Sentenza 21 ottobre 2014
Massime • 1
Integra gli estremi del reato di cui all'art. 490 cod. pen., in relazione agli artt. 477 e 482 dello stesso codice, la condotta di distruzione, soppressione od occultamento delle targhe di un autoveicolo poiché queste costituiscono certificazioni amministrative, trattandosi di documenti che attestano la immatricolazione e l'iscrizione al pubblico registro automobilistico. (Fattispecie relativa all'occultamento della targa di una vettura mediante terriccio, in cui la S.C. ha escluso l'applicabilità della contravvenzione di cui all'art. 102 Cod. Strad., riservata alle ipotesi in cui l'occultamento della targa sia stato determinato da fattori occasionali).
Commentario • 1
- 1. Il reato di falso materiale commesso dal privato ex art. 482 del codice penaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 9 giugno 2022
Indice: 1. Che cos'è e come è punito? 2. Quando si configura il reato di falsità materiale commessa dal privato? 3. Il falso innocuo e grossolano 4. Reato impossibile 5.I rapporti con gli altri reati 1. Che cos'è e come è punito? Il reato di falso materiale commesso dal privato è un delitto previsto dall'art. 482 del codice penale e punisce il privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, che commette uno dei gatti previsti dagli articoli 476 (Falsità materiale) 477 (Falsità materiale in certificati o autorizzazioni amministrative) e 478 (Falsità in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti). Si applicano …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/10/2014, n. 11072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11072 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 21/10/2014
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BERARDINIS Silvana - rel. Consigliere - N. 3061
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere - N. 47852/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NT RM N. IL 10/04/1963;
avverso la sentenza n. 106/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del 11/06/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/10/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. De Augustinis Umberto che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 11.6.13 la Corte di Appello di Milano riformava parzialmente la sentenza emessa dal Tribunale di Milano, in data 27.2.12, con la quale NT IN era stato dichiarato responsabile dei reati di cui all'art. 699 c.p. - (capo A) e artt. 490-477-482 c.p., per il porto abusivo di arma(un tirapugni), con la contestata recidiva, fatto originariamente acuito ai sensi della L. n. 110 del 1975, art. 4) - e del delitto di falso per avere occultato la targa della vettura indicata nella rubrica.
- reati acc. in data 24/8/2010.
Per tali reati la Corte riduceva la pena, con esclusione della recidiva per la contravvenzione del porto d'arma, determinandola, con le attenuanti generiche, in anni uno di arresto per la contravvenzione, e confermava nel resto l'impugnata sentenza, che aveva inflitto in relazione al delitto di falso la pena di mesi quattro di reclusione.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore, che rilevava:
1-la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., lett. B), evidenziando la carenza della motivazione in riferimento alle censure che erano state avanzate in appello, ove si sosteneva che, nella specie, avrebbe dovuto trovare applicazione la disposizione prevista dall'art. 102 C.d.S., comma 7, e non quella del delitto di falso per l'occultamento della targa automobilistica, che nella specie era stata solo temporaneamente occultata con terriccio;
- rilevava altresì la inutilizzabilità delle spontanee dichiarazioni confessorie rese dall'imputato in ordine al doloso occultamento della targa, in quanto era stata violata la disposizione di cui all'art. 63 c.p.p. specificando che la difesa non aveva dato consenso alla acquisizione di tali spontanee dichiarazioni.
2-con il secondo motivo deduceva la incostituzionalità dell'art. 699 c.p., comma 2, in relazione all'art. 3 Cost. e della L. n. 895 del 1967, artt. 4, 7 e 5 - nella parte in cui si prevede per la fattispecie di porto d'arma bianca una pena edittale superiore a quella prevista per la fattispecie riguardante il porto d'arma comune o da guerra.
Sul punto la difesa reiterava l'eccezione formulata innanzi al giudice di appello.
Per tali motivi chiedeva l'annullamento della impugnata sentenza. RILEVA IN DIRITTO
Il ricorso è privo di fondamento.
In primo luogo va evidenziato che risulta correttamente applicata la legge penale, in riferimento all'oggetto della contestazione, per la quale risulta esaustiva la motivazione resa dal giudice di appello. Invero emerge dal testo del provvedimento impugnato che nella specie, in occasione di un controllo della Polstrada, era stata rilevato che la targa del veicolo condotto dall'imputato risultava "coperta appositamente".
Tale elemento integra l'ipotesi di reato enunciata ai sensi dell'art. 485 c.p. trattandosi di "occultamento" della targa automobilistica,
come stabilito dal consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte: v. Sez. 1, 7.5.1985, n. 4193, PO (secondo cui la soppressione, distruzione o occultamento da parte di privati, di targhe automobilistiche - ossia di documenti a contenuto meramente dichiarativo, con i quali si attestano, ai fini dell'immediata individuazione di ciascun autoveicolo, dati di identificazione dello stesso, che risultano da preesistenti atti della pubblica amministrazione - riferendosi ad una certificazione amministrativa e non già ad un atto pubblico, integra il delitto di cui al combinato disposto degli artt. 477, 482 e 490 c.p.. v. altresì Sez. 2, 21.9.1988, n. 9337 - La Tela -). Resta pertanto correttamente individuata l'ipotesi di reato, con esclusione di quella contravvenzionale prevista dall'art. 102 C.d.S., come ben specificato in sentenza, essendo quest'ultima ipotesi riferita ai casi di fattori che occasionalmente determinino l'occultamento della targa.
Orbene, tale ultima ipotesi non risultava sorretta da dati oggettivi di riscontro, essendo solo genericamente prospettata dalla difesa, e dunque deve ritenersi priva di fondamento la censura avanzata ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B). Si rivelano ugualmente infondate le deduzioni difensive, laddove prospettano la nullità della sentenza per avere il giudice utilizzato le dichiarazioni spontanee rese dall'imputato, in violazione dell'art. 63 c.p.p.. Sul punto giova evidenziare che la decisione risulta fondata sull'oggettiva esistenza della falsificazione, che risulta addebitata legittimamente all'odierno ricorrente, essendo colui che utilizzava il veicolo all'atto del controllo di Polizia - e come tale aveva contezza dello stato delle targhe.
Tali elementi desumibili dalla globalità del testo della sentenza, che è conforme a quella di primo grado nel merito, valgono a sostenere il giudizio di responsabilità dell'imputato - in assenza di dati ulteriori evidenziati dalla difesa - sussistendo sia l'elemento oggettivo che quello psicologico della fattispecie contestata.
Pertanto deve ritenersi ininfluente il rilievo difensivo della inutilizzabilità di dichiarazioni confessore dell'imputato, ed è da escludere sul punto il vizio di omessa motivazione non avendo la censura difensiva attinenza ad un elemento essenziale ai fini del giudizio.
-In conclusione si osserva che risulta correttamente applicata la disposizione di cui all'art. 699 c.p., comma 2 in riferimento alla condotta del porto di una noccoliera al di fuori della abitazione. Risulta peraltro inammissibile per manifesta infondatezza il motivo con il quale la difesa eccepisce l'incostituzionalità della norma penale come innanzi richiamata:sul punto si annovera pronunzia di questa Corte: Cass. Sez. 1 - 8 maggio 2000, n. 5388 - RV216219 - per cui "È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 699 c.p., comma 2, sollevata, in riferimento all'art. 27 Cost., commi 1 e 3 e art. 3 Cost., sul rilievo della eccessività del minimo edittale della pena fissato in diciotto mesi. Infatti, il legislatore nello stabilire la sanzione prevista dall'art. 699 c.p., comma 2 ha evidentemente tenuto ben presente la particolare pericolosità delle armi per le quali non è ammessa licenza, mentre la L. n. 497 del 1974, art. 14, che ha triplicato le pene stabilite dal Codice penale per tutte le contravvenzioni concernenti le armi non contemplate nella detta legge, risponde ad un preciso intendimento del legislatore di inasprire le pene per tutti quei reati che, secondo il suo prudente apprezzamento, rendono maggiormente pericolose per la collettività le condotte criminali". In conclusione va pronunziato il rigetto del ricorso, a cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2015