Sentenza 19 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/01/2001, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula B 0 0 7 5 7 / 0 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 3000 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Lavoro -R.G.N.6760/98 Composta dai Magistrati: 1547 Dott. Ettore Mercurio Presidente -Cron. Fabrizio Miani Canevari Consigliere Bruno Battimiello " Rel. -Rep. -Ud. 23.10.2000 Federico Roselli -Oggetto: FL CH Lavoro ha pronunciato la seguente ZERIA SENTENZA sul ricorso proposto da NI PE, elett.te dom.to in Roma alla via Alberico II n. 33 presso l'avv. Paolo Boer che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso ricorrente
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente legale rapp.te p.t., elett.te dom.to in Roma alla via della Frezza n. 17 presso gli avv.ti Carlo De Angelis, Michele Di Lullo e Gabriella Pescosolido, che lo rappresen- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale Rilasciata copia legale INPS al Sig. BOER al Sig. - 4365 per diritti L. ✓ Dendritt! L. Il 14:2.04 - 6 MAR. 2001 IL CANCELLIERE IL CANCELLIERE tano e difendono in virtù di procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso resistente con sola procura per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Modena n. 244 in data 2/17 aprile 1997 (R.G. 198/94). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 ottobre 2000 dal cons. dott. Bruno Battimiello;
udito l'avv. Carlo De Angelis;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso per il rigetto del ricorso. d 2 Svolgimento del processo Pronunciando sull'appello (incidentale) dell'INPS avverso la decisione di primo grado, che aveva condannato l'Istituto a corrispondere la seconda pensione integrata al trattamento minimo nell'importo raggiunto alla data del 30 settembre 1983 (cd. cristallizzazione), il Tribunale di Modena, con la sen- tenza indicata in epigrafe, ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 1, comma 183, L. 23 dicembre 1996 n. 662 (legge finanziaria del 1997). Riteneva infatti il Tribunale la legittimità costituzionale della previsione di estinzione anzidetta e la sua applicabi- lità alla fattispecie al suo esame. Avverso tale sentenza la parte privata, indicata in epigrafe, ha proposto ricorso per cassazione, articolato in unico moti- vo. L'INPS si è costituito con sola procura ai difensori. Motivi della decisione Il ricorso si articola nelle seguenti due censure, quali è dato desumere dall'intero contesto dell'atto: a) illegittimità costituzionale delle norme in base alle qua- li è stata dichiarata l'estinzione del giudizio (violazione dell'art. 6 d.
1. n. 463 del 1983, convertito con 1. n. 638 del 1983; falsa applicazione dei commi 181, 182 e 183 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, per contra- sto con gli artt. 3, 24, 38 e 42 Cost.), in quanto esse 3 escludono dal calcolo del debito complessivo gli accessori del credito, adottano criteri solutori non immediatamente sa- tisfattivi, limitano il diritto al pagamento ai soli soggetti interessati ed ai loro superstiti aventi diritto alla pensio- ne di reversibilità. b) omesso esame dell'appello (principale), con il quale si era denunciata la mancanza, nella sentenza di primo grado, di una decisione in ordine al capo della domanda introduttiva concernente la condanna dell'INPS al pagamento di interessi e rivalutazione sui ratei di integrazione al minimo corrisposti in ritardo. La prima censura è infondata. Premesso che la materia è ora regolata dalla sopravvenuta legge 23 dicembre 1998 n. 448, art. 36, va qui richiamata, al fine di dimostrare l'infondatezza dell'esposta censura e dell'eccezione di inco- stituzionalità, la giurisprudenza della Corte, secondo cui "E' manifestamente infondata, in relazione all'art. 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, com- ma quinto, della legge n. 448 del 1998, nella parte in cui prevede che i processi in materia di plurima integrabilità al minimo delle pensioni (cioè attinenti alle questioni di cui all'art. 1, commi centottantunesimo e centottantaduesimo, della legge n. 662 del 1996) pendenti alla data del primo gennaio 1999 siano dichiarati estinti d'ufficio con compensa- zione delle spese fra le parti. Deve, infatti, escludersi la i menomazione del diritto di azione nel caso in cui la volun- tas legis '> non sia quella di opporsi alle pretese oggetto delle controversie per le quali si sancisce l'estinzione, ma quella di attuare, nel segno di un adeguato bilanciamento de- gli interessi in conflitto, una soddisfazione ancorchè ridot- ta delle ragioni fatte valere in giudizio. In quest'ottica si giustifica anche la disposizione sulla compensazione delle spese sul rilievo che, non derivando l'estinzione dal potere dispositivo delle parti ma dalla legge, in presenza di un as- setto legislativo di composizione degli interessi in conflit- to in modo articolato, la situazione non è assimilabile ad una cessazione della materia del contendere, sicchè il giudi- ce non potrebbe valutare la soccombenza virtuale." Investendo poi l'accertamento del diritto alla cristallizzazione la ve- rifica del requisito reddituale, si configura una delle que- stioni con riferimento alle quali è formulata la previsione di estinzione del giudizio (Cass. 19 giugno 1999 n. 6171; 13 dicembre 1999 n. 13979; 11 gennaio 2000 n. 229). Di recente, i suddetti principi hanno ricevuto l'autorevole avallo della Corte costituzionale (sentenza 20 luglio 2000 n. 310). La seconda censura è invece fondata. Invero, con il ricorso (principale) in appello avverso la sentenza del Pretore di Modena n° 535/93, depositato il 9 marzo 1994, il pensionato appellante, lamentando, con l'unico motivo, di aver chiesto 5 introduttivo (tra l'altro) la condanna con il ricorso dell'INPS al pagamento di interessi e rivalutazione su ratei di integrazione al minimo della seconda pensione corrisposti in ritardo, e che il Pretore non si era pronunciato su tale chiese che il Tribunale, in parziale riforma della domanda - sentenza di primo grado, condannasse l'INPS al pagamento (an- che) di rivalutazione e interessi sulla somma liquidata (in ritardo) dall'Istituto "a titolo di arretrati di pensione per riconoscimento dell'integrazione al minimo". Orbene, su tale motivo di appello il Tribunale non si è per nulla pronunciato, incorrendo così nell'errore di cui alla censura in esame. Il ricorso va dunque accolto con riguardo alla sola seconda censura, mentre va rigettato per il resto. L'impugnata sentenza va conseguentemente cassata in relazione alla censura accolta, con rinvio della causa, per nuovo esa- me, alla Corte d'Appello di Bologna, la quale provvederà an- che in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rin- via, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Bologna. I , D Così deciso in Roma, il 17 novembre 2000. I BOLLO SSA , TA 1 . Il Presidente T I SPESA Grae Мелкийск D R 5 ELL'A STA . N PO Il Consigliere estensore N D -73 G KELLE SI A Sa mwell IM O IL COLLABORATORE DI CANCELLERA 11-8 A SEN DA D Depositata in Cancelleria , E TE I A E O ESEN GISTR G IRITTO 19 GEN. 2001 EG L oggi, P D LLA IL COLLABORATORE). O A OLCA M E DI CANCELLERIALLEGIAL E D R P U S A N O I S Z T R O C