Sentenza 3 giugno 2009
Massime • 1
Il reato di fuga previsto dall'art. 189, comma sesto, del nuovo codice della strada, è un reato omissivo di pericolo, per la cui configurabilità è richiesto il dolo, che deve investire essenzialmente l'inosservanza dell'obbligo di fermarsi in relazione all'evento dell'incidente concretamente idoneo a produrre eventi lesivi alle persone, e non anche l'esistenza di un effettivo danno per le stesse.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/06/2009, n. 34335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34335 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 03/06/2009
Dott. MARZANO Francesco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - N. 1652
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - N. 25049/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZA Marina, n. in Treviso il 9.7.1963;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia in data 5.2.2008. Udita in Pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere Dott. Francesco Marzano;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. DI POPOLO Angelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore della ricorrente, avv. BORZONE Renato, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il 1 dicembre 2006 il Tribunale di Padova, in composizione monocratica, dichiarava non doversi procedere nei confronti di Marina Rizzante in ordine ad imputazione di cui all'art. 590 c.p., perché estinto il reato per remissione di querela;
assolveva l'imputata da imputazione di cui all'art. 189 C.d.S., comma 4, perché il fatto non costituisce reato;
la condannava, invece, riconosciutele le attenuanti generiche, a pena ritenuta di giustizia ("pena sospesa e condonata"), con la connessa sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, nonché al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili, per imputazione di cui all'art. 189 C.d.S., comma 6.
Sul gravame dell'imputata, la Corte di Appello di Venezia, con sentenza del 5 febbraio 2008, riduceva la pena inflitta dal primo giudice e la dichiarava interamente condonata;
riduceva la durata della sanzione amministrativa accessoria;
riduceva le somme liquidate in favore delle parti civili, nella misura di Euro 1.000,00 ciascuna;
e confermava nel resto.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputata, per mezzo del difensore, denunziando vizi di violazione di legge e di motivazione, in punto di responsabilità.
Assume che "il giudice di secondo grado ha chiaramente teorizzato la sufficienza, ai fini della integrazione dell'elemento psicologico del reato, della mera consapevolezza circa la possibilità di danni alla persona...", mentre "in nessun caso... la semplice consapevolezza circa la possibilità e la probabilità di danni alla persona... può equivalere alla effettiva consapevolezza dell'agente in ordine ad un elemento costitutivo della fattispecie penale, ossia la conoscenza concreta (e non quindi possibile o probabile) di eventi lesivi alle persone".
Soggiunge che impropriamente la sentenza impugnata aveva fatto riferimento al dolo eventuale, giacché "la peculiarità del dolo eventuale risiede nella direzione della volontà del colpevole e non attiene invece al profilo cosiddetto conoscitivo o intellettivo del dolo. Conclude rilevando che "affermare la sussistenza del dolo dell'imputata in ordine al reato di fuga in caso di incidente con danno elle persone finanche quando le persone coinvolte non erano a loro volta consapevoli di aver subito un danno alla propria persona, sembra invero un risultato paradossale ed illogico. MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è infondato.
Hanno, difatti, ben chiarito i giudici del merito, con accertamento di fatto incensurabile in questa sede di legittimità, che, nella circostanza che occupa, ebbe a verificarsi "un incidente stradale ricollegabile alla condotta del conducente del mezzo (aspetto peraltro non contestato dalla difesa)", e che delle persone erano "state certamente coinvolte nel sinistro (aspetto anche in questo caso non contestato in sè)"; hanno soggiunto che "era ragionevole supporre" che qualcuna delle persone coinvolte nel sinistro "avesse patito danni"; hanno ulteriormente dato atto del "volontario allontanamento dal luogo del sinistro (da parte dell'imputato), non giustificato da alcuna situazione concreta, bensì dovuto all'intento di sottrarsi all'obbligo di fermata".
Siffatte evenienze fattuali danno contezza della correttezza del divisamento espresso dai giudici del merito in ordine alla sussistenza del reato contestato e della responsabilità del ricorrente.
Occorre, difatti, considerare che, ai sensi dell'art. 189 C.d.S., comma 1, "l'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona". Richiamando il comma 6 della norma incriminatrice le "condizioni di cui al comma 1", il dolo richiesto deve, quindi, investire, innanzitutto ed essenzialmente, l'omesso obbligo di fermarsi in relazione all'evento dell'incidente, ove questo sia concretamente idoneo ("eventualmente") a produrre eventi lesivi, non anche, a quel momento, anche al riscontrato effettivo danno alle persone, che, spesso, non è accertatale immediatamente nella sua effettiva sussistenza e consistenza, e che, semmai, se compiutamente conosciuto o percepito, può dar luogo (anche) alla distinta ipotesi criminosa di cui al comma 7 della stessa norma incriminatrice. Trattandosi di reato omissivo di pericolo, ove le circostanze fattuali del caso, ben percepite dall'agente, siano univocamente indicative di un incidente idoneo ad arrecar danno alle persone, l'utente della strada ha comunque l'obbligo di fermarsi, a tale momento ed in riferimento a tali percepite circostanze dovendo ragguagliarsi il suo comportamento doloso;
e se tale danno effettivamente sussista, conformemente alle indicazioni di idoneità del fatto a produrlo, la sua omissione concretizza il reato in questione;
diversamente opinando, lo stesso precetto penale finirebbe col rimanere privo di reale contenuto, tranne i casi di macroscopica immediata evidenza di lesioni o di morte, con evidente elusione della ratio della norma, improntata alla ritenuta necessità di una immediata collaborazione dell'agente nell'accertamento dei fatti, o (in riferimento alla ipotesi di cui al comma 7) del suo prestare assistenza alle persone ferite: e ciò anche in considerazione del fatto che l'accertamento dell'elemento psicologico del reato va compiuto al momento in cui l'azione viene posta in essere, e quindi alle circostanze concretamente rappresentate a quel momento, riservato ad un momento successivo il definitivo accertamento delle conseguenze del sinistro (così come un rovinoso impatto con altri utenti della strada può non dar luogo ad esiti lesivi, questi ben possono conseguire anche ad eventi di apparente banale significazione).
4. Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2009