Cass. pen., sez. V, sentenza 21/10/2014, n. 11072
CASS
Sentenza 21 ottobre 2014

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Massime1

Integra gli estremi del reato di cui all'art. 490 cod. pen., in relazione agli artt. 477 e 482 dello stesso codice, la condotta di distruzione, soppressione od occultamento delle targhe di un autoveicolo poiché queste costituiscono certificazioni amministrative, trattandosi di documenti che attestano la immatricolazione e l'iscrizione al pubblico registro automobilistico. (Fattispecie relativa all'occultamento della targa di una vettura mediante terriccio, in cui la S.C. ha escluso l'applicabilità della contravvenzione di cui all'art. 102 Cod. Strad., riservata alle ipotesi in cui l'occultamento della targa sia stato determinato da fattori occasionali).

Commentario1

  • 1Il reato di falso materiale commesso dal privato ex art. 482 del codice penale
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 9 giugno 2022

    Indice: 1. Che cos'è e come è punito? 2. Quando si configura il reato di falsità materiale commessa dal privato? 3. Il falso innocuo e grossolano 4. Reato impossibile 5.I rapporti con gli altri reati 1. Che cos'è e come è punito? Il reato di falso materiale commesso dal privato è un delitto previsto dall'art. 482 del codice penale e punisce il privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, che commette uno dei gatti previsti dagli articoli 476 (Falsità materiale) 477 (Falsità materiale in certificati o autorizzazioni amministrative) e 478 (Falsità in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti). Si applicano …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 21/10/2014, n. 11072
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11072
Data del deposito : 21 ottobre 2014

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