Sentenza 25 novembre 1999
Massime • 1
Il reato di fuga previsto dall'art. 186, comma 6, del codice della strada è reato omissivo di pericolo che impone all'utente della strada di fermarsi in presenza di un incidente, comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui sia derivato un danno effettivo alle persone, ivi compresa la morte, sempre che si sia reso conto sia dell'incidente che del danno. Per la sussistenza del reato di omissione di assistenza, di cui al comma 7 dello stesso articolo, è invece necessaria l'effettività del bisogno dell'investito, che viene meno nel caso di assenza di lesioni, di morte o allorché altri abbia già provveduto e non risulti più necessario, ne' utile o efficace, l'ulteriore intervento dell'obbligato, circostanze che non possono essere ritenute "ex post", dovendo l'investitore essersene reso conto in base ad obiettiva constatazione.
Commentari • 6
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In tema di omicidio stradale, il conducente che esegue una manovra di retromarcia in area urbana con mezzo privo di adeguata visibilità posteriore e in prossimità di esercizi frequentati da pedoni, ha l'obbligo di verificare che la traiettoria sia libera, anche prevedendo condotte imprudenti di terzi, in forza dei generali obblighi di prudenza, attenzione e gestione del rischio codificati dal Codice della strada. L'impatto con un pedone non visibile, in simili condizioni, integra colpa specifica, non potendo invocarsi né l'imprevedibilità né il caso fortuito. Integra il reato di fuga dopo sinistro (art. 189, co. 6, C.d.S.) la condotta di colui che, pur fermandosi brevemente, si allontani …
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Nel reato di fuga stradale previsto dall'art. 189 C.d.S., comma 6, è sufficiente che si verifichi un incidente riconducibile al proprio comportamento che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, senza che debba riscontrarsi l'esistenza di un effettivo danno alle persone; per il reato di omissione di assistenza, di cui al comma 7, dello stesso articolo, invece, non è sufficiente la consapevolezza che dall'incidente possano essere derivate conseguenze per le persone, occorrendo invece che un tale pericolo appaia essersi concretizzato, almeno sotto il profilo del dolo eventuale, in effettive lesioni dell'integrità fisica. In tema di circolazione stradale, l'obbligo di prestare …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/11/1999, n. 5416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5416 |
| Data del deposito : | 25 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOSAPIO MAURO DOMENICO Presidente del 25/11/1999
1. Dott. BATTISTI MARIANO Consigliere SENTENZA
2. Dott. MAZZA FABIO " N. 2983
3. Dott. BOGNANNI SALVATORE " REGISTRO GENERALE
4. Dott. MARZANO FRANCESCO " N. 21164/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore Generale della Repubblica presso PRETORE di GENOVAnei confronti di:
IA BE N. IL 22.06.1971
UR MA N. IL 13.03.1972
LL MI N. IL 28.04.1975
avverso sentenza del 03.07.1998 PRETORE di GENOVAvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. BATTISTI MARIANO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Giovanni Palombarini che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. P. Torrani che ha chiesto il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Il pretore di Genova, con sentenza del 29 luglio 1998, assolveva AL SI e UR AT per non aver commesso il fatto dalla imputazione di omicidio colposo, aggravato dalla violazione delle norme del codice della strada, e perché il fatto non sussiste dalle imputazioni di cui agli articoli 189, comma 6, - obbligo per l'utente della strada di fermarsi, in caso di incidente ricollegabile al proprio comportamento - e comma 7 - obbligo, nelle stesse condizioni, di prestare l'assistenza occorrente.
2 - Il pretore accertava che, alle 3 circa del 5 luglio 1995, sull'autostrada A/10, direzione Genova/Savona, in prossimità di Arenzano, si era verificato un incidente stradale a causa del quale ES TT, il cui veicolo era stato trovato sull'asfalto, sulla carreggiata di sinistra, poggiante sul tetto, aveva perduto la vita, probabilmente anche perché travolto da almeno quindici vetture, come aveva riferito un teste oculare.
Questi aveva dichiarato che dal momento in cui, a bordo del proprio veicolo, era giunto là dove si era verificato il sinistro, perdendo il controllo della vettura per essere la corsia di marcia occupata dal veicolo del NI, al momento dell'arrivo di una pattuglia della Polizia stradale erano transitati almeno venti veicoli nessuno dei quali si era fermato e circa quindici dei quali avevano travolto il corpo del NI che si trovava sull'asfalto. Di questi automobilisti erano stati identificati il SI, il UR e SI NA, per essersi presentati spontaneamente i primi due al p.m. e il terzo alla Polizia stradale.
3 - Il pretore, nell'affermare che era certo che le vetture del SI e del UR erano passate sul corpo del TT, affermava anche che non v'era alcuna prova che questi fosse ancora vivo in quel momento, donde l'assoluzione dei due imputati.
4 - In ordine, poi, al delitto di cui all'articolo 189, comma 6, c.d.s., il pretore, dopo avere sottolineato che l'obbligo di fermarsi, richiesto dalla norma, richiede semplicemente il collegamento obiettivo tra la condotta dell'utente e l'evento, prescindendo completamente sia dalla portata del contributo causale, sia dal tipo di danno subito dalla persona, sia dalla connotazione soggettiva dell'azione - che l'obbligo grava anche su chi è assolutamente esente da colpa -, poneva in evidenza che, nei confronti del SI e del UR, mancava del tutto la prova che, al momento del, loro passaggio, il NI fosse vivo e che il passaggio stesso fosse avvenuto nell'immediatezza del primo investimento. "In altri termini - precisava - rispetto alle persone di SI e di UR non sussisteva, tecnicamente, un "incidente con danno alle persone", per di più agli stessi riconducibile, fonte del particolare dovere, penalmente sanzionato, di cui all'articolo 189 c.d.s., residuando solo un obbligo morale di collaborazione con l'autorità, obbligo, questo, palesemente violato dagli interessati".
6 - Il procuratore della Repubblica presso la pretura ricorre per cassazione denunciando "inosservanza o erronea applicazione della legge penale".
Il ricorrente deduce che la ricostruzione del pretore si fonda "sull'erroneo convincimento che la norma dell'articolo 189, comma 6, prima parte, c.d.s., sia precetto la cui violazione necessiti di una verifica postuma in ordine alla concreta ricorrenza - ex ante - di alcuni presupposti quali la connessione causale tra l'incidente e la condotta del soggetto tenuto a fermarsi, l'esistenza in vita di chi in conseguenza dell'incidente abbia subito danni alla persona e il decorso di un lasso temporale non eccessivamente lungo dall'avvenuto incidente".
È da ritenere, invece, che "le finalità perseguite dalla legge nel prevedere questo reato - chiaro reato omissivo di pericolo - sarebbero del tutto vanificate dinanzi alla necessità di valutare a posteriori la ricorrenza, in concreto e ex ante, dei presupposti indicati dal pretore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Il ricorso è fondato.
a - Premesso che l'attuale codice della strada ha recepito pienamente, come sottolinea la dottrina che si è occupata del problema, le istanze della dottrina e della giurisprudenza formatasi sotto la vigenza del vecchio codice utilizzando un linguaggio più chiaro ed onnicomprensivo. prevedendo, nell'articolo 189, commi 1, e 6, l'insorgenza sia dell'obbligo di fermarsi, sia dell'obbligo di prestare assistenza al verificarsi di un incidente comunque ricollegabile al comportamento di un utente della strada, evitando, così, ogni disputa cui aveva dato luogo la formulazione dell'articolo 133 dell'abrogato codice, che subordinava l'insorgenza degli obblighi al verificarsi di un investimento pedonale, occorre verificare quale sia il momento in cui nasce l'obbligo di fermarsi e a quali condizioni tale obbligo può dirsi soddisfatto. I - L'obbligo di fermarsi è imposto dalla legge, come ricorda anche il ricorrente, per consentire l'identificazione di tutti gli utenti della strada coinvolti nell'incidente da un nesso anche di sola causalità oggettiva con l'evento, nonché per permettere l'accertamento delle modalità dell'incidente ed, infine, per assicurare alle eventuali vittime la prima necessaria assistenza. II - Come nota, poi, esattamente la dottrina, mentre sotto la vigenza dell'articolo 133 dell'abrogato codice, il reato de quo si consumava istantaneamente nel momento in cui il conducente del veicolo violava l'obbligo di fermarsi in tutti quei casi di incidenti che, per le loro modalità, fossero tali da far ritenere come probabili degli effetti lesivi personali, nella normativa vigente l'ottica è radicalmente mutata.
Infatti, anche se l'obbligo di fermarsi è stato esteso ad un maggior numero di casi ed ha come destinatari un maggior numero di persone - l'utente della strada -, la inosservanza dell'obbligo non sempre assume rilievo penale, ma assume questo rilievo solo quando dall'incidente sia conseguito un danno effettivo a persone, sicché deve dirsi che il danno alle persone è diventato un presupposto del reato di fuga, per cui, se quel danno non si è effettivamente verificato - l'articolo 189, comma 6, parla, appunto, di incidente con danno alle persone - l'inosservanza dell'obbligo di fermarsi degrada da delitto a semplice illecito amministrativo, quando vi sia stato almeno un danno alle cose.
III - Presupposto logico, prima ancora che tecnico-giuridico, dell'obbligo imposto al conducente di fermarsi, è, però, come è stato pure sottolineato, che l'investito sia o appaia realmente offeso e che lo stesso. se non trasportato in ospedale, resti sul posto fino all'arrivo della polizia. per cui tale obbligo viene meno quando l'investito assicuri l'investitore di non aver subito danni alla persona allontanandosi prima dell'investitore senza pretendere l'intervento della Polizia.
IV - Ulteriore presupposto necessario per la configurazione del reato di fuga è, inoltre, che vi sia stata la possibilità per l'obbligato di rendersi conto dell'incidente e, quindi, avuto riguardo alla nuova qualificazione di questo reato come delitto, occorre, perché il reato possa ravvisarsi, che l'obbligato si sia reso perfettamente conto e dell'incidente e del danno effettivo a persone, e che, nonostante ciò, abbia deciso di non fermarsi. b - Alla luce di questi principi, è agevole rilevare l'errore in cui è incorso il pretore.
I - Se i presupposti-condizione per l'insorgenza dell'obbligo di fermarsi sono:
- l'essersi verificato un incidente, comunque ricollegabile al comportamento dell'utente della strada - e, nella specie, gli imputati sono stati tra coloro che, con i loro veicoli, sono passati sopra il corpo del NI -,
- l'essersi verificato un incidente con danno effettivo alle persone e con la possibilità di rendersi conto che l'investito sia o appaia realmente offeso - e l'essere gli imputati passati sopra il corpo del NI con i loro automezzi non poteva non far sorgere la consapevolezza della effettività del danno -, escludere l'obbligo di fermarsi solo perché era mancata - nella ricostruzione a posteriori - la prova che il NI in quel momento fosse ancora vivo, significa pretendere, per l'insorgenza dell'obbligo, una condizione assolutamente non richiesta dalla legge.
II - Quest'ultima, invero, nell'articolo 189, commi 1 e 6, esige che l'utente della strada si fermi in caso di incidente con danno alle persone, comunque ricollegabile al suo comportamento e non v'è alcuna ragione che faccia escludere che la nozione di danno alle persone non abbracci anche il maggiore tra i danni - la morte - che una persona possa subire a seguito di un incidente, danno in presenza del quale, non solo non vengono meno, ma certamente crescono le esigenze di identificare i responsabili e di ricostruire la dinamica dei fatti, esigenza al cui soddisfacimento contribuisce, di certo, o, quanto meno, può contribuire colui o coloro che oggettivamente - comunque - hanno avuto a che fare con quell'incidente, come coloro che sono passati con i loro automezzi sul corpo di chi nell'incidente ha perso la vita.
III - Questa lettura della norma è autorizzata, come bene rileva il ricorrente, anche dal comma e della stessa norma dell'articolo 189 c.d.s., comma che prevede la non passibilità di arresto in flagranza di reato per il conducente che si fermi, presti assistenza ai feriti e si metta a disposizione degli organi di polizia, qualora dall'incidente derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni colpose, il che significa che il legislatore, se esclude, nel caso di ottemperanza ai due obblighi di cui all'articolo 189, commi 6 e 7, l'esigenza di arresto della persona indagata, conferma, però, che l'obbligo di fermarsi sussiste anche nel caso di omicidio colposo, di morte.
c - Le cose stanno alquanto diversamente nel reato di omissione di assistenza previsto dal comma 7 dello stesso articolo 189 c.d.s.. I - In ordine a questa norma può senz'altro riconoscersi che il comportamento ivi descritto è richiesto soltanto per il caso di effettivo bisogno e che tale effettività viene meno, non solo nell'ipotesi di assenza di lesioni o di morte dell'investito, ma anche nel caso che altri abbiano già idoneamente provveduto e non risulti necessario, ma nemmeno utile o più efficace, l'ulteriore intervento dell'obbligato.
II - È la stessa formulazione della norma che autorizza questa conclusione, null'altro significando, se non l'effettività del bisogno, l'espressione, che vi si legge, di prestare l'assistenza occorrente.
III - È, peraltro, da ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa suprema corte, citata anche nel ricorso, il reato di omessa assistenza non viene meno, allorché si propongano argomentazioni ex post circa l'inutilità dell'assistenza a causa del già avvenuto decesso dell'investito, quando di tale evento l'investitore non si era reso conto in base ad obiettive constatazioni (Cass. sez. IV, 17 novembre 1975, Lucchini;
sez. IV, 2 maggio 1995, n. 4840; sez. IV, 24 aprile 1995, n. 4380). IV - Come osserva il ricorrente, "il fatto che nemmeno per l'omissione di assistenza sia considerata di per sè sufficiente ad escludere il reato la materiale inesistenza del presupposto, si spiega proprio in funzione della natura di reato di pericolo astratto e della necessità di imporre ai consociati una condotta al cui rispetto l'ordinamento è interessato a prescindere da quanto verificato successivamente in merito al fatto".
"La formulazione di fattispecie omissive proprie - prosegue - costituisce la più efficace garanzia di tutela anticipata degli interessi ritenuti rilevanti dal legislatore proprio perché esonera dalla valutazione in ordine alla concretezza del pericolo imponendo nell'immediato di conformarsi alla condotta prescritta". "Che, poi, la materia della circolazione stradale,
intrinsecamente pericolosa, sia da sempre disciplinata mediante fattispecie di pericolo astratto, è ampiamente giustificato anche sotto un profilo di politica criminale".
V - Può condividersi anche l'ultima proposizione del ricorso, quella in cui si dice che, "se è anche ammissibile che la ricorrenza di un'esigenza di soccorso debba valutarsi esistente in astratto ed ex ante nei casi in cui il presupposto appaia obiettivamente riscontrabile, nell'ipotesi di cui all'articolo 189, comma 6, l'obiettiva riscontrabilità dei presupposti ex ante è praticamente impossibile, proprio perché l'oggetto della tutela che questa norma mira ad assicurare è del tutto differente: rendersi disponibile perché possano svolgersi le investigazioni necessarie e preliminari all'accertamento delle eventuali responsabilità". "La riconducibilità del sinistro alla propria condotta di guida è, pertanto, assolutamente obiettiva ed intesa in senso lato, in quanto la ricorrenza di elementi di responsabilità civile o penale costituisce l'esito degli accertamenti che la norma stessa mira a garantire".
2 - Il giudice di rinvio si uniformerà ai principi sopra esposti.
P.Q.M.
La corte di cassazione annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame alla corte di appello di Genova.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2000