Sentenza 25 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/03/2002, n. 4238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4238 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 04 2 3 8/02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPRE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 14974/99 MERCURIO Dott. Ettore BATTIMIELLO Dott. Bruno Consigliere Cron. 9904 Dott. Florindo Consigliere Rep. MINICHIELLO Consigliere Ud.30/11/01 Dott. Stefano Maria EVANGELISTA Dott. Gabriella COLETTI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, GABRIELLA PESCOSOLIDO, giusta delega in atti;
- ricorrente contro j HI PI;
intimata 2001 avverso la sentenza n. 177/99 del Tribunale di CASALE 4645 -1- MONFERRATO, depositata il 16/06/99 R.G.N. 530/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/11/01 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 16 giugno 1999 il Tribunale di Casale Monferrato, confermando la decisione di primo grado, ha ritenuto sussistente il diritto di RA IN alla ricostituzione, da parte dell'INPS, della pensione di vecchiaia di cui era titolare mediante rivalutazione - sulla base del coefficiente 1,5- del periodo ultradecennale di lavoro dalla stessa svolto con esposizione all'amianto. Avverso tale pronuncia - che, in espresso dissenso dai principi enunciati da questa Corte con la sentenza n.6605 del 7 luglio 1998, ha ritenuto l'applicabilità del beneficio anche ai lavoratori pensionati - l'INPS ha proposto ricorso per cassazione. L'intimata non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE L'Istituto ricorrente, denunciando violazione dell'art.13, comma ottavo, legge n.257/92, come modificato dall'art.1 d.l. n.169/1993 (convertito, con modificazioni, nella legge n.271/93) e vizi di motivazione, deduce l'erroneità della impugnata sentenza e sostiene, sulla base di molteplici argomentazioni, l'inapplicabilità del beneficio ai lavoratori già titolari di pensione alla data di entrata in vigore della legge n.257/92. Il ricorso va accolto nei sensi di cui alle considerazioni che seguono. In punto di diritto va ricordato che questa Corte, con numerose decisioni (cfr. Cass. nn. 6605 e 6620, entrambe del 7 luglio 1998, n. 7407 del 28 luglio 1998, n. 10557 del 10 agosto 2000, n. 1976 del 12 febbraio 2001, n.5764 del 19 aprile 2001), alla cui motivazione si rinvia, ha ritenuto che il beneficio contributivo richiesto è inapplicabile ai soggetti che erano già titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità alla data di entrata in vigore della legge. n.257/92, mentre non è ostativa alla concessione del detto beneficio la fruizione, alla stessa data, di una pensione di invalidità (vedi, in particolare, Cass. sent. n.1976/2001 citata). 3 Nel confermare detto orientamento, che non trova smentita nel decisum della sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 2000 (vedi Cass. sent. 25 ottobre 2001 n. 13195, 7 novembre 2001 n.13786), osserva il Collegio, in punto di fatto, che, nella presente controversia, non è certo di quale pensione fruisse l'attuale intimata: se si trattasse cioè di una pensione di vecchiaia liquidata prima della entrata in vigore della legge n.257/92, come si afferma nella parte espositiva della sentenza impugnata, ovvero di una pensione di invalidità (l'INPS nel ricorso afferma che il ET avrebbe dichiarato il diritto della RA alla ricostituzione della pensione di invalidità). La verifica di questo indispensabile elemento di fatto dovrà essere compiuta da altro giudice di merito, al quale la causa - previa cassazione della impugnata sentenza - va perciò rinviata. Il giudice di rinvio, indicato nella Corte d'appello di Torino, provvederà anche alla disciplina delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa la impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'appello di Torino. Così deciso in Roma, il 30 novembre 2001 Il Presidente - Cine Mercus - Il Cons.estensore Phillie ANCELLIERE in Cancelleria 25 MAR. 2002 1IL CANCELLIERE Pice 4