Sentenza 1 ottobre 2014
Massime • 1
La competenza a liquidare le spese relative ad intercettazioni telefoniche appartiene al "magistrato che procede", il quale, dopo l'archiviazione del procedimento e la trasmissione degli atti all'ufficio di Procura, va individuato nel pubblico ministero.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/10/2014, n. 2212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2212 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 01/10/2014
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - N. 1585
Dott. IZZO Fausto - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere - N. 49726/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola;
nei confronti di:
IGNOTI;
avverso il provvedimento del G.i.p. del Tribunale di Nola del 6/11/2013 (n. 11351/12);
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Fausto Izzo lette le conclusioni del Procuratore Generale, dott. Mario Fraticelli, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. In data 15/10/2013 il P.M. presso il tribunale di Nola trasmetteva al locale G.i.p. la documentazione relativa alla richiesta di liquidazione delle spese relative ad operazioni di intercettazioni telefoniche disposte nel procedimento contro ignoti n. 6154/12 mod. 21. Con la nota di trasmissione si richiedeva al giudice di liquidare le spettanza all'ausiliario società RCS.
Con provvedimento del 6/11/2013 (ribadito con altra nota del 11/11/2013) il G.i.p. del tribunale di Nola restituiva gli atti al P.M. ritenendo la "competenza" di quest'ultimo alla liquidazione.
2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Nola, lamentando la sua abnormità. Esponeva il P.M. che:
- in data 18/2/2013 era stata avanzata istanza di liquidazione dalla società RCS;
- il 26/11/2012 il procedimento era stato archiviato dal G.i.p.;
- con provvedimenti del 6-11/11/2013 il giudice aveva restituito gli atti al P.M. declinando la propria "competenza" alla liquidazione. Tale decisione era connotata da abnormità tenuto conto che contrastava con il consolidato principio secondo il quale dopo l'archiviazione la "competenza" a provvedere alla liquidazione spetta al G.i.p..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Di recente le Sezioni Unite di questa Corte, nell'occuparsi della problematica relativa alla spettanza del compito di liquidazione del compenso dovuto all'ausiliario del magistrato, ha stabilito che "Il conflitto di competenza è configurabile solo tra organi giurisdizionali e, pertanto, una situazione di conflittualità tra il pubblico ministero, che è una parte anche se pubblica del processo e il giudice, non è inquadrabile neppure sotto il profilo dei "casi analoghi" previsti dall'art. 28 c.p.p." (Cass. Sez. U, Sentenza n. 9605 del 28/11/2013 Cc. (dep. 27/02/2014), Rv. 257989). Le sezioni Unite, nel rilevare l'inammissibilità del conflitto, hanno però statuito che la liquidazione degli onorari professionali del C.T. del P.M. spettava a quest'ultimo organo, che aveva nominato il consulente tecnico e non al giudice procedente, ciò in applicazione dell'art. 73 disp. att. c.p.p. e art. 232 c.p.p. che valorizzano, per incardinare la "competenza" per la liquidazione, il rapporto fiduciario del magistrato con il consulente o perito. Hanno precisato però le Sezioni Unite, che la regola (derogatoria) valevole per il perito ed il consulente non è estensibile agli altri ausiliari del giudice, per i quali trova applicazione la disposizione generale dettata dall'art. 168 "T.U. Spese di Giustizia" (D.Lgs. 115 del 2002), secondo la quale "La liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennità di custodia è effettuata con decreto di pagamento, motivato, del magistrato che procede".
3. Ciò detto, premesso che per "magistrato" deve intendersi sia il giudice che il P.M.; che con la locuzione "che procede" deve intendersi il magistrato che ha materialmente la disponibilità degli atti a momento della richiesta di liquidazione;
nel caso che ci occupa la "competenza" alla liquidazione spettava alla Procura della Repubblica di Nola.
Infatti il provvedimento di archiviazione contro ignoti è intervenuto in data 23/11/2012. Pertanto al momento dell'inoltro della richiesta di liquidazione (ottobre 2013) gli atti erano nella disponibilità del magistrato del Pubblico Ministero. In tal senso depone la disposizione dell'art. 409 c.p.p., secondo la quale quando viene accolta la richiesta archiviazione, il giudice pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. Peraltro gli stessi atti relativi alle intercettazioni sono conservati presso il pubblico ministero che le ha disposte (cfr. art. 269 c.p.p.). Va pertanto ribadita la correttezza del provvedimento del G.i.p., il quale ha individuato nel P.M. presso il Tribunale di Nola il magistrato tenuto alla liquidazione dei compensi all'ausiliario.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2015