Sentenza 21 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 21/08/2003, n. 12291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12291 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA122 91 /0 3 IN NOME DEL PC LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto RiDJELOPE SEZIONE SECONDA CIVILE DISPOSIZIONE KESTAMENTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Antonio VELLA Presidente R.G.N. 18693/00 - Consigliere- Cron. 26183 Dott. Vincenzo COLARUSSO Consigliere Rep. 3264Dott. Carlo CIOFFI - Consigliere Dott. OV SETTIMJ Ud.20/03/03 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: CH NI, CH NA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLA MERCEDE 52, presso lo studio dell'avvocato MARIO MENGHINI, che li difende unitamente all'avvocato FAUSTO MARENGO, giusta delega in atti;
ricorrenti -
contro
CH OR, elettivamente domiciliata in ROMA presso lo studio dell'avvocato LUIGI VIA MODENA 50, CITARELLA, che la difende unitamente all'avvocato RINO SCALISI, giusta delega in atti;
2003 controricorrente 485 - -1- avverso la sentenza n. 511/00 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 20/03/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/03/03 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito 1'Avvocato MENGHINI Mario, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per rigetto del ricorso. -2- --- -- Svolgimento del processo MA OR CH conveniva in giudizio i propri fratelli OV, AN e IN esponendo che era deceduto il comune genitore Fran- cesco CH il quale aveva nominato eredi OV e AN ed ave- va lasciato ad essa istante ed a IN una somma di danaro lesiva della quota di legittima in quanto l'asse ereditario comprendeva un fabbricato de- stinato a mulino. L'attrice, quindi, chiedeva procedersi alla divisione previa riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della legittima. I convenuti, costituitisi, deducevano: IN CH di prestare ac- quiescenza al testamento;
OV e AN CH di non opporsi alla divisione previo computo dei crediti vantati verso l'attrice, sia per i cre- diti vantati nei confronti del de cuius, sia per il pagamento effettuato da essi convenuti per i debiti contratti dal padre e soddisfatti dopo la sua morte. Disposta ed espletata una c.t.u. l'adito tribunale di Torino, con sentenza parziale del 14/11/1997, dichiarava che l'attrice concorreva nella comunione ereditaria sul bene immobile descritto in citazione secondo la quota di 38.497,5/256.650. Avverso la detta sentenza OV, AN e IN CH pro- ponevano appello al quale resisteva MA OR CH. La corte di appello di Torino, con sentenza 20/3/2000, rigettava il grava- me osservando: che era inammissibile per genericità il primo motivo di gra- vame con il quale gli appellanti avevano lamentato l'errore commesso dal tribunale nel valutare l'asse ereditario avuto riguardo al suo ammontare ed ai crediti vantati da essi OV e AN CH;
che nell'atto di ap- pello erano stati indicati, e neppure con grande chiarezza, solo i punti della 3 sentenza impugnati, ma non erano stati illustrati specifici motivi di impu- gnazione;
che non si comprendevano con chiarezza le voci dell'asse eredita- rio contestate ed i crediti di essi appellanti indebitamente esclusi;
che tale genericità non poteva essere eliminata facendo ricorso ai capitoli di prova per testi dedotti e proposti per provare i fatti di cui ai motivi di appello e non per precisare i motivi stessi. La cassazione della sentenza della corte di appello di Torino è stata chie- sta da OV e AN CH con ricorso affidato a due motivi. CH MA OR ha resistito con controricorso illustrato da memoria. IN CH non ha svolto attività difensive in sede di legittimità. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso OV e AN CH denun- ciano violazione e falsa applicazione dell'articolo 342 c.p.c. sostenendo che la controversia in esame verte su un unico punto: la corretta determinazione dell'asse ereditario. Ad avviso dei ricorrenti la sentenza di primo grado non ha fatto altro che prendere atto delle risultanze della c.t.u., attribuendo ano- malo valore di accettazione alla non contestazione della determinazione in termini frazionari della quota di legittima spettante a CH OR. E' evidente che una sentenza, che determina il valore della quota di legittima spettante ad una delle parti sulla base della espletata c.t.u., ben può "essere impugnata correttamente e specificamente contestando che la perizia, pur dando atto delle allegazioni in ordine ai debiti gravanti sull'asse ereditario, ha tenuto conto esclusivamente dei debiti esistenti al momento di apertura della successione." Il motivo è infondato. 4 Con riferimento alla questione relativa alla specificità dei motivi di gra- vame avverso la sentenza di primo grado occorre richiamare il costante indi- rizzo giurisprudenziale di questa Corte secondo cui l'onere della specifica- zione dei motivi d'impugnativa a norma dell'articolo 342 c.p.c. ha la dupli- ce funzione di delimitare l'ambito della cognizione del giudice d'appello e di consentire il puntuale e ragionato esame delle critiche mosse alla decisio- ne impugnata, ed è assolto solo se l'atto di appello contiene articolate ragio- ni di doglianza su punti specifici della pronuncia oggetto del gravame. Bi- sogna altresì precisare che, per una corretta proposizione dell'impugnazione dinanzi al giudice di secondo grado, l'articolo 342 c.p.c. richiede che siano sviluppate adeguate motivazioni critiche in ordine alla sentenza gravata, con l'indicazione per ciascuna delle ragioni esposte nella stessa a sostegno della decisione sul punto oggetto della doglianza dell'appellante delle - contrarie ragioni di fatto e di diritto giustificative della censura. Nella specie dall'esame degli atti di causa attività consentita in questa - sede di legittimità attesa la natura (in procedendo) del vizio denunciato - emerge chiaramente l'esattezza del giudizio espresso dalla corte di appello in ordine alla genericità del primo motivo di appello come articolato dagli impugnanti OV, AN e IN CH. -Gli appellanti con l'atto di gravame hanno prima esposto i fatti di causa - precisando di aver chiesto di procedere alla divisione previa deduzione dei crediti in loro favore e ripartizione tra tutti i coeredi dei debiti dei quali "gli stessi convenuti si erano fatti carico in epoca successiva alla morte del de cuius" - ed hanno poi riportato i motivi posti a base della impugnata deci- sione del tribunale secondo il quale le parti non avevano mosso contestazio- 5 ne alle risultanze della c.t.u. Al riguardo gli appellanti hanno affermato che il c.t.u. aveva dato atto delle allegazioni di parte convenuta ed aveva tenuto conto solo "dei debiti documentalmente sussistenti al momento di apertura della successione e riconducibili per tabulas al de cuius". Infine nell'atto di appello gli impugnanti - dopo aver chiarito di aver chiesto in primo grado di accertare i crediti vantati verso il de cuius ed i debiti di quest'ultimo e da es- si appellanti pagati dopo la morte del genitore - hanno dedotto di aver pre- stato soccorso economico al padre oberato da debiti chiedendo in proposito l'ammissione di numerosi ed articolati capitoli di prova per interrogatorio e per testi. Ciò posto è evidente che nell'atto di gravame così articolato non è di certo possibile ravvisare le ragioni delle critiche mosse alla decisione di primo grado che gli appellanti avrebbero dovuto illustrare in modo tale da consentire agevolmente al giudice del gravame di individuare con chiarezza le doglianze dedotte e di stabilire l'ambito del "devolutum" con la specifica- zione delle questioni da riesaminare. In particolare non risulta specificamente prospettato un motivo di grava- me concernente l'affermazione del giudice di primo grado (contenuta a pa- gina 4 della sentenza del tribunale) relativa alla mancata contestazione ( da parte di OV e AN CH ) circa il valore dell'asse ereditario "al netto del credito dei convenuti, come indicato dal c.t.u. (null'altro aven- do provato i convenuti, in ordine ai loro assunti difensivi )". Non può di certo ritenersi contenuto tale specifico motivo di gravame nella generica as- serzione secondo cui il c.t.u. aveva considerato esclusivamente i debiti del de cuius esistenti e documentati al momento dell'apertura della successione. 6 E' palese l'assoluta assenza del requisito della specificità dei motivi di appello (richiesto dall'articolo 342 c.p.c.) con riferimento alle argomenta- zioni sviluppate alla citata pagina 4 della sentenza di primo grado e poste a sostegno della decisione impugnata. Tali argomentazioni come puntual- - mente, pur se sinteticamente, rilevato dalla corte di appello non hanno formato oggetto di specifico e tempestivo motivo di gravame non essendo state né riportate nell'atto di appello, né sottoposte a specifica contestazione. In particolare gli appellanti non hanno criticato l'affermazione della man- cata prova degli assunti difensivi dei convenuti. La corte territoriale ha per- tanto ineccepibilmente evidenziato che dall'atto di gravame non erano stati specificati i singoli crediti vantati dagli appellanti, e da questi indicati nel giudizio di primo grado, che non sarebbero stati calcolati dal c.t.u. ai fini della determinazione del valore dell'asse ereditario. Del resto dalla motivazione della sentenza di secondo grado risulta che la corte di appello non è stata in grado di enucleare e di vagliare le doglianze mosse dagli appellanti dando ad esse adeguata risposta. Va aggiunto, a conferma della genericità dei motivi di gravame, che nell'atto di appello non risultano specificamente precisate né le questioni prospettate in primo grado - in ordine ai crediti vantati nei confronti del de cuius ed ai debiti di quest'ultimo pagati dagli appellanti - non esaminati dal c.t.u. e dal tribunale, né la documentazione ( che nell'atto di appello si so- stiene essere stata esibita in sede di perizia ) non valutata. Ciò ha impedito alla corte di merito di individuare con esattezza l'eventuale sussistenza di quei crediti vantati dagli appellanti ed indicati nei capitoli di prova articolati nell'atto di gravame, nonché di accertare l'eventuale introduzione di nuovi 7 temi di indagine rispetto a quelli che avevano formato oggetto delle proble- matiche dibattute dalle parti nel giudizio di primo grado. Con il secondo motivo di ricorso OV e AN CH denun- ciano insufficienza e contraddittorietà di motivazione sostenendo che la corte di appello ha errato nell'affermare che la richiesta di una nuova c.t.u. era inammissibile perché volta a sollevare la parte dall'onere probatorio su essa gravante. Al contrario l'istanza di rinnovazione di consulenza tecnica aveva la finalità di ricalcolare il valore economico dell'asse ereditario in considerazione degli elementi nuovi che sarebbero emersi in secondo grado all'esito delle prove testimoniali dedotte e dell'esame della documentazione prodotta. Dalla rilevata infondatezza del primo motivo di ricorso deriva logica- mente l'infondatezza anche del secondo motivo posto che, come ammesso dagli stessi ricorrenti, la richiesta di una nuova c.t.u. era stata formulata da- gli appellanti al fine di verificare l'entità del valore complessivo dell'asse ereditario del defunto genitore alla luce delle nuove circostanze di fatto che al riguardo sarebbero emerse dopo l'espletamento delle richieste prove te- stimoniali. Pertanto, non ammesse le dette istanze istruttorie articolate con riferimento ad un motivo di appello inammissibile per genericità, è divenuto conseguentemente superfluo il sollecitato e connesso rinnovo di consulenza. Va altresì evidenziato che, come è noto e come più volte affermato nella giurisprudenza di legittimità, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate o di disporre la rinnovazione 8 delle indagini e l'esercizio di tale potere, così come il mancato esercizio di esso, non è censurabile in sede di legittimità. Il ricorso deve pertanto essere rigettato con la conseguente condanna dei ricorrenti in solido al pagamento, in favore della resistente CH MA OR, delle spese del giudizio di cassazione liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento in favore della resistente CH MA OR della spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi € 146,50, oltre € 1.300,00 a titolo di onorari ed oltre accessori come per legge. Roma 20 marzo 2003 Il consigliere estensore Il presidente garciling IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico DEPOSITATO IN CANCELLERIA 21 AGO. 2003 Roma IL CANCELLIERE C1 craz ما 9 ----