Sentenza 15 marzo 2016
Massime • 1
In tema di circolazione stradale, il reato di mancata prestazione dell'assistenza occorrente in caso di incidente, di cui all'art. 189, comma settimo, C.d.s., implica una condotta ulteriore e diversa rispetto a quella del reato di fuga, previsto dal comma sesto del predetto art. 189, non essendo sufficiente la consapevolezza che dall'incidente possano essere derivate conseguenze per le persone, occorrendo invece che un tale pericolo appaia essersi concretizzato, almeno sotto il profilo del dolo eventuale, in effettive lesioni dell'integrità fisica.
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Nel reato di fuga stradale previsto dall'art. 189 C.d.S., comma 6, è sufficiente che si verifichi un incidente riconducibile al proprio comportamento che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, senza che debba riscontrarsi l'esistenza di un effettivo danno alle persone; per il reato di omissione di assistenza, di cui al comma 7, dello stesso articolo, invece, non è sufficiente la consapevolezza che dall'incidente possano essere derivate conseguenze per le persone, occorrendo invece che un tale pericolo appaia essersi concretizzato, almeno sotto il profilo del dolo eventuale, in effettive lesioni dell'integrità fisica. In tema di circolazione stradale, l'obbligo di prestare …
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Il reato di fuga dopo un investimento e quello di mancata prestazione dell'assistenza occorrente, previsti rispettivamente dall'art. 189 C.d.S., commi 6 e 7, sono diversi, essendo la prima previsione finalizzata a garantire l'identificazione dei soggetti coinvolti nell'investimento e la ricostruzione delle modalità del sinistro, mentre la seconda è finalizzata a garantire che le persone ferite non rimangano prive della necessaria assistenza. Commette reato chi in occasione di un incidente ricollegabile al suo comportamento da cui sia derivato un danno alle persone effettui sul luogo del sinistro una sosta momentanea, senza consentire la propria identificazione, nè quella del veicolo. Il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/03/2016, n. 23177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23177 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2016 |
Testo completo
23 1 7 7 / 1 6 : REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 15/03/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA 514/2016 Dott. LUISA BIANCHI - Presidente - N. Dott. CARLA MENICHETTI - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 39451/2015 Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINO - Consigliere - - Rel. Consigliere - Dott. GIUSEPPE GRASSO Dott. PASQUALE GIANNITI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NC TE IO N. IL 27/02/1979 avverso la sentenza n. 3990/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del 18/02/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso : udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/03/2016 la relazione fatta dal Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.Submile Monette, Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO che ha concluso per l'inammissibilive Udito, per la parte civile, l'Avvelvile, 4 1.. Udit i difensor Avv. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Genova, con sentenza del 20/4/2010, riconobbe HE AT EZ colpevole del reato di cui all'art. 189, comma 6, cod. della str., assolvendolo, al contempo, perché il fatto non costituisce reato, da quello di cui al comma 7 del medesimo articolo. La Corte d'Appello della stessa città, con sentenza del 18/2/2015, confermò la statuizione di primo grado, impugnata dall'imputato e dal locale Procuratore generale.
2. Avverso quest'ultima sentenza il HE ricorre per cassazione prospettando unitaria, articolata censura, denunziante vizio motivazionale in questa sede rilevabile.
2.1. In primo luogo il ricorrente assume che la Corte territoriale nell'affermare la penale responsabilità a riguardo della fattispecie di cui al comma 6, nonostante l'assoluzione per quella di cui al comma 7, si pone in contrasto con la logica. In entrambe le ipotesi il presupposto è costituito dal dolo generico in ordine alla concreta eventualità che dall'incidente sia derivato danno alla persona>> e, pertanto non poteva considerarsi logicamente accettabile che l'imputato fosse stato assolto dall'ipotesi di cui al comma 7, dovendosi escludere la sussistenza del dolo (pur eventuale) e dovendosi ricondurre il fatto a mera negligenza, e, allo stesso tempo, condannato per la fattispecie disciplinata dal comma 6. 2.2. Il ragionamento che aveva portato al severo trattamento penale (esclusione delle generiche, aumento per la recidiva, pena e sanzione amministrativa accessoria quantificati in misura distante dal minimo edittale) contrastava con la condotta processuale tenuta dal ricorrente e con le stesse modalità del fatto (si era trattato di un modesto allontanamento, senza nessun tentativo di occultamento dell'autovettura).
2.3. Del pari illogica doveva ritenersi la decisione di negare il probation processuale, fondata esclusivamente sulla base di alcuni risalenti precedenti, senza tener conto degli altri parametri di cui all'art. 133, cod. pen. (conduzione di vita ordinata e presa di distanza dai lontani episodi trasgressivi evidenziati in sentenza).
2.4. In ogni caso la fattispecie, a parere del ricorrente, a cagione della scarsa intensità del dolo e dell'irrisorietà del danno patrimoniale e di 1 quello alle persone procurato, ben merita, oggi, di essere inquadrata nella previsione di cui all'art. 131bis, cod. pen., introdotto, successivamente alla sentenza d'appello, con il decreto lgs. n. 28, del 16/3/2015, entrato in vigore il 2/4/2015. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è privo di fondamento. Il primo comma dell'art. 189, cod. della str., dispone: L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona. >> Il successivo comma 6, il quale prevede che < Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (...)>>, impone l'arresto sulla base del concreto pericolo che una delle persone coinvolte necessiti aiuto. Secondo il ben prevalente orientamento maturato in sede di legittimità, il reato di fuga previsto dall'art. 189, comma 6, del codice della strada, è un reato omissivo di pericolo, per la cui configurabilità è richiesto il dolo, che deve investire essenzialmente l'inosservanza dell'obbligo di fermarsi in relazione all'evento dell'incidente concretamente idoneo a produrre ripercussioni lesive alle persone, e non anche l'esistenza di un effettivo danno per le stesse - Cass., Sez. IV, 3/6/2009, n. 34335; fra le altre conformi, Sez. VI, 16/2/2010, n. 21414 - Come tutte le norme incriminatrici che si prefiggono tutela avanzata d'interessi, la concretezza dell'evento che giustifica la previsione non può, quindi, giungere fino ad un'effettiva constatazione del tipo di nocumento procurato. Infatti, non a caso, la previsione utilizza il termine aspecifico di danno, volutamente ignorando il più preciso riferimento a quello di lesione. La violazione del comma 7, il quale statuisce che chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza T occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da un anno a tre anni. (...)>> implica una condotta ulteriore e diversa rispetto a quella repressa dal comma precedente: il conducente, coinvolto in un incidente stradale, comunque ricollegabile al suo comportamento>>, omette di prestare la propria assistenza agli altri utenti della strada rimasti feriti. Trattasi, all'evidenza, di fattispecie ulteriore, nella quale non basta la consapevolezza che dall'incidente possano essere derivate conseguenze per le 2 persone, occorrendo che un tale pericolo appaia essersi concretizzato, almeno sotto il profilo del dolo eventuale, in effettive lesioni dell'integrità fisica. Quindi, ben può affermarsi che il reato di mancata prestazione dell'assistenza occorrente dopo un investimento (art. 189, comma settimo, C.d.S.) esige un dolo meramente generico, ravvisabile in capo all'utente della strada il quale, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento ed avente connotazioni tali da evidenziare in termini di immediatezza la concreta eventualità che dall'incidente sia derivato danno alle persone, non ottemperi ' all'obbligo di prestare la necessaria assistenza ai feriti (Cass., Sez. IV, 14/5/2008, n. 33294). Dolo che può anche configurarsi come eventuale (Cass., Sez. IV, 511/2009, n. 43960 e 13/5/2011, n. 25668). Col che resta sconfessata la tesi difensiva principale. La Corte territoriale, con ragionamento esente dalla prospettata critica, ha affermato la penale responsabilità per il reato di fuga (comma 6), in quanto l'imputato, dopo aver causato l'incidente, dal quale era ragionevolmente ipotizzabile potessero derivare esiti di danno alle persone (è utile evidenziare che si trattò di uno scontro ad un incrocio, in ora notturna, non avendo il HE rispettato il semaforo), non ottemperò all'obbligo di fermarsi;
allo stesso tempo negando che fosse stata acquisita prova sufficiente per potersi affermare che, in concreto, vi fossero le condizioni perché l'imputato fosse in grado di rendersi conto della presenza di persone ferite da soccorrere.
4. Incensurabile deve ritenersi il percorso argomentativo attraverso il quale la Corte di Genova ha quantificato la pena, tenuto conto della recidiva e negato accesso al probation processuale. Il fatto, ingiustificatamente svalorizzato dall'imputato, non poteva dirsi scarsamente rilevante, tenuto conto della dinamica (attraversamento a semaforo rosso in ora notturna) e delle conseguenze (due occupanti dell'altra autovettura rimasero feriti, con conseguenze solo fortunatamente non gravi); la condotta di fuga niente affatto minimale e denotante indifferenza rispetto alle conseguenze procurate (l'imputato venne successivamente rintracciato all'interno di un pub); l'esistenza di non contestati plurimi precedenti penali, anche specifici (l'imputato si limita all'apodittico asserto che trattavasi di vicende non recenti, tuttavia, non smentendo di non essersi fermato per timore di perdere nuovamente la patente, che in precedenza gli era stata ritirata).
5. Non sussistono neppure le condizioni per poter usufruire dell'istituto di cui all'art. 131bis, cod. pen. Dispone la prima parte del comma primo della nuova disposizione: Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a 3 cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale>>. Nell'ultima parte il predetto comma precisa, fra l'altro, che oltre alla declaratoria di delinquente abituale, è preclusivo l'aver commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità (...)>>. Alla luce del precetto normativo, pertanto, risulta evidente che il ricorrente invoca senza diritto alcuno la formula estintiva dell'irrilevanza, per più concorrenti ragioni. La dinamica del fatto, sopra descritta non appare tenue, dovendo il giudizio essere collocato ex ante, in ragione della natura della violazione (la norma trasgredita, come sopra si è chiarito, è rivolta a prevenire situazioni di pericolo, qui particolarmente allarmanti, per il tipo d'incidente scontro ad un incrocio regolato da semaforo e per l'ora notturna, la quale rende meno probabile, in caso di lesioni necessitanti trattamenti medico chirurgici immediati, il tempestivo soccorso di passanti). Inoltre il comportamento, come si è visto, è caratterizzato da specifica abitualità.
7. All'epilogo consegue condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 15/3/2016. * Il Consigliere estensore Il Presidente N (Giuseppe Grasso) O I Z A I S s S D n A A C d CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE] IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 1 GIU, 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Drissa Gabriella Lamelza 4