Sentenza 7 giugno 2017
Massime • 1
In tema di circolazione stradale, risponde del reato previsto dall'art. 189, comma 6, cod. strada, (c.d. reato di fuga), il soggetto che, coinvolto in un sinistro con danni alle persone, effettui soltanto una sosta momentanea, senza fornire le proprie generalità. (Nella specie la Corte ha ritenuto esente da vizi la sentenza che aveva affermato la responsabilità del conducente che, avendo investito due pedoni minorenni, era sceso dall'auto solo dopo che una persona che aveva assistito all'impatto si era posta davanti al mezzo indicando le vittime, e si era poi allontanato senza fornire le proprie generalità, stanti le rassicurazioni fornite dalle persone offese circa il proprio stato di salute, nonostante la violenza dell'urto idonea ad arrecare danno alle persone).
Commentari • 6
- 1. Condotta imprudente del pedone non evita condanna, anche per non aver aspettato ambulanza (Cass. 14444/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 aprile 2025
In tema di omicidio stradale, il conducente che esegue una manovra di retromarcia in area urbana con mezzo privo di adeguata visibilità posteriore e in prossimità di esercizi frequentati da pedoni, ha l'obbligo di verificare che la traiettoria sia libera, anche prevedendo condotte imprudenti di terzi, in forza dei generali obblighi di prudenza, attenzione e gestione del rischio codificati dal Codice della strada. L'impatto con un pedone non visibile, in simili condizioni, integra colpa specifica, non potendo invocarsi né l'imprevedibilità né il caso fortuito. Integra il reato di fuga dopo sinistro (art. 189, co. 6, C.d.S.) la condotta di colui che, pur fermandosi brevemente, si allontani …
Leggi di più… - 2. Reato di fuga: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 6 settembre 2021
- 3. Fuga dopo incidente: quando è reatoPaolo Remer · https://www.laleggepertutti.it/ · 2 gennaio 2021
- 4. Fare un incidente e andare via è reato?Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 30 ottobre 2020
- 5. Reato di fuga, mancata autodenuncia non equivale ad allontanamentoAccesso limitatoMichela Anna Guerra · https://www.altalex.com/ · 23 settembre 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/06/2017, n. 42308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42308 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2017 |
Testo completo
42308-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 07/06/2017 LUISA BIANCHI -Presidente Sent. n. sez. 1127/2017 GABRIELLA CAPPELLO REGISTRO GENERALE VINCENZO PEZZELLA N.9886/2017 LOREDANA MICCICHE' - Rel. Consigliere - DANIELE CENCI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CO DO nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 14/06/2016 della CORTE APPELLO di GENOVA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE' Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore che ha concluso per Il Proc. Gen. Tampieri Luca conclude per l'inammissibilita'. Udito il difensore L'Avvocato GOTELLI ANDREA del foro di GENOVA chiede l'accoglimento dei motivi di ricorso e la censura della sentenza. L'avvocato deposita copia del risarcimento alla parte civile. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Genova, con sentenza del 14 giugno 2016, confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva condannato LD UC alla pena anni uno di reclusione per il reato di cui all'art. 189, commi 6 e 7, Codice della Strada, poiché, avendo causato un sinistro stradale, non ottemperava all'obbligo di fermarsi, di farsi identificare e a quello di prestare assistenza a due minorenni coinvolte nell'incidente. Nella specie due ragazzine all'epoca dodicenni erano state investite dal UC mentre attraversavano, sulle strisce pedonali, Via Valparaiso in Chiavari, e l'investimento aveva provocato la caduta per terra nonché le lesioni da cui derivava una malattia rispettivamente di gg. 24 e gg. 15. 2. Riteneva la Corte, disattendendo i motivi di gravame, che, data la violenza dell'urto, che aveva provocato la rottura del parabrezza, era ininfluente che le minori si fossero rialzate e allontanate dal luogo del sinistro, dovendo il UC rappresentarsi, quanto meno a titolo di dolo eventuale, il fatto che in conseguenza dell'urto potessero manifestarsi lesioni, come effettivamente era poi avvenuto, in quanto le due minori, rientrate a casa, avevano iniziato ad accusare dolori e malesseri.
3. Ricorre per Cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia. Con unico motivo lamenta manifesta illogicità della motivazione. Era infatti emerso dalla visione del filmato delle telecamere di sorveglianza, nonchè dalla deposizione del teste presente all'accaduto, che il UC si era fermato ed aveva chiesto alle due ragazzine notizie sulle loro condizioni di salute, aveva ricevuto rassicurazioni da parte di queste ultime che si erano spontaneamente allontanate dal luogo del sinistro senza dunque manifestare alcun segno di lesioni. Non era allora in alcun modo configurabile il reato contestato, posto che il UC si era fermato e che, date le rassicurazioni e il pronto allontanamento a passo svelto delle due ragazzine dal luogo del sinistro, non avrebbe avuto modo di rappresentarsi, neppure a titolo di dolo eventuale, il fatto che dal sinistro da lui provocato potesse essere derivato un danno. Dette risultanze istruttorie non erano state in alcun modo valutate dalla Corte che si era del tutto impropriamente soffermata sul fatto che il UC avesse intrattenuto con le ragazzine una conversazione troppo breve senza, al contrario, valutare che non solo l'imputato si era fermato, ma che fosse impossibile rappresentarsi eventuali lesioni, posto l'allontanamento a passo svelto delle minori, rilevabile dal filmato visionato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
2. Questa Corte ha ripetutamente chiarito che il reato di fuga dopo un investimento e quello di mancata prestazione dell'assistenza occorrente, previsti rispettivamente 2 dal sesto e dal settimo comma dell'art. 189 C.d.S., hanno diversa oggettività giuridica, essendo la prima previsione finalizzata a garantire l'identificazione dei soggetti coinvolti nell'investimento e la ricostruzione delle modalità del sinistro, mentre la seconda è finalizzata a garantire che le persone ferite non rimangano prive della necessaria assistenza (Sez. 4, Sentenza n. 6306 del 15/01/2008, Rv. 239038; Sez. 4, n. 23177 del 15/03/2016 , Rv. 266969). Si è inoltre costantemente affermato che l'elemento soggettivo del reato previsto dall'art. 189 C.d.S., comma 6, è integrato anche in presenza del dolo eventuale, ravvisabile in capo all'utente della strada il quale, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento ed avente connotazioni tali da evidenziare in termini di immediatezza la concreta eventualità che dall'incidente sia derivato danno alle persone, non ottemperi all'obbligo di fermarsi. Dunque, per le modalità di verificazione del sinistro e per le complessive circostanze della vicenda, l'agente deve la rappresentarsi la semplice possibilità che dall'incidente sia derivato un danno alle persone (Sez. 4, n. 34335 del 03/06/2009 - dep. 04/09/2009, Rizzante, Rv. 245354; Sez. 4, n. 17220 del 06/03/2012 dep. 09/05/2012, Turcan, Rv. 252374; Sez. 6, n. 21414 del del 12/03/2013, Rv. 255429.).
3. Ciò posto, mentre nel reato di "fuga" previsto dall'art. 189 C.d.S., comma 6, è sufficiente che si verifichi un incidente riconducibile al proprio comportamento che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, senza che debba riscontrarsi l'esistenza di un effettivo danno alle persone, per il reato di omissione di assistenza, di cui al comma 7, dello stesso articolo, si richiede che sia effettivo il bisogno dell'investito. Effettività che si reputa insussistente nel caso di assenza di lesioni o di morte o allorché altri abbia già provveduto e non risulti più necessario l'intervento dell'obbligato. Certamente, l'assenza di lesioni o morte o la presenza di un soccorso prestato da altri non possono essere conosciute "ex post" dall'investitore, dovendo questi essersene reso conto in base ad obiettiva constatazione prima dell'allontanamento (Sez. 4, n. 5416 del 25/11/1999 - dep. 09/05/2000, Sitia e altri, Rv. 216465; Sez. 4, n. 4380 del 02/12/1994 - dep. 24/04/1995, Prestigiacomo, Rv. 201501). Più recentemente però, in conformità ad una interpretazione rispettosa della effettività di tutela degli interessi salvaguardati dalla norma, si è precisato che l'assistenza alle persone ferite non è rappresentata dal solo soccorso sanitario bensì da ogni forma di aiuto di ordine morale e/o materiale richiesta dalle circostanze del caso. Ciò dunque comporta che chi rivendica ragioni di insussistenza del fatto illecito, dia compiuta dimostrazione della adeguatezza dell'assistenza, nell'ampio senso dianzi indicato (Sez. 4, Sentenza n. 14610 del 30/01/2014, Rossini, Rv. 259216).
4. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tali principi e non è incorsa in alcun vizio di motivazione. Quanto al reato di cui al comma 6 dell'art. 189 CdS, i 3 giudici di merito hanno fatto puntuale riferimento alla circostanza accertata in giudizio, ripresa dalle telecamere di sorveglianza ( e non contestata neppure dal ricorrente, il quale la richiama a pag. 4 del ricorso) secondo cui una persona che aveva assistito all'impatto si era posta davanti all'autovettura del UC con il braccio alzato, indicando le due ragazzine. Solo allora il UC era sceso dall'auto ed aveva brevemente colloquiato con le minori, senza neppure fornire loro i propri riferimenti. Ancora, la sentenza impugnata richiama l'elemento, sempre accertato in giudizio, relativo ai danni riportati dalla autovettura nell'impatto, consistenti nella rottura del parabrezza dell'auto, sostituito il giorno successivo. E' allora del tutto immune dalle dedotte censure il ragionamento seguito dai giudici di merito, secondo cui la violenza dell'urto, desumibile anche dal danno, avrebbe dovuto porre l'odierno ricorrente nella condizione di ben rappresentarsi la concreta idoneità dell'impatto a provocare lesioni alle persone, con conseguente obbligo, dunque, di arrestare immediatamente la marcia e di indicare alle persone colpite le proprie generalità.
5. Relativamente poi, all'ipotesi di reato di cui al comma 7, la Corte territoriale ha adeguatamente valutato il compendio istruttorio alle luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, sottolineando che, malgrado l'apparente capacità dimostrata dalle due ragazzine dodicenni di rialzarsi e allontanarsi, assicurando verbalmente l'assenza di lesioni, l'entità dell'urto come già descritta e, soprattutto, la condizione delle persone attinte nell'incidente ( due ragazzine dodicenni non accompagnate) avrebbero dovuto porre il UC nella concreta possibilità di valutare, con giudizio ex ante, l'ipotesi che le ragazzine avrebbero potuto riportare lesioni. In ogni caso, la oggettiva condizione delle persone colpite (due ragazzine giovanissime e non accompagnate) avrebbe certamente imposto al UC un obbligo di assistenza idoneo ed adeguato alla peculiarità del caso;
obbligo indubbiamente non osservato dal ricorrente il quale, dopo un brevissimo e superficiale colloquio, aveva lasciato allontanare le due minorenni senza neppure allertare i genitori.
6. Si impone dunque il rigetto del ricorso. Segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma, 7 giugno 2017 Presidente Il Consigliere estensore Il Brend Lu Lana Depositata in Cancelleria Luisa Bianchi Loredana Miccichè Oggi, 15 SET, 2017 Il Funzionario Giudiziario PatriziaCitica THOM