Sentenza 19 dicembre 2013
Massime • 1
La sentenza di proscioglimento per intervenuta oblazione pronunciata a seguito di domanda di oblazione non presentata contestualmente all'opposizione a decreto penale di condanna, pur essendo emessa in violazione di legge, è definitiva, ai fini penali, in assenza di impugnazione da parte del P.M., ferma restando la possibilità di un suo annullamento con rinvio limitatamente alle statuizioni civili, ex art. 622 cod. proc. pen., in accoglimento del ricorso della parte civile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/12/2013, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2013 |
Testo completo
749 / 14 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 19/12/2013 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente N.1816/2013 Dott. SEVERO CHIEFFI - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. MASSIMO VECCHIO N. 33183/2013- Rel. Consigliere - Dott. MARCELLO ROMBOLA' Dott. ANGELA TARDIO - Consigliere - - Consigliere - Dott. RAFFAELE CAPOZZI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PI AR N. IL 13/01/1955 nei confronti di: TO TI N. IL 24/01/1965 CC AN N. IL 30/09/1968 avverso la sentenza n. 109/2012 TRIB.SEZ.DIST. di OSIMO, del 05/03/2013 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/12/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCELLO ROMBOLA' Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Oner Cedrongel che ha concluso per 2 dgetto al verses Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. E Ritenuto in fatto Con sentenza 5/3/13 il Tribunale di Ancona, sez. distaccata di Osimo, dichiarava non doversi procedere nei confronti di TO TI e di BA AN, imputati in concorso del reato (in Osimo, anni 2009-2010) di molestia o disturbo alle persone in danno di CU Anna Maria, per intervenuta oblazione (nella misura e nel termine fissati dal giudice). Ricorreva per cassazione la difesa della CU, parte civile costituita nel processo, deducendo violazione di legge processuale: la domanda di oblazione non era stata proposta, come dovuto, contestualmente all'opposizione al decreto penale di condanna (emesso nei confronti degli imputati il 10/3/11) bensì, nonostante l'opposizione della parte civile nel frattempo costituitasi, in limine al richiesto giudizio immediato (udienza del 6/11/12). La sentenza di proscioglimento era pertanto abnorme e ne chiedeva l'annullamento. Alla pubblica udienza fissata per la discussione (dopo un primo rinvio dal 6/11/13 per difetto di notifica a TO e BA) il PG chiedeva il rigetto del ricorso. Nessuno compariva per alcuna delle parti private. Considerato in diritto Il ricorso è fondato per quanto di ragione. Per dettato legislativo (artt. 464.3. e 557.2. cpp e 141 disp. att. cpp) e giurisprudenza di questa Corte la domanda di oblazione (di qualsiasi tipo) può essere proposta solo contestualmente all'opposizione al decreto penale di condanna. Per la giurisprudenza v. Cass., sez. III, sent. n. 12939/06, rv. 233932: "In caso di opposizione a decreto penale di condanna non è consentito all'imputato presentare domanda di oblazione nel giudizio instaurato a seguito dell'opposizione, senza alcuna distinzione tra oblazione ordinaria e oblazione discrezionale ex art. 162 bis cp, atteso che in materia rilevano le disposizioni di cui all'art. 141 disp. att. cpp (procedimento di oblazione) e le modificazioni introdotte con la L n. 479 del 1999 agli artt. 464.3. e 557.2. cpp, in base alle quali la domanda di oblazione deve essere presentata entro il termine di giorni quindici dalla notificazione del decreto penale, contestualmente all'atto di opposizione”. Ma, in assenza di un ricorso del Pm, l'esito penale del procedimento è definitivo e a nulla rileva, ai detti fini penali, il ricorso della parte civile. Esso tuttavia rileva ai fini civili e, ai detti limitati fini, l'odierno ricorso (fondato, per le ragioni sopra ricordate) trova accoglimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 622 cpp. Nei detti limiti la sentenza impugnata va pertanto annullata, con rinvio per nuovo giudizio alla competente Corte di appello di Ancona in sede civile.
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annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Ancona in sede civile. Roma, 19/12/13 Il Cons. est.est. DEPOSITATA Il Presidente IN CANCELLERIA 1 line 1/ 1 0 GEN. 2014 IL CANCELLIERE Stefania Fajella