Sentenza 3 aprile 2017
Massime • 1
L'esimente della forza maggiore di cui all'art. 45 cod. pen., sussiste in tutte le ipotesi in cui l'agente abbia fatto quanto era in suo potere per uniformarsi alla legge e che per cause indipendenti dalla sua volontà non vi era la possibilità di impedire l'evento o la condotta antigiuridica. (Fattispecie in cui la S.C. ha rigettato il ricorso dell'imputato, condannato per l'allaccio abusivo alla rete di distribuzione dell'energia elettrica, il quale aveva eccepito la forza maggiore, da lui individuata nel fatto che non era riuscito ad ottenere un regolare contratto di fornitura elettrica, malgrado i plurimi solleciti, e che inoltre aveva subito un guasto del generatore di cui si era munito per far fronte alle esigenze del suo locale commerciale.)
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Rassegna di giurisprudenza L'esimente della forza maggiore di cui all'art. 45 sussiste in tutti i casi nei quali l'agente abbia fatto quanto era in suo potere per uniformarsi alla legge e che per cause indipendenti dalla sua volontà non vi era la possibilità di impedire l'evento o la condotta antigiuridica. Pertanto la forza maggiore non può che riferirsi ad un avvenimento imponderabile che annulla la signoria del soggetto sui propri comportamenti, impedendo di configurare un'azione penalmente rilevante per difetto del generale requisito della coscienza e volontarietà della condotta previsto dal primo comma dell'art. 42. Tale interpretazione dell'esimente in oggetto è quella che meglio …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/04/2017, n. 23026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23026 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2017 |
Testo completo
23026-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da 897 Dott. Gerardo SABEONE Presidente- Sent. n. sez. Dott. Grazia MICCOLI - Consigliere - -UP 3/4/2017 Consigliere Relatore - R.G.N. 39222/2016 Dott. Luca PISTORELLI Dott. Irene SCORDAMAGLIA - Consigliere - Dott. Roberto AMATORE - Consigliere - es ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto dal difensore di: OL HE, nato a [...], il [...]; avverso la sentenza del 13/4/2016 della Corte d'appello di Lecce;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Pasquale Fimiani, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente all'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. e per l'inammissibilità nel resto del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Paola Landriani, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Lecce ha confermato la condanna di OL HE per il reato di furto aggravato di energia elettrica.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato a mezzo del proprio difensore articolando quattro motivi. Con il primo deduce errata applicazione della legge penale e violazione di quella processuale, denunciando il difetto di correlazione tra la sentenza e l'imputazione in ordine all'aggravante del furto. In proposito il ricorrente eccepisce come la Corte territoriale abbia ritenuto integrata nella condotta dell'imputato ta l'aggravante della violenza sulle cose, mai contestagli, posto che con l'atto imputativo era stata specificamente contestata quella dell'utilizzo del mezzo fraudolento, peraltro insussistente stante che l'allaccio abusivo alla rete di distribuzione era avvenuto in maniera diretta ed evidente, con la conseguente improcedibilità del reato per difetto di querela. Con il secondo motivo vengono dedotti errata applicazione della legge penale e vizi della motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'invocata forza maggiore, avendo la sentenza valutato le circostanze prospettate dalla difesa nell'ottica dell'insussistenza della diversa ipotesi di caso fortuito. Con il terzo motivo il ricorrente denunzia i medesimi vizi con riguardo al mancato riconoscimento dell'attenuante della particolare tenuità del danno, apoditticamente esclusa dal giudice del merito. Con il quarto motivo, infine, vengono dedotti vizi della motivazione del provvedimento impugnato in merito all'insussistenza dell'aggravante del mezzo fraudolento ed alla ricorrenza della forza maggiore. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e per certi versi inammissibile e deve conseguentemente essere rigettato.
2. Il primo motivo è infondato. Invero il giudice dell'appello si è limitato ad attribuire al fatto, nel perimetro dei poteri attribuitigli dal primo comma dell'art. 521 c.p.p., una qualificazione giuridica diversa senza che ciò abbia comportato una immutazione della contestazione, posto che l'operazione è stata effettuata con riferimento al medesimo fatto storico oggetto d'imputazione. Nel caso che ci occupa, infatti, la Corte territoriale ha correttamente ritenuto di dover dare al fatto, per come cristallizzato nel precedente grado di merito, una qualificazione diversa in ordine al titolo dell'aggravante riconosciuta, non potendosi ritenere connotato dall'uso del mezzo fraudolento l'allacciamento alla rete esterna di distribuzione energetica operato senza accorgimenti atti ad occultarne la rivelazione. Per contro è di tutta evidenza che, mediante il medesimo allacciamento, si genera il flusso abusivo solo attraverso il pur marginale 2 D danneggiamento dei fili conduttori, con conseguente applicazione della diversa aggravante prevista dallo stesso n. 2), comma 1, art. 625 c.p. Conseguentemente non sussiste neppure il difetto di motivazione in merito alla configurabilità dell'aggravante originariamente contestata denunziato con il quarto motivo.
3. Il secondo motivo è parimenti infondato. Se è vero che con il gravame di merito il ricorrente aveva eccepito la forza maggiore e che la sentenza ha invece motivato sull'inconfigurabilità del caso fortuito, deve ritenersi che il mancato accoglimento della deduzione difensiva sia corretto e, dunque, trattandosi di mera quaestio iuris, non rilevano i vizi di motivazione denunziati dal ricorrente anche con il quarto motivo. Infatti l'esimente della forza maggiore di cui all'art. 45 c.p., sussiste in tutti i casi nei quali l'agente abbia fatto quanto era in suo potere per uniformarsi alla legge e che per cause indipendenti dalla sua volontà non vi era la possibilità di impedire l'evento o la condotta antigiuridica. Pertanto la forza maggiore non può che riferirsi ad un avvenimento imponderabile che annulla la signoria del soggetto sui propri comportamenti, impedendo di configurare un'azione penalmente rilevante per difetto del generale requisito della coscienza e volontarietà della condotta previsto dal primo comma dell'art. 42 c.p. Tale interpretazione dell'esimente in oggetto è quella che meglio si sposa non solo con il significato fatto proprio dall'espressione, la quale от prefigura la situazione di un soggetto assolutamente privo della possibilità di sottrarsi a una forza per lui irresistibile (in proposito si dice che il soggetto non agit, sed agitur), ma anche con il dato normativo, giacché, da una parte, l'art. 46 c.p. enuclea un'ipotesi speciale di forza maggiore disciplinando il costringimento fisico, peraltro esplicitandone i caratteri e, dall'altra, l'art. 54 c.p. regola l'ipotesi diversa in cui la volontà dell'autore sia coartata in modo non assoluto bensì relativo, residuando in capo al soggetto un margine di scelta. Sulla scorta di tali osservazioni è da escludere che nel caso di specie possa ricorrere l'ipotesi della forza maggiore in assenza di fattori imponderabili che abbiano costretto irresistibilmente il OL all'allaccio abusivo alla corrente elettrica, tali non potendosi ritenere né i numerosi solleciti asseritamente formulati dall'imputato ad EL per ottenere un regolare contratto di fornitura elettrica, né il guasto al generatore di cui questi si era munito per far fronte alle esigenze dell'autosalone. Fatti, questi, che al più possono dar conto dei motivi del tutto irrilevanti ai fini dell'addebito - della responsabilità che spinsero il OL a consumare il reato per cui si procede, - ma che essendo privi del carattere dell'irresistibilità rispetto all'azione in cui si sostanzia la forza maggiore, non conducono al positivo riscontro di una coazione assoluta in danno della volontà dell'imputato. Peraltro nel caso di specie non sussisterebbero neppure i presupposti per l'applicazione dell'art. 54 c.p. Infatti, seppur regolando casi di coazione relativa, la disposizione in parola non assegna rilevanza se non a quelle 3 situazioni che si risolvono in un pericolo attuale di un grave danno alla persona o in autentiche minacce rivolte al soggetto da coartare, con la conseguenza che solo queste, e non altre, possono dar luogo all'esonero dalla responsabilità.
4. Manifestamente infondato e dunque inammissibile è invece il terzo motivo, atteso che è lo stesso ricorso ad evidenziare come il solo danno relativo al consumo di energia elettrica ammonta ad oltre 500 euro, senza considerare, dunque, neppure l'ulteriore pregiudizio provocato dal distacco dei fili conduttori con il quale si è attuato l'abusivo allacciamento. Va ricordato in proposito che la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrilevante, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta ma anche al valore complessivo del pregiudizio arrecato, e cioè ai danni ulteriori che la persona offesa abbia subito in conseguenza della sottrazione (ex multis, Sez. 4, n. 8530 del 13 febbraio 2015, Chiefari, Rv. 262450). Nel caso di specie non sussistono gli elencati presupposti ed al contempo appare coerente e immune da vizi la motivazione della sentenza allorché evidenzia che il flusso continuo di energia indebitamente sottratta sia di per sé incompatibile con un danno dal valore pressoché irrilevante.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 3/4/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente DEPOSITATA IN CANOPILLANA Luca Pistorelli Gera add 11 MAG 2017 IL FUNZIONARIO) GIUDIZIARIO Cakes C AES Gous Инг 4