Sentenza 23 settembre 2014
Massime • 1
Quando il Pubblico Ministero propone ricorso per cassazione, al fine di ottenere l'esatta applicazione della legge, sussiste l'interesse richiesto dall'art. 568, comma quarto, cod.proc.pen., solo se con l'impugnazione possa raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto ma anche praticamente favorevole; ne consegue che tale condizione non sussiste quando la vicenda oggetto della pronuncia sia ormai esaurita, a nulla rilevando l'affermazione in astratto di un principio di diritto da applicare nel futuro.(Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Pubblico Ministero per violazione di legge avverso il provvedimento di autorizzazione al sorvegliato speciale di allontanarsi dal luogo di soggiorno obbligato, del quale era intervenuta esecuzione, non contrastata da una specifica richiesta di sospensione, ai sensi dell'art. 666 comma settimo cod.proc.pen.).
Commentario • 1
- 1. Nessuna regola per riconoscimento fotografico (Cass. 23909/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 31 luglio 2020
L'individuazione di un soggetto - sia personale che fotografica - è una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta, una specie del più generale concetto di dichiarazione; pertanto la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento, bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale. Non è possibile pervenire ad una compiuta tipizzazione delle cautele procedimentali che devono assistere l'assunzione di un atto di riconoscimento fotografico o personale effettuato dinanzi alla polizia giudiziaria, stante la atipicità di detto strumento probatorio, sicché la metodologia dell'assunzione del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/09/2014, n. 3083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3083 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ZAMPETTI Umberto - Presidente - del 23/09/2014
Dott. MAZZEI Antonella - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPRIOGLIO Piera Maria - Consigliere - N. 2511
Dott. MAGI Raffaello - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CENTONZE Alessandro - Consigliere - N. 685/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO;
nei confronti di:
AC EL N. IL 02/11/1967;
avverso il decreto n. 240/2013 TRIBUNALE di AGRIGENTO, del 27/11/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. GIALANELLA Antonio che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con provvedimento emesso in data 27 novembre 2013 il Tribunale di Agrigento ai sensi della L. n. 1423 del 1956, art. 7 bis autorizzava il sorvegliato speciale CU EL a recarsi presso lo studio del difensore di fiducia - in diverso comune - il 29 novembre 2013 alle ore 16.00. In motivazione si compie riferimento alla necessità - attraverso il suddetto strumento normativo - di fornire tutela alle concrete possibilità di esercizio del diritto di difesa, costituzionalmente garantito.
2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Palermo, deducendo violazione di legge.
Ad avviso dell'impugnante la norma in parola (art. 7 bis, ove si fa riferimento a gravi e comprovati motivi di salute) non consente di autorizzare l'allontanamento dal comune di sottoposizione al soggiorno obbligato in casi come quello oggetto di valutazione. Anche l'attuale previsione di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 12 pur avendo esteso la possibile concessione dell'allontanamento a "gravi e comprovati motivi di famiglia" non consente interpretazioni estensive a casi diversi.
Non risulta formulata istanza di sospensione dell'esecuzione del provvedimento di autorizzazione (nel ricorso si chiede l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato).
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
3.1 Ed invero va anzitutto rilevato che ai sensi della L. 1423 del 1956, art. 7 bis, comma 5 il ricorso per cassazione non ha effetto sospensivo ex lege.
Da ciò deriva che in mancanza di una espressa richiesta di sospensione degli effetti della autorizzazione - da ritenersi;
in effetti, possibile ai sensi dell'art. 666 c.p.p., comma 7, norma espressiva di un principio generale - il decreto del Tribunale, pur gravato dal ricorso, va portato ad esecuzione.
Vi è pertanto assoluta carenza di interesse ad ottenerne l'eventuale annullamento, posto che l'attività che si voleva inibire è stata realizzata (con totale esaurimento degli effetti dell'atto autorizzatorio) e il sistema delle impugnazioni non può assecondare una pretesa - meramente teorica - alla esattezza della pronunzia tale da non condurre ad alcuna modifica degli effetti del provvedimento (tra le altre Sez. 1 n. 24975 del 30.5.2014, rie. PM in proc. Cascio;
Sez. 1 n. 37619 del 25.3.2014, ric. PM in proc. Pendolino). Questa Corte ha - infatti - costantemente affermato il principio secondo cui l'interesse all'impugnazione richiesto dall'art. 568 c.p.p., comma 4 deve essere attuale, nel senso che esso deve sussistere non solo al momento della proposizione dell'impugnazione, ma anche allorché interviene la decisione richiesta, e concreto, net senso che esso deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento di cui si chiede l'eliminazione, parziale o totale;
in tal senso, dunque, non è ammesso un interesse meramente teorico, per la sola affermazione del principio.
Pertanto, Qualora il pubblico ministero denunci, al fine di ottenere l'esatta applicazione della legge, la violazione di una norma di diritto sostanziale o processuale, in tanto può riconoscersi la sussistenza di un interesse concreto che renda ammissibile la doglianza, in quanto possa raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto ma anche praticamente favorevole, condizione questa che non sussiste quando la vicenda oggetto della pronuncia sia ormai esaurita, a nulla rilevando l'affermazione di un principio di diritto da valere per il futuro (in tal senso, proprio in tema di permesso concesso a soggetto gravato di misura di prevenzione personale con obbligo di soggiorno, anche Sez. 1, n. 47496 in data 17.10.2003, Rv. 226466, P.M. in proc. Donnarumma).
3.2 Sul tema, il Collegio non ignora che diverso orientamento è stato di recente ribadito- come evidenziato nella requisitoria del sig. Procuratore Generale - da Sez. 6 n. 15163 del 20.3.2014 ric. PM in proc. Putrone, sulla base del rilievo attribuito alle previsioni di legge di cui all'art. 73 ord. giud. e D.Lgs. n. 106 del 2006, art.
1. In tale decisione si infatti è affermata la persistenza dell'interesse - in caso analogo - anche in virtù delle attribuzioni spettanti all'ufficio del pubblico ministero di garante della corretta applicazione della legge e dei diritti dello Stato. Tuttavia il Collegio ritiene di dover mantenere fermo il proprio orientamento, posto che le norme in parola - pur ampliando il potere di impugnazione, anche a casi in cui le conclusioni dell'organo di accusa erano conformi ai contenuti del provvedimento emesso dall'organo giudicante - non consentono di superare il fondamentale presupposto processuale dell'effettiva utilità prospettica della impugnazione proposta.
In effetti, tale risulta essere il costante approdo delle riflessioni sul tema, a partire da quanto affermato nella nota decisione Sez. Unite del 24.3.1995 n. 9616, secondo cui il Pubblico Ministero, avuto riguardo alla natura di parte pubblica che lo caratterizza ed alla fondamentale funzione di vigilanza sull'osservanza delle leggi e sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia che gli è assegnata dall' art. 73 dell' ordinamento giudiziario, deve ritenersi titolare di un interesse ad impugnare ogni qual volta ravvisi la violazione o l'erronea applicazione di una norma giuridica, sempre che tale interesse presenti i caratteri della concretezza e dell'attualità, e cioè che con il proposto gravame si intenda perseguire un risultato non soltanto teoricamente corretto ma anche praticamente favorevole (affermazione ripresa negli arresti successivi, tra cui - di recente - Sez. 6 n. 49879 del 6.12.2013, rv 258060).
Ora, nel caso in esame tale interesse non sussiste in virtù della intervenuta esecuzione del provvedimento, non contrastata da una richiesta di sospensione del medesimo, da formularsi ai sensi dell'art. 666 c.p.p., comma 7. 3.3 Da ultimo, va altresì rilevato che - in ogni caso - la necessità di tutelare l'esercizio di diritti costituzionalmente garantiti (tra cui senza dubbio alcuno rientra il diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost.) non può dirsi estranea al sistema delle autorizzazioni in punto di attenuazione dei limiti della sorveglianza speciale il che esclude - fermo restando quanto detto in precedenza - che il provvedimento emesso si ponga del tutto al di fuori delle attribuzioni spettanti al Tribunale delle misure di prevenzione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2015