Sentenza 17 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/01/2003, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE0 0 6 19/ 0 Oggetto teslin parte SEZIONE SECONDA CIVILE un You insumost inapplicel 330.bk, Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Como 2 porn wom Dott. Rosario DE JULIO R.G.N. 20096/99 Presidente e Relatore 23045/99 1332 Dott. Vincenzo COLAUS - Consigliere - Cron. Rep. 224 Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA Ud.29/01/02 GOLDONI Consigliere Dott. Umberto e nest. ha pronunciato la seguente 125 SENTENZA sul ricorso proposto da: US GA, RE EL, TE VA, in proprio e quali eredi di RE VI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA LIMA 48, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO LANZILLOTTA, difesi dall'avvocato EL PUCCI, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
AN NE EN, RE IM, RE VI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA LOMBARDIA 23, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO J. MANCA 2002 138 GRAZIADEI, che li difende, giusta delega in atti;
-1- - resistenti nonchè
contro
RE SC;
- intimato e sul 2° ricorso n 23045/99 proposto da: RE VI, RE IM, AN NE EN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA LOMBARDIA, 23, presso 10 studio dell'avvocato ANTONIO J.MANCA GRAZIADEI, che li difende unitamente all'avvocato CLAUDIO FIUME, giusta delega in atti;
controricorrenti e ricorrenti incidentali nonenè
contro
US GA, RE EL, in proprio e quali eredi di RE VI, TE VA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA LIMA 48, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO LANZILLOTTA, difesi dall'avvocato EL PUCCI, giusta delega in atti;
controricorrenti al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 2410/99 del Tribunale di CATANIA, depositata il 08/07/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/02 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
udito 1'Avvocato Antonio LANZILLOTTA, per delega dell'avv.PUCCI, depositata in udienza, difensore del -2- ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto di quello incidentale;
l'Avvocato Antonio J MANCA GRAZIADEI, difensore udito controricorrente e ricorrente incidentale che ha del chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale ed il rigetto di quello principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario US che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo e in subordine, del secondo motivo del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale. -3- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 18.6.1988 FR ST, GN LE MI e i figli AS e TO ST esponevano di essere compossessori di una villa sita in Pedara Via Della Regione n. ; spogliati violentemente essere stati E о quantomeno di essere stati clandestinamente molestati nel possesso da SO AG e ST TO, genitori del ricorrente ST FR, da PR IO, genero degli stessi, che avevano sostituito il catenaccio del cancel o d'ingresso della villa e la serratura del portone di accessO al fabbricato, impedendo così loro di servirsene come per il passato. Tutto ciò premesso, chiedevano la reintegrazione nel possesso mediante il ripristino dello stato dei luoghi quo ante о la consegna delle chiavi del nuovo catenaccio e nuova serratura del portone di ingresso al fabbricato. Si costituivano i convenuti SO AG, all'epoca proprietaria dell'immobile, ST TO e PR IO chiedendo il rigetto della domanda, negando che i ricorrenti potessero vantare possesso sull'immobile. Veniva prodotta documentazione, assunta prova testimoniale. 4 Nel corso del giudizio avveniva il decesso di ST TO OR. Il processo proseguiva con costituzione di SO AG e ST RM quali eredi di ST TO. Con sentenza del 6.2.91, depositata il 21.6.91, il Pretore di Catania, sezione distaccata di Trecastagni, rigettava la domanda avanzata nei confronti di TO ST, AG SO e IO PR, condannando la parte all'epoca ricorrente al pagamento delle spese processuali. Avverso la sentenza proponevano appello FR ST, la moglie GN LE MI e i figli AS e TO ST. Si costituivano SO AG e ST RM in proprio e quali eredi di TO ST e IO PR. Con sentenza del 26.2.98 - 8.7.99 il Tribunale parzialmente l'appello di Catania accoglieva proposto e ordinava a SO AG, ST RM, in proprio e quali eredi di ST TO e PR IO, di reintegrare ST FR, MI GN LE, ST AS e ST TO nella detenzione qualificata del piano mansarda della n. 53, casa sita in Pedara Via della Regione consegnando però le chiavi di accesso di tutta la 5 casa;
compensava le spese del primo e secondo grado del giudizio. Avverso tale sentenza ricorrono per cassazione SO AG, ST RM, - in proprio e quali eredi di ST TO, e PR IO Cor due motivi di gravame. Resistono con controricorso ST TO AS, nonché MI GN LE, in proprio quali eredi di ST FR, i quali hanno proposto anche ricorso incidentale. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti per ragione di connessione soggettiva ed oggettiva. preliminarmente esaminata Deve essere l'eccezione di nullità assoluta del ricorso per cassazione, per difetto di notificazione, sollevate dai controricorrenti. Costoro sostengono che Ѐ affetto da nullità assoluta il ricorso per cassazione proposto nei confronti della parte deceduta e notificato presso il procuratore questa nel caso in cui il ricorrente sia venuto a conoscenza del decesso. I controricorrenti si richiamano alla giurisprudenza di questa Corte (cfr. sentt. 12. 6 12813/1997 e n. 5292/1991), secondo la quale, qualora una parte sia deceduta dopo la sentenza € di tale evento la parte sia venuta a conoscenza, .a successiva notificazione dell'impugnazione effettuata alla parte stessa, anziché agli eredi ai sensi dell'art. 330 c.p.c., è affetta da nullità assoluta rilevabile di ufficio%;B ed, assumendo che i ricorrenti, per 10 stretto legame di parentela, avevano partecipato ai funerali di ST FR, erano quindi a conoscenza dell'evento luttuoso, per cui il ricorso andava notificato anche agli eredi, che tale omissione di notifica determinava l'assoluta nullità ed improcedibilità del ricorso. La sollevata eccezione di nullità 0 improcedibilità del ricorso è infondata. Va rilevato che il decesso di ST FR è anteriore all'udienza di discussione del processo di appello, avvenuta in data 19.2.1998, come emerge dalla sentenza impugnata e non è neppure contestato da parte controricorrente. E' giurisprudenza di questa Corte (cfr. sentt. 1228/1984 e n. 11394/1996, entrambe rese a n. Sezioni Unite) che, se l'evento astrattamente interruttivo si verifica prima della discussione, 7 come è avvenuto nella presente fattispecie, € non viene dichiarato о notificato dal procuratore costituito, - la posizione della parte deceduta divenuta incapace resta stabilizzata rispetto alle altre parti e l'effetto così prodotto permane anche in seguito, per cui 1'impugnazione può essere notificata al procuratore costituito ex art. 330 1'impugnante abbia notiziac.p.c., anche se dell'evento interruttivo aliunde (cfr. anche Cass. n. 4721/1995 in senso conforme) Pertanto anche nella fattispecie in esame, pur non potendo i ricorrenti ignorare l'avvenuto stretto congiunto ST decesso del loro FR, la notifica del ricorso è stata correttamente effettuata al suo procuratore costituito ai sensi dell'art. 330 c.p.c.; E ciò prescindendo dal fatto che le parti costituite in cassazione con il controricorso sono gli eredi legittimi del defunto. Col primo motivo i ricorrenti denunciano 1168, violazione falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 1803, 1144, 1140, 1051 cod. civ., 99 e 14 della Costituzione, in relazione all'art. 360 n. per essere la sentenza impugnata3 c.p.c., inficiata da vizio di ultrapetizione ed 8 extrapetizione, perché con la domanda proposta con l'atto introduttivo del giudizio e quale risulta gli dalle conclusioni formulate in primo grado attuali controricorrenti avevano chiesto reintegra nel possesso della villa fabbricato € mediante il ripristino dello stato doi terreno luoghi con la consegna delle chiavi del cancello C delle serrature del portone di ingresso al fabbricato. Deducono i ricorrenti che la domanda come sopra formulata costituisce descrizione vincolante del contenuto della decisione, cioè il petitum al quale ai sensi deldeve corrispondere il pronunciato combinato disposto degli artt. 99 e 112 c.p.c.; che tali norme, regolatrici del principio dispositivo “ne procedat index ex officio", risultano violate, perché è stata riconosciuta la tutela possessoria della mansarda, mentre oggetto della domanda era la villa ed il terreno circostante;
che il tribunale ha deciso in ordine ad una causa petendi detenzione qualificata in virtù di comodato mai indicata da parte attrice e diversa da quella vantata;
che la sentenza impugnata aveva erroneamente riconosciuto l'esistenza di Un rapporto di comodato e conseguentemente una 9 detenzione qualificata in relazione alla mansarda;
che i presunti detentori, attori in reintegra, sui incombeva la prova del titolo, non hannoquali provato una convenzione con effetti obbligatori a le parti (comodato); che dagli atti non emergenc elementi da cui poter dedurre l'esistenza del ipotizzato dal tribunale;
contratto di comodato, che gli attori avevano esercitato solo atti di tolleranza in relazione alla mansarda;
e l'avere eseguito lavori nella mansarda, tale fatto non escludeva la coesistenza del godimento di alt i soggetti sulla stessa;
che la costituzione di una la casa violavaservitù di passaggio su tutta disposto dell'art. 1151 cod. civ., che esenta i a casa dalle servitù coattiva di passaggio. Col secondo motivo i ricorrenti denunciano omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza (art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere omesso la sentenza impugnata di motivare in ordine a punti decisivi della controversia, come: 1) la frequenza dei ricorrenti, sporadica, occasionale € solo a titolo di ospitalità, nella detta mansarda;
2) l'assenza di ST TO OR e moglie, che si trovavano per ragioni di salute a Roma, quando furono eseguiti i lavori in mansarda senza il loro 10 consenso;
3) l'errata affermazione del tribunale che la casa era costituita da più parti di separata fruizione e che sullasuscettibili stessa era possibile la coesistenza di un detentore autonomo e di un possessore, cioè la condetenziore di entrambe le parti in causa del bene in comodato. connessione I due motivi per la loro stretta essi 80 10 possono essere esaminati congiuntamente;
fondati e vanno accolti per quanto di ragione. Sussiste, innanzitutto, il denunciato vizio di extrapetizione, perché, quale fosse la portata della domanda proposta, estesa alla tute.a possessoria di tutta la villetta e non della sola - e fondata sulla violazione di 1ina mansarda situazione possessoria, risulta chiaramente sla dalla sentenza impugnata, sia dal petitum che gli attori hanno chiesto la consegna delle chiavi di tutta la casa. E l'apparente riduzione del petitum non sempre è compatibile con il rispetto dell'art. 112 c.p.c., perché proprio in questa fattispecie, per poter adottare la terza soluzione peraltro al di fuori -del contraddittorio delle parti il tribunale ba creato altri problemi, non sottoposti al vaglio del contraddittorio, quali quelli connessi ad ure. 11 evidente situazione di compossesso su parti comuni dell'edificio e ad una confusa creazione di servira di passaggio, confluenti perfino nella consegna delle chiavi dell'intera casa;
cosicché la soluzione qui censurata non può dirsi che abbia deciso meno di quanto espressamente richiesto, essendo invece qualcosa di diverso dal petitum originale, su cui gli attuali ricorrenti avevano diritto di difendersi adeguatamente. Inoltre la causa petendi individuata dal tribunale è del tutto nuova ed inattesa, perché non facente parte del thema decidendum. Invero, mentre gli attori avevano prospettato, come causa petendi, la condetenzione sull'intera casa, il giudice di merito ha introdotto nel processo una forma di detenzione localizzata alla mansarda, ricavandola dalla realizzazione di lavori eseguiti in tale parte della casa e da un localizzato comodato, che peraltro non risulta mai allegato e tanto meno in una situazione processuale chedimostrato, deponeva evidentemente per una condetenzione episodica dell'intera casa a titolo di convivenza, se non di mera ospitalità. Accolto il ricorso principale, per quanto ragione quello incidentale di ST TO E 12 AS, e di MI GN, in ordine alla compensazione delle spese dei due gradi del giudizio di merito, resta assorbito. La sentenza impugnata deve essere cassata causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della corte d'appello di Catania, che si atterrà ai principi di diritto enunciati in motivazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie ricorso per quanto di ragione, assorbito il ricorso incidentale;
cassa e rinvia, anche per le spese del alle presente giudizio, ad altra sezione della Corte my d'appello di Catania. Così deciso in Roma il 29.1.2001. Н Grin binte se lounghiere ext. печиви Пожил е пеул IL CANCELLIERE C1 Boussa itonatella D'Anna GEN. 2003 1 C CANCELLIERE 7 1 Roma IL 13