurativi obbligatori sui compensi riconosciuti dovuti e con l'applicazione delle aliquote contributive vigenti, oltre al pagamento di una pari somma aggiuntiva. Dichiarava compensate per un terzo tra DA UR e il Gruppo Editoriale "Il Giornale d'Italia" S.p.A., in persona del liquidatore, le spese e competenze del giudizio, condannando quest'ultimo al pagamento in favore del primo dei restanti due terzi di dette spese;
condannava, inoltre, il predetto Gruppo Editoriale al pagamento delle spese e competenze del giudizio in favore dell'I.N.P.G.I.. Avverso la predetta sentenza proponeva appello principale la società "G.E.G.I.". Il deducendo l'erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 5 C.C.N.L. giornalistico;
l'erronea applicazione della delibera dell'ordine dei Giornalisti del 13 novembre 1976, che con effetto retroattivo aveva iscritto il DA al relativo albo a partire dal 1965, in quanto tale provvedimento avrebbe dovuto essere disapplicato dal giudice perché illegittimo;
l'erroneo rigetto dell'eccezione di prescrizione sollevata regolarmente. Chiedeva, quindi, che al DA fosse riconosciuta la qualifica di corrispondente ed in via subordinata quella di collaboratore fisso, e che, conseguentemente, venisse ridotta la condanna adeguandola alle somme spettanti in base alle predette qualifiche, e, quindi, secondo la rispettiva previsione dell'art. 12 o dell'art. 2 del C.C.N.L.;
domandava, altresì, che, in applicazione della eccepita prescrizione, venissero dichiarate estinte tutte le pretese anteriori al 22.5.1973.
Proponevano, inoltre, appelli incidentali sia il DA, sia l'I.N.P.G.I..
Il primo rinvendicava la qualifica superiore;
sosteneva che il Pretore non aveva fissato un termine finale relativamente alla svalutazione monetaria e che il diritto a percepire la indennità per ferie non godute non poteva ritenersi prescritto;
contestava l'ammontare degli interessi, relativamente alla somma dovuta per indennità di fine rapporto e indennità di anzianità e la decorrenza degli stessi, in quanto avrebbero dovuto essere riconosciuti dalle singole spettanze e non dalla domanda. Il secondo insisteva sulle sue tesi.
Il Tribunale di Vibo Valentia, con sentenza in data 20.9.1980, disattendeva l'eccezione di prescrizione sul presupposto che il DA poteva temere in ogni momento di essere licenziato a motivo della mancanza di un atto scritto di assunzione, riconosceva al DA la qualifica di collaboratore fisso e, tenuto conto, secondo quanto prescritto dall'art. 2 del C.C.N.L. giornalistico, dell'impegno di frequenza della collaborazione e della natura e della importanza delle materie trattate e ritenendo "almeno 8 collaborazioni al mese", quantificava nel 25% delle somme così come liquidate dal pretore, la somma dovuta dalla società G.E.G.I. al DA.
Statuiva che il maggior danno conseguente alla svalutazione monetaria andava calcolato fino al di del soddisfo.
Quindi condannava la società "G.E.G.I." al pagamento in favore del DA delle somme di cui sopra, e, in favore dell'I.N.P.G.I., dei contributi assicurativi obbligatori sui compensi riconosciuti in quella sede;
confermava nel resto l'impugnata sentenza;
compensava tra le parti le spese di lite.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso principale in Cassazione la "Poligrafici Editoriale s.p.a." che, nel frattempo, aveva incorporato la società "G.E.G.I.".
Con il primo motivo del ricorso per cassazione la ricorrente lamentava l'errato inquadramento del DA nella figura del collaboratore fisso anziché in quella del corrispondente. Deduceva il fatto che il Tribunale non aveva tenuto presente che solo con il C.C.N.L. del gennaio 1973 era stato per la prima volta quantificato il compenso spettante ai "collaboratori fissi" nella misura del 10% e del 25% dei minimi del redattore, mentre, anteriormente, la misura era rimessa alla libera contrattazione delle parti, l'errata commisurazione della retribuzione all'importo complessivo della retribuzione del redattore (comprensivo, cioè, di scatti, anzianità, notturno, redazionale, festività) anziché al minimo dello stipendio tabellare del redattore ordinario, come previsto dall'att. 2 del C.C.N.L. Con il secondo motivo denunciava l'omessa motivazione in ordine alla legittimità della deliberazione del Consiglio dell'ordine dei Giornalisti che aveva disposto la retrodatazione dell'iscrizione del DA all'albo dei giornalisti professionisti dal 1965. Con il terzo e ultimo motivo la "Poligrafici Editoriale s.p.a." deduceva, infine, la falsa applicazione della norma di cui all'art. 2948 c.c. in relazione alla riconosciuta infondatezza dell'eccepita prescrizione.
DA UR proponeva controricorso e ricorso incidentale, quest'ultimo resistito da controricorso dalla "S.p.a. Poligrafici Editoriale" e distinto in quattro diversi motivi.
Con il primo e il secondo motivo il DA deduceva la violazione di legge in relazione al suo mancato inquadramento nella qualifica di redattore.
Con il terzo motivo lamentava l'erronea quantificazione della retribuzione riconosciutagli, quantificazione che avrebbe dovuto tenere conto dell'ingente ed impegnativa mole di lavoro effettuata, e, quindi, la violazione dell'art. 36 Cost. e, comunque, dell'art 2 del C.C.N.L., il quale legava al numero delle collaborazioni solo la retribuzione minima inderogabile, lasciando aperta la possibilità di collaborazione.
Con il quarto ed ultimo motivo del ricorso incidentale, infine, veniva rilevata l'omessa motivazione in ordine a motivi di gravame proposti con l'appello incidentale (omesso esame, da parte del giudice di merito, dei capi della sua domanda tendenti ad ottenere il pagamento dell'indennità per ferie;
il riconoscimento del tasso di interesse in misura più elevata e una diversa decorrenza degli interessi nonché una diversa regolamentazione delle spese). L'INPGI resisteva con controricorso al ricorso principale. La Sezione Lavoro di questa Corte, con sentenza n. 5904 del 5.4.1982 depositata il 9.11.1982, dichiarava l'inammissibilità del quarto motivo di gravame del ricorso incidentale e, rigettata ogni altra deduzione, accoglieva il primo motivo del ricorso principale per quanto di ragione, nonché il terzo motivo del ricorso principale e di quello incidentale e rinviava al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame in ordine ai motivi accolti (affinché, quanto al primo motivo del ricorso principale e al terzo del ricorso incidentale, provvedesse a quantificare la retribuzione del DA, quale collaboratore fisso, in misura non inferiore al minimo tabellare dello stipendio del redattore) e, quanto al terzo motivo del ricorso principale, affinché si occupasse dell'esistenza e della decorrenza della prescrizione valutando se nel contratto esistessero condizioni di stabilità autonomamente stabilite o comunque se sussistessero le condizioni di cui alle leggi n. 604/66 e 300/70, nella specie quelle di cui all'art. 18 di quest'ultima legge. Rinviava, infine, per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione. Con ricorso depositato in data 26.10.1983, la "Poligrafici Editoriale s.p.a." riassumeva la causa avanti il Tribunale di Catanzaro, quale giudice del rinvio, chiedendo l'estinzione per prescrizione quinquennale di tutte le pretese del DA anteriori al 22.5.1973, (il ricorso introduttivo del giudizio era stato notificato il 22.5.1978), nonché la condanna del DA alla restituzione della differenza tra la somma di lire 4.883.500 maggiorata della rivalutazione e degli interessi, somma spettante al DA per l'attività di collaboratore fisso svolta tra il 22.5.1973 e il 24.7.1976, e la somma di lire 49.004.321 versata al DA dalla società in data 9.6.1981. Si costituiva in giudizio DA UR il quale, con riferimento alla prescrizione, ribadiva il carattere precario del lavoro svolto dal DA e la posizione di soggezione dello stesso, riteneva, poi, che, in base ai criteri indicati dalla stessa Corte, l'ammontare della somma allo stesso dovuta andava quantificata in complessive lire 59.711.971, oltre rivalutazione, interessi e spese. Si costituiva in giudizio pure l'I.N.P.G.I. il quale, rilevato che il punto della sentenza del Pretore di Vibo Valentia relativo alla condanna della società G.E.G.I. al versamento dei contributi obbligatori, con decorrenza dall'1.2.1968 per quelli previdenziali e 1.2.1973 per quelli di malattia e assegni familiari, era ormai coperto da giudicato, non essendo stato mai oggetto di impugnazione, chiedeva la condanna della "Poligrafici Editoriale s.p.a." a versargli i contributi previdenziali e gli assegni familiari nell'importo che sarebbe risultato dall'applicazione delle aliquote di legge sulle retribuzioni che la società "G.E.G.I." avrebbe dovuto corrispondere al DA dal 1.2.1968 al 24.7.1976, per quanto atteneva ai contributi previdenziali, e dall'1.2.1973 al 24.7.1976 per quanto atteneva ai contributi per assegni familiari, oltre a una somma aggiuntiva pari all'importo dei contributi omessi. In corso di giudizio, veniva disposta consulenza tecnica contabile al fine di accertare la retribuzione spettante al DA dal 1.1.1973 al 24.7.1976, e la retribuzione spettante ad un collaboratore fisso, che avesse svolto tale attività dal 1965 al 31.12.1972.
In data 3.10.1986 si costituivano in giudizio le eredi di DA UR: PA NA, DA BA e DA LL. Il Collegio, quindi, ordinava alla 11Poligrafici Editoriale s.p.a.11 l'esibizione dei "pezzi" scritti dal DA nel suo rapporto di collaborazione e disponeva la rinnovazione delle indagini tecniche chiamando, poì, i consulenti per successivi chiarimenti. Il tribunale con sentenza del 23 novembre 1998 condannava la "Poligrafici Editoriale s.p.a." al pagamento, in favore di PA NA, DA BA e DA LL, quali eredi di DA UR, in solido tra loro, della retribuzione spettante a quest'ultimo, quale collaboratore fisso, per il periodo 17.3.1965 - 24.7.1976, calcolata nella misura del 50% del minimo dello stipendio tabellare previsto per il redattore ordinario dal C.C.N.L. giornalistico e ammontante a complessive lire 15.435.145 e della relativa indennità di fine rapporto, pari a lire 1.903.110, oltre rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti al soddisfo, e interessi legali dalla data della domanda (22.5.1978), detratto, dalla somma dovuta alla data del 31.12.1970 e rivalutata alla detta data, l'importo di lire 2.281.175 e, dalla somma poi dovuta alla data del 9.6.1981, tenuto conto della rivalutazione maturata sui singoli crediti dalla data di maturazione degli stessi fino alla detta data e degli interessi calcolati, sempre, con decorrenza dalla data della domanda (22.5.1978) fino alla stessa data, l'importo di lire 46.424.355.
Condannava altresì PA NA, DA BA, DA LL, in solido tra loro, nell'ipotesi in cui dalla detrazione delle somme di cui sopra alla data del 9 giugno 1981 dovessero risultare debitori della "Poligrafici Editoriale s.p.a.", alla restituzione della relativa somma.
Condannava la "Poligraflci Editoriale s.p.a." al pagamento, in favore dell'"I.N.P.G.I.", dei contributi assicurativi obbligatori sui compensi riconosciuti dovuti e con applicazione delle aliquote contributive vigenti con decorrenza dall'1.2.1968 per i contributi previdenziali e dall'1.2.1973 per quelli di malattia e assegni familiari oltre al pagamento di una pari somma aggiuntiva. Confermava nel resto la appellata sentenza, dichiarando interamente compensate tra le parti le spese e competenze relative al giudizio di appello, al giudizio davanti a questa Corte di Cassazione e al giudizio di rinvio. Poneva definitivamente le spese relative alle espletate consulenze tecniche per un quarto a carico di PA NA, DA BA e DA LL, in solido tra loro, e per i restanti tre quarti a carico della Poligrafici Editoriali s.p.a. Avverso la pronuncia del giudice di rinvio ricorre per cassazione la società Poligrafici Editoriale s.p.a. con sei motivi di ricorso. Resistono con controricorso gli eredi di AC UR, che propongono altresì ricorso incidentale articolato in due motivi. Resiste con controricorso l'INPGI.
La società resistente con controricorso al ricorso incidentale ha altresì presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I due ricorsi, principale ed incidentale, vanno riuniti in quanto proposti avverso la medesima pronuncia.
2. Il ricorso principale è articolato in sei motivi.
Con il primo motivo la società ricorrente, allegando la disapplicazione dell'art. 384 c.p.c., si duole della violazione dei principi affermati dalla precedente sentenza di questa Corte resa in questo giudizio (Cass. n. 5904/82, cit.). Secondo la difesa della ricorrente la sentenza impugnata avrebbe travisato la precedente pronuncia di questa Corte non considerando in particolare che il terzo motivo del ricorso incidentale del DA (concernente il quantum debeatur) era stato respinto e non già accolto, a differenza del primo motivo del ricorso principale riguardante anch'esso la quantificazione delle spettanze del giornalista. Quindi il giudice di rinvio avrebbe dovuto procedere alla rideterminazione di tali somme unicamente considerando il profilo di censura dedotto dalla società ed accolto da questa Corte e non anche quello dedotto dal DA e viceversa respinto.
Con il secondo motivo la ricorrente, allegando la violazione degli artt. 2909 e 2103 C.C., deduce che erroneamente il tribunale aveva riconosciuto al DA una percentuale della retribuzione minima tabellare del redattore pari al 509., ossia superiore al previsto minimo (25%) e, parimenti erroneamente, ciò aveva fatto retroattivamente anche per il periodo precedente al contratto collettivo di categoria, le cui tariffe erano state applicate. Con il terzo motivo il ricorrente deduce l'erronea applicazione della disciplina della prescrizione (e segnatamente dell'art. 2948, n.4, c.c.): trattandosi di rapporto di lavoro assistito da stabilità, la prescrizione decorreva anche nel corso del rapporto. Con il quarto motivo, deducendo la violazione dell'art. 429 c.p.c., la ricorrente si duole della mancata considerazione da parte del tribunale del fatto che la società aveva estinto la sua obbligazione perché aveva dato esecuzione alla sentenza di secondo grado in parte cassata da questa Corte.
Con il quinto motivo la società, deducendo la violazione dell'art. 1282 c.c., si duole della mancata considerazione di rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme dalla stessa già corrisposte.
Con il sesto motivo la ricorrente si duole della inesatta applicazione dell'art. 336 c.p.c. per aver erroneamente il tribunale ritenuto essersi formato il giudicato interno quanto all'an della pretesa dell'INPGI.
3. Il ricorso incidentale è articolato in due motivi con i quali le intimate si dolgono dell'erronea quantificazione (per difetto) della retribuzione spettante al DA e del mancato riconoscimento delle voci accessorie della retribuzione.
4. Va esaminato innanzi tutto, per il suo carattere preliminare, il terzo motivo del ricorso principale, che è infondato. In generale deve ribadirsi che ai fini della decorrenza della prescrizione, per la configurabilità di un rapporto di lavoro assistito dalla garanzia della stabilità è necessario che lo stesso sia regolato da una disciplina che, sul piano sostanziale, subordini la legittimità e l'efficacia della sua risoluzione alla sussistenza di circostanze oggettive e predeterminate e, sul piano processuale, affidi al giudice il sindacato su tali circostanze e la possibilità di rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo;
il che deve essere riconosciuto allorquando il posto di lavoro - quale che sia la natura pubblica o privata del datore di lavoro - possa essere oggetto di una tutela reale, la quale consenta, cioè, non soltanto il risarcimento del danno di fronte all'illegittimo licenziamento, ma anche la reintegrazione del lavoratore, ai sensi dell'art. 18 l. 20 maggio 1970 n. 300, ovvero di altre disposizioni che comunque garantiscano la stabilità (Cass., sez. lav., 20 giugno 1997, n. 5494). Ma il presupposto della stabilità reale del rapporto deve essere verificato in relazione al concreto atteggiarsi del rapporto stesso ed alla configurazione che di esso danno le parti nell'attualità del suo svolgimento (dipendendo da ciò l'esistenza, o meno, della effettiva situazione psicologica di metus del lavoratore) e non già alla stregua della diversa normativa garantistica che avrebbe dovuto, in astratto, regolare il rapporto ove questo fosse sorto, sin dall'inizio, con le modalità e la disciplina che il giudice, con un giudizio necessariamente ex post, riconosce applicabili nella specie, con effetto retroattivo per il lavoratore.
Questa Corte (ex plurimis Cass., sez. lav., 14 ottobre 2000, n. 13722) ha infatti più volte affermato che il presupposto della stabilità reale - che consente il decorso della prescrizione quinquennale dei crediti del lavoratore durante il rapporto - va verificato avendo riguardo al concreto atteggiarsi del rapporto stesso e alla configurazione che di esso danno le parti nell'attualità del suo svolgimento (dipendendo da ciò l'esistenza, o meno, di una effettiva situazione psicologica di metus del lavoratore) e non già alla stregua della diversa normativa garantistica che avrebbe dovuto, in astratto, regolare il rapporto ove questo fosse sorto, fin dall'inizio, con le modalità e la disciplina che il giudice, con un giudizio necessariamente ex post, riconosce applicabili nella specie, con effetto retroattivo per il lavoratore;
ciò significa che l'accertamento giudiziale può far emergere un regime di stabilità che potrebbe anche essere stato ignorato dal lavoratore, ma non consente di attribuire rilievo ai rapporti personali tra il lavoratore e il datore di lavoro (che, al fine considerato, costituiscono mere situazioni di fatto, suscettibili di mutamenti talvolta imprevedibili e, come tali, sono prive di valore giuridico).
Nella specie quindi esattamente il tribunale ha osservato che è solo con deliberazione del 13.11.1976 (successiva quindi alla cessazione del rapporto di lavoro del DA con la società) che quest'ultimo è stato iscritto nell'albo dei giornalisti professionisti, sia pure con decorrenza retroattiva dal 17.3.1965; iscrizione questa che condizionava la validità del rapporto.
Questa Corte (Cass., sez. lav., 27 maggio 2000, n. 7020) ha infatti affermato che presupposto indefettibile per la rivendicazione dello status professionale di giornalista è l'iscrizione al relativo albo, e ciò non solo per quanto previsto dal contratto collettivo di lavoro della categoria, ma anche per il disposto normativo (art. 29 e 45 d.p.r. 4 febbraio 1965 n. 115); peraltro, le mansioni giornalistiche (nella specie, di redattore) ben possono essere di fatto espletate anche da chi non possieda lo status di giornalista professionista, la cui mancanza non può incidere sulla natura del rapporto e sul diritto del dipendente a percepire le competenze corrispondenti alle mansioni svolte, atteso che il contratto in questione, ancorché nullo per violazione della l. 3 febbraio 1963 n. 69 sull'esercizio della professione giornalistica, produce pur sempre, ai sensi dell'art. 2126 c.c. (trattandosi di nullità non derivante da illiceità della causa o dell'oggetto), gli effetti del rapporto giornalistico per il tempo della sua esecuzione, conseguendone che dall'accertato espletamento di fatto delle mansioni giornalistiche conseguono sia il diritto al trattamento economico secondo l'entità del lavoro svolto e le previsioni di sviluppo della carriera, sia il diritto al corrispondente trattamento previdenziale. Pertanto corretta è la valutazione del tribunale che ha ritenuto che il DA, non essendo iscritto all'albo dei giornalisti, versava in una situazione irregolare che lo poneva di fronte al datore di lavoro in una posizione di piena soggezione che non gli consentiva di tutelare i suoi diritti, attesa la continua incertezza circa il permanere del rapporto di lavoro.
Questa sostanziale accertata precarietà del rapporto, giustamente valutata dal giudice di rinvio non ex post, ma con riferimento all'epoca di svolgimento del rapporto stesso, non consentiva il decorso del termine di prescrizione dei crediti retributivi nel corso del rapporto.
5. Degli altri motivi del ricorso principale il primo - sul quale ha maggiormente insistito la difesa della società - è parimenti infondato.
Le censure del ricorrente fanno perno essenzialmente sull'interpretazione della portata della precedente sentenza di questa Corte (n.5904 del 1982, cit.) la cui motivazione in diritto presenta in effetti una qualche ambiguità, come giustamente rileva la difesa della società ricorrente;
ambiguità di cui il giudice di rinvio si è fatto carico pervenendo ad una lettura corretta del decisum, che resiste alle censure mosse dalla ricorrente.
5.1. Deve innanzi tutto considerarsi che la cit. sentenza n. 5904 del 1982 tratta congiuntamente il tema della retribuzione spettante al DA, quale (all'epoca) evocato sia dalla società, nel suo primo motivo di ricorso principale (sotto un duplice profilo), sia dal controricorrente e ricorrente incidentale DA, nel terzo motivo del ricorso incidentale (anch'esso con un duplice profilo). La sentenza enuncia le due contrapposte censure.
La società si doleva del riferimento fatto dal tribunale alla retribuzione globale del redattore mentre si sarebbe dovuto considerare il minimo dello stipendio tabellare (primo profilo);
inoltre - sempre secondo la società - doveva considerarsi che il riferimento a tale parametro (il minimo dello stipendio tabellare) era stato introdotto dalla normativa contrattuale collettiva solo a partire dal gennaio del 1973 (secondo profilo).
Il DA si doleva dell'inadeguata determinazione della retribuzione spettantegli, determinata dal tribunale nella misura del 25% del trattamento retributivo del redattore;
l'inadeguatezza era rapportata sia alla disciplina contrattuale collettiva, ossia all'art. i c.c.n.l. dell'epoca (primo profilo), sia più in generale all'art. 36 Cost. (secondo profilo).
La sentenza esamina ed accoglie innanzi tutto il primo motivo del ricorso principale sotto entrambi i dedotti profili ed indica la motivazione del decisum: il giudice d'appello aveva errato perché aveva fatto riferimento alla retribuzione globale del redattore invece che al minimo tabellare dello stesso e perché aveva fatto applicazione del cit. art. 2 c.c.n.l.. 5.2. Passando poi al (connesso) terzo motivo del ricorso incidentale ci si imbatte nell'ambiguità di cui si faceva cenno.
Ed infatti dopo la frase concernente l'accoglimento del primo motivo del ricorso principale si legge nella sentenza che "Non pare invece accoglibile la tesi del DA, contenuta nel ricorso incidentale (...) relativa all'errata applicazione, da parte del tribunale, dell'art. 2 del contratto in vigore dal 1 gennaio 1973" e quindi il motivo sembrerebbe respinto, essendo la proposizione formulata al negativo e contenendo l'avverbio "invece" che sottolinea la contrapposizione con la frase precedente, recante l'enunciazione dell'accoglimento del primo motivo del ricorso principale. La difesa della ricorrente rileva inoltre - per escludere il lapsus calami - che l'avverbio "non" risulta corretto manualmente quanto alla prima lettera (da minuscola in maiuscola).
Però segue una proposizione argomentativa introdotta dalla congiunzione "perché" che introduce una proposizione subordinata la quale esplicita le ragioni dell'affermazione contenuta nella proposizione principale piuttosto che costituire una mera reiterazione dell'enunciazione della critica della sentenza impugnata da parte del ricorrente incidentale. Affermare che non è accoglibile una tesi "perché" etc. è cosa diversa dall'affermare che non è accoglibile una tesi "secondo cui" ect.. La congiunzione "perché" introduce il pensiero della Corte a giustificazione dell'affermazione contenuta nella preposizione principale;
il sintagma "secondo cui" introdurrebbe invece il pensiero di chi ha formulato la tesi oggetto della valutazione contenuta nella preposizione principale (ossia il pensiero del ricorrente incidentale). Quindi nella proposizione subordinata è espresso il pensiero della Corte ed in essa si legge che da parte del tribunale nessuna spiegazione era stata fornita del criterio adottato per stabilire la retribuzione spettante al DA "con riferimento alle risultanze probatorie, al di fuori di un generico richiamo ai (pur esatti) criteri, indicati nel contratto, dell'impegno di frequenza nella collaborazione, della natura e dell'importanza delle materie trattate (...)". Ossia la Corte ha rilevato un'omessa motivazione sul punto da parte del giudice d'appello; è questa però, all'evidenza, una ragione di accoglimento (e non già di rigetto) del primo profilo del terzo motivo del ricorso incidentale.
D'altra parte se si leggesse la proposizione subordinata come mera reiterazione dell'enunciazione del pensiero del ricorrente incidentale, impropriamente introdotta da "perché" (leggendo quindi questa congiunzione come equivalente di "secondo cui"), l'(altrettanto testuale) indicazione della ragione dell'accoglimento (e non già del rigetto) della censura.
5.3. Ma ulteriori elementi desumibili dal testo della sentenza consentono (ed hanno consentito al giudice di rinvio) di sciogliere questa ambiguità al di là di ogni ragionevole dubbio. La sentenza in esame nel riassumere (in chiusura della motivazione) le conclusioni del decisum precisa che il giudice di rinvio deve "occuparsi di quantificare la retribuzione del DA quale collaboratore fisso, in misura non inferiore al minimo tabellare dello stipendio del redattore" e ciò significava precisa ulteriormente la sentenza sempre in motivazione "accoglimento, per quanto di ragione, del primo motivo del ricorso principale e del terzo motivo del ricorso incidentale".
La puntualizzazione "in misura non inferiore" sta a significare che la Corte ha indicato al giudice di rinvio solo il limite inferiore della valutazione della retribuzione spettante al CO (oltre ad indicargli il parametro della retribuzione tabellare del redattore);
se il terzo motivo del ricorso incidentale fosse stato rigettato, il compito del giudice di rinvio sarebbe stato diverso ed assai più semplice: avrebbe dovuto calcolare il 25% del minimo tabellare dello stipendio del redattore (ossia una mera operazione di calcolo con due parametri prederminati che avrebbe comportato un quantum ben preciso e non già un importo "non inferiore" al minimo tabellare dello stipendio del redattore che ha richiesto un'assai laboriosa consulenza tecnica).
C'è poi che nel dispositivo il terzo motivo del ricorso incidentale è espressamente accolto, mentre si rigettano gli "altri" motivi (ossia il primo e secondo) e si dichiara inammissibile il quarto. In sintesi può trarsi questa conclusione: è vero che nella motivazione della sentenza c'è la testuale enunciazione di non accogliere il primo profilo del terzo motivo del ricorso incidentale;
ma tale affermazione è contrastata (e quindi deve intendersi sostanzialmente rettificata) sia dall'indicazione (sempre in motivazione) della ragione dell'accoglimento (e non già del rigetto) della censura, sia dalle affermazioni conclusive della sentenza (in cui, nell'indicare il compito del giudice di rinvio, si ribadisce l'accoglimento della censura), sia dal tenore del dispositivo (che testualmente reca la declaratoria di accoglimento del terzo motivo del ricorso incidentale); sicché esattamente, il giudice di rinvio, disambiguando in parte qua il contenuto testuale della precedente sentenza di questa Corte, ha ritenuto accolto e non già rigettato il primo profilo del terzo motivo del ricorso incidentale. Quindi correttamente il giudice di rinvio ha proceduto a rideterminare la retribuzione spettante al DA facendo riferimento alla retribuzione tabellare del redattore ordinario (in ragione dell'accoglimento del primo motivo del ricorso principale), ma senza il limite del 25% (che avrebbe invece operato in forza del giudicato interno ove il terzo motivo del ricorso incidentale fosse stato interamente rigettato).
6. Anche il secondo motivo del ricorso principale, che presenta un duplice profilo di censura, è infondato.
La censura secondo cui il giudice di rinvio non avrebbe tenuto conto del fatto che si era formato il giudicato interno in ordine alla spettanza al DA di un compenso pari al 259. del minimo tabellare del redattore ordinario rappresenta null'altro che una mera reiterazione della doglianza esposta nel primo motivo e quindi va rigettata per le ragioni già sopra indicate.
La censura è poi parimenti infondata anche nella parte in cui la società ricorrente si duole del fatto che il giudice di rinvio abbia applicato retroattivamente le disposizioni del contratto collettivo di lavoro giornalistico del 1 gennaio 1973 che hanno fissato il compenso del corrispondente in misura percentuale del minimo spettante al redattore ordinario. Ed infatti il tribunale - dovendo determinare il compenso spettante al DA anche negli anni anteriori al 1973 e quindi dovendo stabilire la retribuzione proporzionata e sufficiente in relazione alle prestazioni lavorative svolte dal medesimo - ha solo utilizzato come criterio di quantificazione il canone di parametrare percentualmente il compenso del corrispondente alla retribuzione tabellare del redattore ordinario, puntualizzando peraltro - con valutazione in fatto non contraddittoria e sufficientemente motivata - che il contratto collettivo del 1973 aveva recepito quelle retribuzioni che di fatto anche in precedenza erano praticate per il collaboratore fisso. La precedente citata pronuncia di questa Corte aveva infatti demandato al giudice di rinvio anche il compito di rinvenire un criterio (che non poteva non essere rispettoso del canone di proporzionalità e sufficienza della retribuzione sancito dall'art. 36 Cost.) per quantificare la retribuzione spettante al DA negli anni precedenti al 1973 (ossia per gli anni dal 1965 al 1972).
Deve quindi ribadirsi che, al fine della determinazione da parte del giudice della retribuzione adeguata a norma dell'art. 36 cost., le tariffe retributive previste dai contratti collettivi post- corporativi offrono il primario criterio di riferimento (ex plurimis Cass., sez. lav., 8 agosto 2000, n. 10434).
Quindi da parte del giudice di rinvio non c'è stata alcuna mera applicazione retroattiva del contratto collettivo del 1973 anche se poi il parametro utilizzato dal tribunale (consistente in una quota percentuale del minimo del redattore ordinario) è risultato essere uniforme per tutti gli anni in considerazione.
7. Infondato è poi il quarto motivo del ricorso principale. È sufficiente rilevare che il tribunale di rinvio ha puntualmente tenuto conto del pagamento effettuato dalla società a seguito dell'atto di precetto del DA. Alla data del pagamento (9 giugno 1981) il credito retributivo del DA doveva considerarsi soddisfatto per l'importo versato dalla società e quindi su tale importo non decorrevano ne' interessi ne' rivalutazione. Ha infatti affermato il tribunale che gli interessi e la rivalutazione monetaria devono essere calcolati per il tempo successivo, fino alla data decisione e, soltanto, sulla differenza ancora dovuta, che è parte del credito. Nel dispositivo della sentenza viene poi ribadito che il credito del DA deve essere rivalutato fino alla data del 9 giugno 1981 e fino alla stessa data devono essere calcolati gli interessi legali;
da tale somma complessiva deve essere detratto l'importo corrisposto dalla società in esecuzione della sentenza d'appello; sicché è solo sul residuo credito che sono ulteriormente calcolati rivalutazione ed interessi (analogo criterio poi il tribunale ha adottato per le somme percepite dal DA nel corso del rapporto di lavoro).
In tal modo il giudice di rinvio si è conformato al principio affermato da questa Corte (Cass. 28 settembre 1991, n. 10149) secondo cui, qualora la sentenza d'appello che riconosca e quantifichi un credito di valore, venga posta in esecuzione, con il conseguimento di versamenti parziali, e poi sia annullata in esito a ricorso per cassazione, nella nuova liquidazione del credito in sede di rinvio i suddetti versamenti devono essere detratti dall'importo complessivo del debito al momento della loro effettuazione.
Può aggiungersi che questo quarto motivo del ricorso principale risente peraltro della prospettazione del primo motivo nella parte in cui la difesa della società afferma che con la cassazione della precedente pronuncia d'appello la situazione si era modificata solo a vantaggio della società (sull'evidente presupposto - sostenuto appunto nel primo motivo - che la precedente sentenza di questa Corte abbia del tutto respinto il ricorso incidentale del DA). Il credito retributivo del DA - secondo l'assunto della difesa della società - non poteva che essere quantificato (dal giudice di rinvio) in misura inferiore rispetto alla sentenza d'appello; sicché, avendo la società adempiuto alle statuizioni di quest'ultima, residuava, nel giudizio di rinvio, solo un credito della società stessa, avente ad oggetto la ripetizione di quanto versato in eccedenza. Ma difetta il presupposto di questo argomentare. la precedente pronuncia di questa Corte - come sopra più ampiamente esaminato - ha accolto in parte anche il ricorso incidentale e quindi la determinazione del credito retributivo ad opera del giudice di rinvio non doveva essere contenuta entro quella fatta dal giudice d'appello. Il giudice di rinvio però non poteva non tener conto - e ne ha tenuto conto - del pagamento già fatto dalla società in esecuzione provvisoria della sentenza d'appello.
8. È poi infondato il quinto motivo del ricorso.
Deve innanzi tutto ribadirsi il principio affermato da questa Corte (ex plurimis Cass. 29 marzo 1994, n. 3037) secondo cui le somme pagate in esecuzione della sentenza di appello, ove debbano essere restituite per l'effetto di cassazione totale o parziale di questa, costituiscono debito di valuta, avendo l'obbligazione restitutoria per oggetto una somma di denaro determinata o determinabile, con la conseguenza che trova applicazione il principio nominalistico, in base al quale l'obbligazione deve essere adempiuta mediante restituzione della medesima quantità di moneta, salvo, oltre gli interessi legali, il diritto al risarcimento del maggior danno, in applicazione dell'art. 1224, 20 comma, c.c.. Nel ribadire tale principio, è sufficiente nella specie rilevare da una parte che la censura relativa alla rinuncia agli interessi ritenuta dal tribunale (perché la relativa domanda non è stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, avendo la società insistito solo sulla rivalutazione) è meramente assertiva ed inidonea a smentire il motivato convincimento del tribunale, non deducendosi affatto che invece nella precisazione delle conclusioni la società ebbe a domandare anche gli interessi sulle somme dovute in restituzione. Rimane quindi che, qualora il difensore della parte abbia precisato le proprie conclusioni in modo specifico, ogni altra diversa domanda od eccezione non riproposta deve ritenersi rinunciata o abbandonata.
D'altra parte la censura relativa alla rivalutazione monetaria oltre ad essere generica e non autosufficiente (perché l'affermazione del tribunale della mancanza di qualsiasi prova in ordine al maggior danno conseguente alla svalutazione monetaria non è contrastata dall'indicazione di elementi di prova allegati dalla parte nel giudizio di rinvio, ma non presi in considerazione dal tribunale) - cozza con il principio già affermato da questa Corte (Cass. 26 ottobre 1995, n. 11143) secondo cui il diritto al risarcimento del "maggior danno", ai sensi dell'art. 1224, 20 comma, c.c. non può essere chiesto al giudice d'appello (e a maggior ragione al giudice di rinvio), ostandovi il principio del doppio grado di giurisdizione.
9. Infondato è infine il sesto motivo del ricorso, che riguarda la posizione dell'INPGI.
Non sussiste infatti la contraddittorietà denunciata dalla difesa della ricorrente: il giudicato può formarsi (come in realtà si è formato) solo sull'an debeatur. La posizione dell'INPGI - quanto al credito contributivo nei confronti della società - è risultata essere meramente conseguente rispetto ai temi dibattuti tra la società ed il DA. Essendo pacifico che nel giudizio di rinvio il thema decidendum si era ormai ridotto unicamente alla determinazione della retribuzione spettante al DA con conseguente passaggio in giudicato dell'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro tra le parti, è evidente che anche per l'INPGI, che è sempre stato parte in causa, si era formato analogo giudicato quanto all'esistenza del relativo rapporto previdenziale;
mentre l'ammontare dei contributi era legato alla quantificazione del credito retributivo del DA poi fatta dal giudice di rinvio;
il quale quindi, condannando la società al pagamento dei contributi previdenziali sulle retribuzione alla fine quantificate, non ha affatto violato i principi del giudicato.
10. Infondato è infine anche il ricorso incidentale, i cui due motivi possono essere trattati distintamente.
10.1. Con il primo motivo i ricorrenti incidentali, eredi del DA, censurando la quantificazione del complessivo credito retributivo, propongono in realtà mere censure di fatto.
Tale quantificazione era invece rimessa al giudice di rinvio, la cui valutazione può essere censurata solo sotto il profilo del vizio di motivazione, nella specie insussistente avendo il tribunale motivato sufficientemente e non contraddittoriamente.
Anzi la valutazione del tribunale è stata particolarmente scrupolosa ed attenta, essendosi anche avvalsa delle risultanze di una complessa consulenza tecnica sull'attività giornalistica del DA sotto l'aspetto non solo quantitativo, ma anche qualitativo. In particolare i consulenti nominati dal tribunale di rinvio hanno da una parte considerato il "volume di lavoro" del DA, osservando tra l'altro che questo, se non consentiva una qualificazione diversa (quella di redattore), sicuramente rafforzava quella di collaboratore fisso;
hanno d'altra parte esaminato una serie di articoli e servizi redatti dal DA, da cui quindi emergeva anche la qualità del lavoro svolto. Nel richiamare testualmente anche questa parte della relazione tecnica il tribunale ha mostrato di condividerla facendo suo l'apprezzamento dei consulenti tecnici quanto alla valutazione sia qualitativa che quantitativa dell'attività del DA. Quindi risulta in particolare priva di fondamento la censura delle ricorrenti incidentali, secondo cui il tribunale avrebbe ignorato il profilo della quantità della prestazione resa.
10.2. Il riferimento poi, fatto dal tribunale, solo alla retribuzione tabellare del redattore ordinario e non anche alle voci accessorie discende dalla natura chiusa del giudizio di rinvio. Nella precedente sentenza di questa Corte il problema della determinazione del credito retributivo del DA è stato dibattuto (e deciso) quanto alla necessità di far riferimento alla retribuzione tabellare o a quella ordinaria del redattore (quest'ultima comprensiva, evidentemente, delle voci accessorie).
Avendo questa Corte accolto il primo motivo del ricorso principale, ha ritenuto che occorresse far riferimento solo alla retribuzione tabellare, con conseguente esclusione di mensilità aggiuntive, scatti di anzianità ed altre voci accessorie. Esattamente quindi il giudice di rinvio, attenendosi ad decisum del precedente giudizio di cassazione, ha considerato soltanto i minimi tabellari spettanti al redattore ordinario e non anche le voci accessorie.
C'è peraltro da considerare che la retribuzione tabellare del redattore era in realtà null'altro che un parametro di riferimento. Dovendo il giudice di rinvio determinarne la percentuale spettante al DA (senza il limite del 25% in precedenza ritenuto dal giudice d'appello), si trattava in fondo di fissare tale percentuale ad un livello adeguato ed indoneo ad assicurare al DA una retribuzione proporzionata e sufficiente all'attività lavorativa svolta. In questa valutazione complessiva la censurata esclusione del rilievo delle voci accessorie del trattamento retributivo del redattore finisce per stemperarsi. Partire dalla base di calcolo della sola retribuzione tabellare invece che da quella costituita dalla sommatoria della retribuzione tabellare e delle voci accessorie non è di per sè solo indice dell'inadeguatezza della quantificazione dei compensi spettanti al DA;
c'è infatti l'altro parametro costituito dalla misura percentuale (che il giudice di rinvio ha fissato nel 50%, ossia in rapporto più favorevole per il DA rispetto alla quantificazione del giudice d'appello, che - come già detto - aveva considerato solo il 25%).
Ed allora la specifica censura dei ricorrenti incidentali mossa alla pronuncia impugnata per non aver quest'ultima considerato le voci accessorie della retribuzione tabella, oltre ad essere infondata perché contrastante con la precedente sentenza di questa Corte che ha fissato i limiti del giudizio di rinvio, è anche sostanzialmente inifluente se non accompagnata anche alla censura di inadeguatezza della percentuale del 50% fissata dal giudice di rinvio. 11. In conclusione entrambi i ricorsi, principale ed incidentale, debbono essere rigettati.
Sussistono giustificati motivi (la reciproca soccombenza) per compensare le spese di giudizio tra la società ricorrente principale ed i ricorrenti in via incidentale.
Invece la società è tenuta a rifondere le spese di giudizio all'INPGI nella misura liquidata in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi;
compensa le spese del giudizio di cassazione tra ricorrente principale e ricorrente incidentale;
condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore dell'Istituto controricorrente liquidate in euro 11,40 oltre euro 1.500 (millecinquecento) per onorario d'avvocato.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2002