Cass. pen., sez. I, sentenza 23/09/2014, n. 3083
CASS
Sentenza 23 settembre 2014

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Massime1

Quando il Pubblico Ministero propone ricorso per cassazione, al fine di ottenere l'esatta applicazione della legge, sussiste l'interesse richiesto dall'art. 568, comma quarto, cod.proc.pen., solo se con l'impugnazione possa raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto ma anche praticamente favorevole; ne consegue che tale condizione non sussiste quando la vicenda oggetto della pronuncia sia ormai esaurita, a nulla rilevando l'affermazione in astratto di un principio di diritto da applicare nel futuro.(Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Pubblico Ministero per violazione di legge avverso il provvedimento di autorizzazione al sorvegliato speciale di allontanarsi dal luogo di soggiorno obbligato, del quale era intervenuta esecuzione, non contrastata da una specifica richiesta di sospensione, ai sensi dell'art. 666 comma settimo cod.proc.pen.).

Commentario1

  • 1Nessuna regola per riconoscimento fotografico (Cass. 23909/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 31 luglio 2020

    L'individuazione di un soggetto - sia personale che fotografica - è una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta, una specie del più generale concetto di dichiarazione; pertanto la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento, bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale. Non è possibile pervenire ad una compiuta tipizzazione delle cautele procedimentali che devono assistere l'assunzione di un atto di riconoscimento fotografico o personale effettuato dinanzi alla polizia giudiziaria, stante la atipicità di detto strumento probatorio, sicché la metodologia dell'assunzione del …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 23/09/2014, n. 3083
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3083
Data del deposito : 23 settembre 2014

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